Tipo di intervento

Contributo a fondo perduto per le spese di formazione sostenute nei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, associata o societaria.

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A chi si rivolge

Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali.

Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale iscritti in qualità di professionisti ad un’associazione inserita nel Registro regionale previsto dall' art. 4 della LR 13/2004.
 
Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale iscritti in qualità di professionisti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet

Professionisti, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici

Professionisti, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Associazioni professionali vigilate da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.

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Requisiti

  • Aver iniziato l’attività professionale da non più di tre anni, decorrenti dalla data di apertura di partita IVA in forma individuale, associata o societaria
  • Residenza in Friuli Venezia Giulia
  • Sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia
  • Svolgimento esclusivamente di un’attività libera e professionale in forma individuale, associata o societaria
Gli interessati non devono essere:
  • lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
  • titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private
  • collaboratori di impresa familiare
  • artigiani
  • commercianti
  • coltivatori diretti
  • titolari di impresa individuale 
  • amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo.

I requisiti devono essere posseduti dal beneficiario per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude il giorno in cui il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta.

Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l’inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo.

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Triennio

Il triennio corrisponde ai primi 3 anni di svolgimento dell’attività professionale in forma individuale decorrenti dalla data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
 
Nel caso in cui sia intervenuta la variazione del codice attività (ATECO) l’inizio del triennio coincide con la data di variazione del codice attività.
 
La variazione deve essere riferita ad un’attività professionale che non avrebbe potuto essere esercitata con il codice attività già posseduto.

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Percorso formativo

Le attività formative devono essere realizzate da:
  • organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università
  • professionisti, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall’ordine o dal collegio professionale
Il percorso formativo deve:
  • iniziare in una data compresa tra la data di inizio attività e la scadenza del triennio
  • concludersi, non oltre i 18 mesi successivi alla scadenza del triennio, con il rilascio di un titolo ovvero di un certificato rilasciato dall’ente erogatore che attesti il titolo o le competenze acquisite nel percorso formativo ovvero di documentazione attestante i crediti formativi conseguiti.
Se il percorso prevede uno svolgimento pluriennale dell’attività formativa, sono ammissibili le singole annualità qualora sussistano i requisiti sopra indicati.
 
Sono esclusi i percorsi formativi erogati con modalità telematica asincrona per un numero di ore superiore al 25% del totale complessivo delle ore previste per lo svolgimento del percorso formativo.

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Spese ammesse

Sono ammesse a contributo le spese per la partecipazione ad attività formative, connesse con l’attività esercitata, finalizzate a rafforzare e aggiornare i livelli di competenza e le abilità individuali.

Le spese devono essere sostenute nel triennio e possono essere riferite a spese da sostenere e/o spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

Voci di spesa ammissibile a contributo:
  • spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo
  • acquisto di testi connessi al percorso formativo e materiale didattico necessario per lo svolgimento del percorso formativo
  • premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi
Se la sede del corso dista almeno 100 km dalla residenza del richiedente sono ammissibili anche:
  • spese di viaggio;
  • spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso e alla durata del percorso formativo espressa in giorni, determinate in maniera forfettaria, secondo quanto indicato nell’allegato A - “Spese accessorie di soggiorno”
Le spese di viaggio (biglietti aerei, pullman o ferroviari) sono riferite esclusivamente ad un percorso di andata e ritorno per la località più vicina alla sede del corso. Qualora il percorso formativo preveda interruzioni superiori a 5 giorni, sono riconosciute spese per ulteriori tragitti, nel limite massimo di 10 tragitti di andata e ritorno.

Le spese accessorie di soggiorno sono riconosciute esclusivamente per le giornate in cui l’attività formativa è frequentata in presenza e sono conteggiate dalla data di inizio alla data di fine dell’attività formativa, compresi i giorni svolgimento degli esami; sono esclusi dal conteggio:
  • i periodi di interruzione dell’attività formativa frequentata in presenza superiori a cinque giorni solari consecutivi;
  • il periodo antecedente i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
  • il periodo successivo alla scadenza del triennio.
Non sono ammissibili a contributo le spese accessorie di soggiorno qualora l’iscrizione al percorso formativo preveda anche le spese di alloggio.

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Ammontare del contributo

L’ammontare del contributo è pari a:
  • 80% delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato
  • 70% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere non superiore a 10.000,00 euro
  • 60% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 10.000,00 e fino a 20.000,00 euro
  • 50% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 20.000,00 e fino a 30.000,00 euro
  • 40% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 30.000,00 e fino a 40.000,00 euro
  • 30% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.
L’ammontare del contributo è pari all’80% delle spese ammissibili, indipendentemente dal reddito professionale netto, qualora il percorso formativo venga realizzato da un ente erogatore avente sede legale in Friuli Venezia Giulia.

L’importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.
 
L’importo della detrazione fiscale per spese di istruzione, se fruita, viene computata in diminuzione dell’importo di iscrizione ammissibile a contributo.
 

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Cumulabilità dei contributi

Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le analoghe finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

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Quando presentare la domanda

La domanda di contributo può essere riferita anche a più di un percorso formativo e può essere presentata per 2 volte nell’arco del triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 10.000,00.

Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività.

In deroga, possono essere presentate entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del triennio le domande riferite esclusivamente per percorsi formativi già conclusi alla data di presentazione della domanda di contributo per spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, effettuate nel triennio di attività.

La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l’avvenuta presentazione all’ufficio della rendicontazione relativa alla prima domanda.

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Come presentare la domanda

La domanda di contributo deve essere presentate in bollo (16,00 euro) esclusivamente tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito web della Regione.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista dal Regolamento redatta secondo i facsimili pubblicati nella colonna di destra della presente pagina web alla voce “Modulistica”.
Gli allegati devono essere predisposti prima di procedere alla compilazione della domanda online.
Non sono ammissibili domande presentate con altre modalità.
Per accedere è necessario possedere una identità digitale (SPID) o carta servizi (CNS/CRS).
[AMBITO: Fondi regionali > NUOVA ISTANZA > PROCEDIMENTO: PROFESSIONI LR 13/2004 ART. 6 BIS - FORMAZIONE PROFESSIONISTI PRIMI 3 ANNI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE]

Domanda di contributo
Presentazione online

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Rendicontazione

La rendicontazione del contributo, riferita alle spese sostenute per il percorso formativo non concluso alla data di presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito web della Regione, entro 180 giorni dalla data di conclusione del percorso formativo.
Se la concessione del contributo è riferita a più percorsi formativi, la rendicontazione deve essere presentata entro 180 giorni decorrenti dalla data di conclusione dell’ultimo percorso formativo oggetto di contributo. Nel caso di mancato avvio dell’ultimo percorso formativo ammesso a contributo la rendicontazione riferita ai percorsi formativi conclusi deve essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio corso non avviato comunicata all’ufficio competente.
Al rendiconto deve essere allegata la documentazione prevista dal Regolamento redatta secondo i facsimili pubblicati nella colonna di destra della presente pagina web alla voce “Modulistica”.
Gli allegati devono essere predisposti prima di procedere alla compilazione del rendiconto online.
Non sono ammissibili rendiconti presentati con altre modalità.

Rendicontazione del contributo
Presentazione on line

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Regolamento attuativo

Prima di procedere alla predisposizione della domanda di contributo leggere il Regolamento attuativo che disciplina le misure, i criteri e le modalità di concessione e erogazione del contributo.

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