Attività didattica e di ricerca presso altri Atenei
I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e ricerca anche presso un altro ateneo (art. 6 comma 11 legge 240/2010) ed enti pubblici di ricerca (art.55, D.Lgs 9 febbraio 2012), sulla base di una convenzione tra due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse.
La convenzione stabilisce le modalità di ripartizione tra i due atenei dell’impegno annuo dell’interessato; ha la durata di un anno accademico ed è rinnovabile fino a un massimo di 5 anni consecutivi.
Riferimenti normativi:
- Art. 6, comma 11, legge 240/2010
- Decreto Ministeriale 26 aprile 2011, n. 167
- Art. 55 D.Lgs. 9 febbraio 2012
I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività didattica e ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l’adempimento degli obblighi istituzionali.
Riferimento normativo:
Per maggiori informazioni sui requisiti e modalità di accesso alla mobilità contattare l’Ufficio personale accademico – Direzione risorse Umane e Affari generali
Dott.ssa Antonella Quaino: tel 0432 556318 – indirizzo mail: docenti.aper@uniud.it