Trasferimenti
Pur considerando che il candidato in fase di ammissione concorsuale ha avuto piena libertà di indicare una o più sedi di formazione, accettandone di conseguenza la possibile assegnazione, e che i trasferimenti da una scuola di specializzazione ad un’altra producono un disequilibrio a livello di fabbisogno regionale di medici specialisti da formare, sono consentiti i trasferimenti nel rispetto delle seguenti condizioni:
- da una scuola di specializzazione ad un’altra scuola di specializzazione della stessa tipologia;
- solo dopo il primo anno di corso e previo superamento dell’esame finale annuale. Non è consentito quindi il trasferimento “in corso di anno”, cioè durante la frequenza di un anno di corso;
- previa verifica della capacità ricettiva della Scuola di specializzazione dell’ateneo di destinazione;
- solo in presenza di documentati e gravi motivi di salute o personali del medico in formazione in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto;
- solo in presenza del nulla osta del Consiglio della Scuola dell’ateneo di partenza e dell’ateneo di destinazione.
Inoltre nel caso il medico in formazione sia assegnatario di contratto non finanziato dal MUR:
- la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha precisato che i contratti aggiuntivi da lei finanziati restano assegnati all’ateneo beneficiario per tutta la durata del corso di specializzazione, stante le ragioni legittimanti l’impegno finanziario deliberato e strettamente correlate alle esigenze formative e professionali del territorio regionale. Il medico in formazione intestatario del contratto aggiuntivo finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia NON può quindi trasferirsi ad altro ateneo.
- nel caso di contratti aggiuntivi finanziati da altro ente finanziatore il nulla osta relativo ai trasferimenti in uscita può essere rilasciato solo dopo l’assenso dell’ente finanziatore. La richiesta di trasferimento deve essere effettuata al competente ufficio dell’amministrazione centrale almeno quattro mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico. L’anno accademico coincide con l’inizio delle attività didattiche che sono stabilite per ciascun anno, con decreto ministeriale.