Tasse in caso di interruzione, sospensione, rinuncia e trasferimento
Interruzione degli studi
L'interruzione degli studi si verifica solo quando non viene rinnovata l'iscrizione e non vengono compiuti atti di carriera scolastica per almeno due anni accademici consecutivi, altrimenti permane l’obbligo di pagamento delle tasse universitarie
Gli atti di carriera scolastica eventualmente compiuti nel periodo di interruzione saranno annullati d’ufficio a meno che non venga regolarizzata la posizione con il pagamento delle tasse universitarie dovute per l’anno accademico a cui tali atti sono riferiti e per gli anni in cui, eventualmente, l’interruzione non può essere riconosciuta.
Per riprendere gli studi dopo un’interruzione, è necessario:
- presentare la richiesta di ricognizione della qualità di studente,
- pagare quanto ancora eventualmente dovuto per l’ultimo anno accademico di iscrizione antecedente all’avvio dell’interruzione, compresi gli addebiti per il ritardato pagamento,
- pagare un diritto fisso di 200,00€ per ogni anno accademico a cui l'iscrizione non è stata rinnovata,
- pagare le tasse e il contributo universitario per l’anno accademico in cui si riprendono gli studi.
I pagamenti devono essere eseguiti usando il servizio PagoPA e con gli avvisi disponibili su Esse3 dopo la presentazione della domanda di ricognizione della qualità di studente.
Sospensione degli studi
La sospensione degli studi può essere richiesta per un solo anno accademico e solo per motivi di salute gravi, prolungati e debitamente certificati, usando l’apposito modulo di domanda. Nel periodo di sospensione è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di tasse e contributi universitari.
La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione dei requisiti minimi per accedere alle riduzioni.
Periodi di fermo carriera maggiori di un anno accademico sono trattati come interruzione degli studi.
Rinuncia agli studi
E' possibile rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi seguendo la procedura indicata qui www.uniud.it/it/interruzione-studi.
Non è prevista la restituzione di quanto versato per l’iscrizione dallo studente.
La convalida di atti di carriera relativi a precedenti carriere scolastiche è subordinata al regolare pagamento di quanto dovuto per l'iscrizione agli anni accademici degli insegnamenti di cui si chiede il riconoscimento, in caso di revoca del pre-esonero per mancanza dei previsti requisiti, la domanda di rinuncia agli studi è accoglibile solo dopo il pagamento di quanto ancora effettivamente dovuto a titolo di prima rata prevista per l’iscrizione o l'immatricolazione all’anno accademico.
Tasse in caso di trasferimenti da altri atenei
Chi intende trasferirsi da altro ateneo all’Università di Udine deve presentare domanda di riduzione/esonero tasse con la prevista procedura telematica disponibile sul sito dell'ARDIS entro le ore 13 del 7 ottobre 2024, anche se non ancora iscritto/a a Udine. In alternativa, si può presentare domanda in carta semplice entro i 30 giorni successivi all’iscrizione in questo Ateneo, allegando la documentazione prevista per il tipo di intervento richiesto.
Se la domanda è riferita ai benefici previsti per studenti genitori, si deve autocertificare il possesso di tale status.
Per richieste di rimborso di quanto pagato nell’altro ateneo, si deve chiedere all’ateneo di provenienza.
Trasferimenti verso altri atenei
Chi intende trasferirsi in un altro ateneo non deve iscriversi all’Università di Udine, ma deve essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie fino all’anno accademico precedente incluso (non con ricognizione degli studi) e presentare domanda pagando la prevista indennità secondo le indicazioni riportate nei Manifesti degli Studi per i singoli percorsi di studio.
Chi intende proseguire la carriera in un altro ateneo NON deve presentare all’Università di Udine la domanda di riduzioni/esoneri delle tasse universitarie. Il rimborso di quanto versato per l’immatricolazione /iscrizione all’anno accademico a cui si riferisce il trasferimento è previsto nei soli casi previsti dall’Avviso Aggiuntivo.