Regolamento dell'esame di laurea
Estratto dal Regolamento didattico del corso di laurea:
omissis
Art. 8 - Regolamento didattico del corso di laurea
Ai sensi del Regolamento didattico d’Ateneo, la prova finale consiste nella redazione di una tesi e sua
dissertazione.
Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi.
Il voto di ammissione all’esame finale è costituito della media ponderata degli insegnamenti.
I criteri per l’attribuzione del punteggio finale sono di assegnare agli studenti che si laureano “in corso” un
punteggio compreso tra 1 e 2 punti: 2 punti per gli studenti che si laureano nella sessione di luglio; 1,5 punti
per gli studenti che si laureano nella sessione di ottobre; 1 punto per gli studenti che si laureano nella sessione
di aprile.
Nella valutazione della prova finale è concesso un punto aggiuntivo per lo studente che abbia
partecipato alle esperienze ERASMUS con impegno e profitto.
Le lodi ottenute dagli studenti negli insegnamenti sono valorizzate nella misura di 0,3 punti per ciascuna lode.
La Commissione dell’esame può assegnare un punteggio compreso tra 2 a 6 punti per la valutazione delle tesi di laurea e della sua presentazione.
Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio
pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.
Il calendario delle prove finali per il conseguimento del titolo, pubblicato all’inizio dell’anno accademico, deve
prevedere almeno tre appelli opportunamente distribuiti nell’anno accademico, almeno uno dei quali collocato
nell’anno solare successivo entro la data del 30 aprile.
Linee guida per la stesura della tesi
Vademecum scrittura tesi - video
Modello word frontespizio tesi Scienze motorie
Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali/sensibili nelle tesi di laurea
La prova finale potrà consistere:
- nella discussione di una relazione scritta riguardante un’esperienza di tirocinio;
- nella discussione di una relazione scritta riguardante prevalentemente una ricerca bibliografica a tema;
- nella discussione di una relazione scritta riguardante un progetto di educazione motoria o sportiva.
La discussione della tesi sarà fatta di fronte ad una commissione costituita da docenti del corso di laurea, seguita da
una PROCLAMAZIONE, effettuata alcuni giorni dopo l’esame di laurea, alla quale sono invitati a partecipare i famigliari
del/la laureando/a.
Estratto dal Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 335 del 27 giugno 2013
OMISSIS
Art. 40 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
1. Per il conseguimento del titolo di laurea e di laurea magistrale, lo studente deve superare le rispettive prove finali di cui agli artt. 7, co. 7, e 8, co. 8. Esse vertono su contenuti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche riferibili a discipline non comprese nel piano di studio dello studente. Nel caso la prova preveda la presentazione di elaborati o tesi, il relatore deve essere, al momento dell’assegnazione, docente di ruolo nell’Università di Udine o responsabile di un insegnamento dell’Università.
2. Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente presenta, entro termini definiti dal Senato accademico, domanda al Rettore, che per giustificati motivi, può accogliere anche domande presentate oltre detti termini. La tesi o l’elaborato, ove previsti, sono consegnati agli uffici competenti, entro i termini stabiliti dal Senato accademico. In relazione alla disponibilità di adeguate modalità tecniche sarà anche possibile prevedere la consegna in formato digitale. Gli adempimenti e i requisiti necessari per l‘ammissione alla prova finale sono specificati nel regolamento sulle procedure concernenti gli studenti di cui all’art. 1, co. 1, lett. c).
3. La prova finale è pubblica. La valutazione dipende dall’andamento della prova stessa e, in particolare, qualora la prova consista nella discussione di tesi o elaborati, dal giudizio dato dalla Commissione su di essi. La votazione finale con cui è conferito il titolo di studio è determinata, a partire dalla media, ponderata in relazione ai CFU assegnati a ciascuna attività formativa, delle votazioni ottenute negli esami e tenendo conto del curriculum complessivo dello studente. Le modalità di svolgimento della prova e di determinazione della votazione finale sono ulteriormente precisate nei regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto di linee comuni stabilite dal Senato accademico.
4. La valutazione è espressa mediante una votazione in centodecimi. La prova è superata e lo studente consegue il titolo se ottiene un votazione di almeno 66/110. Ove egli ottenga il voto massimo, la Commissione di laurea, all’unanimità, può concedere la distinzione della lode.
5. In relazione a particolari, gravi e comprovate esigenze, giudicate tali dal Rettore o da un suo delegato, e solamente ove vengano assicurate adeguate garanzie di trasparenza e di contraddittorio fra i componenti della Commissione e il laureando, possono essere svolte prove finali mediante lo strumento della videoconferenza.
Art. 41 - Commissioni e verbalizzazioni delle prove finali
1. Le Commissioni delle prove finali di laurea e di laurea magistrale, nominate, su proposta del Coordinatore del corso, dal Direttore del Dipartimento di riferimento o dal Presidente della Scuola, ove istituita, sono composte, rispettivamente, da almeno tre e da almeno cinque membri effettivi, corrispondenti al numero minimo richiesto per la validità di ciascuna prova. Per ogni Commissione devono essere previsti almeno due supplenti, che sostituiscono i membri effettivi solo in caso di assenza giustificata.
2. La Commissione è composta:
a) dai relatori delle tesi o degli elaborati, ove previsti, che devono essere presenti durante la discussione delle tesi di cui sono responsabili. In caso di assenza per gravi e comprovati motivi, il relatore deve far pervenire un giudizio scritto alla Commissione;
b) da eventuali altri docenti componenti del Consiglio di corso di studio, e all’occorrenza da altri docenti dell’Università.
3. Possono altresì essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto docenti di altre università italiane o straniere o esperti esterni con particolari competenze.
4. La maggioranza della Commissione deve essere, in ogni caso, rappresentata, durante lo svolgimento di ciascuna prova, da docenti di ruolo. Il Presidente, individuato nell'atto di nomina, deve essere un professore di ruolo ed è sostituito, in caso di impedimento, dal docente più anziano in ruolo.
5. Per i corsi di laurea delle classi delle professioni sanitarie, la Commissione per la prova finale comprende anche due membri designati dal Collegio professionale, ai quali compete di contribuire alla valutazione dell'idoneità professionale, nonché, al fine di sovrintendere alla regolarità della prova, esperti inviati dai Ministeri competenti.
6. Il verbale dell’esame attestante il conseguimento del titolo da parte del singolo candidato è firmato dai membri della Commissione presenti a ciascuna prova e a conclusione di ogni seduta deve essere consegnato agli uffici, sotto la responsabilità del Presidente.
7. Le tesi di laurea magistrale sono depositate presso l'archivio di Ateneo e, salvo espresso diniego sottoscritto dall'autore, rese disponibili a quanti siano interessati, eventualmente anche online, con idonee modalità tecniche.
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