Informazioni generali
Come accedere
Gli assegni di ricerca vengono conferiti tramite un pubblico concorso. Il bando di concorso è pubblicato: all'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito Euraxess e sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
La procedura di valutazione può essere per titoli o titoli e colloquio.
La collaborazione all'attività di ricerca è disciplinata da un contratto stipulato tra il vincitore del concorso e l'Ateneo.
Requisiti
Sono destinatari degli assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea (ante d.m. 509/99), laurea specialistica-magistrale (ex d.m. 509/99 e d.m. 270/04) o titolo equivalente conseguito all’estero e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Il bando può prevedere che il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un’adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito obbligatorio. In assenza di tale disposizione i titoli indicati costituiscono requisito preferenziale ai fini della attribuzione dell’assegno.
Durata
L’assegno di ricerca (singolo contratto) può avere una durata compresa tra uno e tre anni e può essere rinnovato. Il rinnovo non può avere durata inferiore ad un anno. Il limite massimo di fruizione di assegni per singolo soggetto (assegnista) è di 6 anni, anche se conferiti a seguito di concorsi diversi presso Enti/Università distinti. Non concorrono al raggiungimento del tetto dei 6 anni gli assegni usufruiti contemporaneamente alla frequenza di un corso di dottorato (senza borsa) nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
a) con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare degli assegni;
b) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa e specializzazione medica, in Italia e all’estero;
c) con altri assegni di ricerca e con rapporti di lavoro dipendente, anche part time, fatto salvo il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
Non possono:
- essere titolari di assegno di ricerca i dipendenti di ruolo delle università e degli enti di cui all’art. 22 comma 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso o siano legali da rapporto di coniugio, con il responsabile scientifico, con un professore o ricercatore appartenente al dipartimento o alla struttura sede dell’attività dell’assegno di ricerca per il quale si intende concorrere, con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Università.