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Tipo di intervento
Contributo a fondo perduto per le spese di formazione sostenute nei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, associata o societaria.
A chi si rivolge
Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale iscritti in qualità di professionisti ad un’associazione inserita nel Registro regionale previsto dall' art. 4 della LR 13/2004.
Professionisti, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici
Professionisti, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale, iscritti in qualità di professionisti ad albi o elenchi tenuti da Associazioni professionali vigilate da Amministrazioni pubbliche o Enti pubblici.
Requisiti
- Aver iniziato l’attività professionale da non più di tre anni, decorrenti dalla data di apertura di partita IVA in forma individuale, associata o societaria
- Residenza in Friuli Venezia Giulia
- Sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia
- Svolgimento esclusivamente di un’attività libera e professionale in forma individuale, associata o societaria
- lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
- titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private
- collaboratori di impresa familiare
- artigiani
- commercianti
- coltivatori diretti
- titolari di impresa individuale
- amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo.
I requisiti devono essere posseduti dal beneficiario per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude il giorno in cui il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta.
Qualora nella domanda di contributo siano inserite spese sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l’inizio del periodo contributivo coincide con la data del primo documento di spesa ammesso a contributo.
Triennio
Percorso formativo
- organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università
- professionisti, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall’ordine o dal collegio professionale
- iniziare in una data compresa tra la data di inizio attività e la scadenza del triennio
- concludersi, non oltre i 18 mesi successivi alla scadenza del triennio, con il rilascio di un titolo ovvero di un certificato rilasciato dall’ente erogatore che attesti il titolo o le competenze acquisite nel percorso formativo ovvero di documentazione attestante i crediti formativi conseguiti.
Spese ammesse
Le spese devono essere sostenute nel triennio e possono essere riferite a spese da sostenere e/o spese sostenute nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo.
Voci di spesa ammissibile a contributo:
- spese di iscrizione per la frequenza del percorso formativo
- acquisto di testi connessi al percorso formativo e materiale didattico necessario per lo svolgimento del percorso formativo
- premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell’interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi
- spese di viaggio;
- spese accessorie di soggiorno, calcolate con riferimento al paese estero di svolgimento del corso e alla durata del percorso formativo espressa in giorni, determinate in maniera forfettaria, secondo quanto indicato nell’allegato A - “Spese accessorie di soggiorno”
Le spese accessorie di soggiorno sono riconosciute esclusivamente per le giornate in cui l’attività formativa è frequentata in presenza e sono conteggiate dalla data di inizio alla data di fine dell’attività formativa, compresi i giorni svolgimento degli esami; sono esclusi dal conteggio:
- i periodi di interruzione dell’attività formativa frequentata in presenza superiori a cinque giorni solari consecutivi;
- il periodo antecedente i dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- il periodo successivo alla scadenza del triennio.
Ammontare del contributo
- 80% delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al fatturato
- 70% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere non superiore a 10.000,00 euro
- 60% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 10.000,00 e fino a 20.000,00 euro
- 50% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 20.000,00 e fino a 30.000,00 euro
- 40% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 30.000,00 e fino a 40.000,00 euro
- 30% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro.
L’importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario non può superare il limite massimo di 10.000,00 euro.
Cumulabilità dei contributi
Quando presentare la domanda
Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività.
In deroga, possono essere presentate entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del triennio le domande riferite esclusivamente per percorsi formativi già conclusi alla data di presentazione della domanda di contributo per spese già sostenute nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, effettuate nel triennio di attività.
La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l’avvenuta presentazione all’ufficio della rendicontazione relativa alla prima domanda.
Come presentare la domanda
Domanda di contributo
Rendicontazione
Rendicontazione del contributo
Presentazione on line
Regolamento attuativo