Informazioni generali
L’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è attualmente disciplinato dall’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
E’ conferito a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, previo superamento di un concorso pubblico.
L’assegnista di ricerca è figura di elevata professionalità scientifica che, in autonomia operativa, svolge l’attività connessa al programma di ricerca oggetto del contratto di cui è titolare.
Come accedere
Gli assegni di ricerca vengono conferiti tramite un pubblico concorso. Il bando di concorso è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito Euraxess e sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.
La procedura di valutazione può essere per titoli o titoli e colloquio.
La collaborazione all'attività di ricerca è disciplinata da un contratto stipulato tra il vincitore del concorso e l'Ateneo.
Requisiti
Sono destinatari degli assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea (ante d.m. 509/99), laurea specialistica-magistrale (ex d.m. 509/99 e d.m. 270/04) o titolo equivalente conseguito all’estero e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Il bando può prevedere che il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un’adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio. In assenza di tale disposizione i titoli indicati sono comunque requisito preferenziale ai fini della attribuzione dell’assegno.
Durata
L’assegno di ricerca (singolo contratto) può avere una durata compresa tra uno e tre anni e può essere rinnovato nei termini indicati dal relativo bando. Il limite massimo di fruizione di assegni per singolo soggetto (assegnista) è di 6 anni, anche se conferiti a seguito di concorsi diversi presso Enti/Università distinti. Non concorrono al raggiungimento del tetto dei 6 anni gli assegni usufruiti contemporaneamente alla frequenza di un corso di dottorato (senza borsa) nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
Gli assegni di ricerca attribuiti ai sensi della previgente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449) non devono essere conteggiati nel computo del limite massimo dei 6 anni.
Importo
Incompatibilità
a) con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare degli assegni;
b) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa e specializzazione medica, in Italia e all’estero;
c) con altri assegni di ricerca e con rapporti di lavoro dipendente, anche part time, fatto salvo il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
Non possono:
- essere titolari di assegno di ricerca i dipendenti di ruolo delle università e degli enti di cui all’art. 22 comma 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il responsabile scientifico, con un professore o ricercatore appartenente al dipartimento o alla struttura sede dell’attività dell’assegno di ricerca per il quale si intende concorrere, con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Università.