Maternità personale accademico
ADEMPIMENTI INERENTI LO STATO DI GRAVIDANZA DELLA DOCENTE O RICERCATRICE
Il congedo di maternità
È il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro spettante alla lavoratrice in stato di gravidanza.
La vigente normativa (D.lgs. N. 151/2001) prevede per la dipendente la fruizione del congedo di maternità secondo le seguenti modalità alternative tra loro:
A) Congedo di maternità ordinario [2+3]
(art. 16, comma 1, D. Lgs. 151/2001) decorre da 2 mesi prima della data presunta del parto (D.P.P.) fino a 3 mesi successivi (Mod.1).
B) Congedo di maternità post partum: [0+5]
In alternativa alla modalità suindicata al punto A, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro nei 5 mesi successivi alla data del parto (art. 16, comma 1.1, D.lgs. 151/2001 e INPS, circolare 12/12/2019, n. 148), a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (Mod.2).
C) Flessibilità del congedo di maternità [1+4]
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità fissata in 5 mesi, la docente o ricercatrice può fruire della flessibilità dell'astensione obbligatoria (art. 20 D.L.gs 151/2001), assentandosi 1 mese prima della data presunta del parto e per i 4 mesi successivi a tale data, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (Mod.3).
E se la data presunta del parto non coincide con la data di parto effettiva?
Nel caso di:
a. data del parto successiva alla data presunta, i giorni intercorrenti tra tali date rientrano nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alla lavoratrice ed il computo del congedo post partum decorrerà dalla data di parto effettiva;
b. nel caso di parto antecedente rispetto alla data presunta, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo dopo il parto, anche se superiore a 5 mesi
Esempi di congedo di maternità:
Tipologia di congedo |
Data presunta di parto (d.p.p.) |
Inizio congedo di maternità |
Data del parto |
Fine congedo di maternità |
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[2+3] |
Congedo standard |
15.05.2019 |
15.03.2019 |
15.05.2019 |
15.08.2019 |
[1+4] |
Flessibilità del congedo di maternità |
15.05.2019 |
15.04.2019 |
15.05.2019 |
15.09.2019 |
[0+5] |
Congedo post partum |
15.05.2019 |
15.05.2019 |
15.05.2019 |
15.10.2019 |
[2+3] |
Congedo standard con data parto successiva alla presunta |
15.05.2019 |
15.03.2019 |
22.05.2019 |
22.08.2019 |
[2+3] |
Congedo standard con data parto antecedente alla presunta |
15.05.2019 |
15.03.2019 |
07.05.2019 |
15.08.2019 |
Cosa e quando comunicare
Chi |
Cosa |
Quando |
A chi |
Modalità e termini |
La docente (PO o PA) o ricercatrice (RU o RTD) in stato interessante dovrà:
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1. il proprio stato di gravidanza |
non appena accertato |
1) Al dipartimento di afferenza |
tramite e-mail alla competente segreteria amministrativa |
2) All’Ufficio personale accademico dell’Ateneo |
tramite il modulo di comunicazione di gravidanza all’indirizzo docenti.assenze@uniud.it allegando il certificato del medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto |
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3) Al Medico competente di ateneo |
Seguendo le disposizioni presenti al link https://prevenzione.uniud.it/servizi-e-risorse/sorveglianza-sanitaria/tutela-della-maternita |
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2. la tipologia di congedo prescelta |
2 mesi prima di assentarsi dal lavoro |
all’Ufficio personale accademico dell’Ateneo |
inviando via mail all’indirizzo docenti.assenze@uniud.it il relativo modulo Mod.1 [Formula 2+3] o Mod.2 [Formula 0+5] o Mod.3 [Formula 1+4], unitamente ai certificati previsti dalla legge
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3. nascita del figlio/a (data effettiva del parto)
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Entro 30 giorni dal parto |
all’Ufficio personale docenti dell’Ateneo |
inviando via mail all’indirizzo docenti.assenze@uniud.it la dichiarazione sostitutiva di certificazione (Mod.4) attestante la nascita del figlio/a aggiornando l'applicativo U-web, sezione "I miei dati fiscali e previdenziali" al link: https://uniud.u-web.cineca.it/, inserendo una nuova dichiarazione oppure modificando una dichiarazione presentata in precedenza
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Congedo di maternità per adozione e affidamento
Alla docente o ricercatrice che ha adottato un minore spetta il congedo di maternità per un periodo di 5 mesi da utilizzarsi nei 5 mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, salvo il caso in cui si tratti di adozione internazionale che, ferma restando la durata complessiva di 5 mesi, ammette la fruizione del congedo anche nel periodo precedente all’arrivo del figlio (art. 26 D.lgs. 151/2001). Nel caso di affidamento di minore alla lavoratrice affidataria spetta un periodo di tre mesi di congedo da utilizzarsi entro 5 mesi dalla data di affidamento. Tale congedo, se non richiesto dalla lavoratrice adottante/affidataria, potrà esser richiesto alle medesime condizioni dal padre adottante/affidatario.
Astensione anticipata dal lavoro per maternità
L'astensione anticipata della lavoratrice in stato dal lavoro è obbligatoria (art. 17 D.lgs. 26/3/2001, n. 151)
- in caso di gravi complicanze della gravidanza;
- nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della madre e del bambino.
Secondo quanto previsto dall’art. 17, D.lgs. n. 151/2001, il provvedimento per l’astensione anticipata dal lavoro della lavoratrice in stato di gravidanza è adottato:
- dalla Azienda sanitaria locale, su istanza della lavoratrice, quando si verifichino gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17, comma 2, lettera a D.lgs. 151/2001).
- dalla Direzione territoriale del lavoro competente, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino o quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Controlli prenatali e visite
Ai sensi dell’art.14 D.lgs. 151/2001 la lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso tali esami vadano effettuati durante l’orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi la docente o ricercatrice inoltrerà via l’apposito modulo ( Mod. 05) all’Ufficio personale accademico d’Ateneo e successivamente trasmetterà documentazione attestante la sua presenza alla visita nella giornata ed orario indicati nell’istanza inviata.
Interruzione di gravidanza
L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 194/1978 è considerata a tutti gli effetti come malattia.
Congedo di paternità obbligatorio
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
Nei giorni di congedo di paternità obbligatorio il dipendente ha diritto a ricevere l’intera retribuzione.
Si ricorda che, alla nascita del/la figlio/a, il dipendente è tenuto ad aggiornare l'applicativo U-web, sezione "I miei dati fiscali e previdenziali" al seguente link: https://uniud.u-web.cineca.it/. È possibile inserire una nuova dichiarazione oppure modificare una dichiarazione presentata in precedenza.
Il congedo di paternità obbligatorio va richiesto con un preavviso di almeno 5 gg e la relativa istanza va inoltrata all’Ufficio personale docenti (Mod. 7).
Congedo di paternità
Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 28 D.lgs. 151/2001).
Il padre lavoratore che intende avvalersi di tale diritto dovrà presentare all’Ufficio Personale Accademico una richiesta corredata da idonea certificazione o, in caso di abbandono, autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Congedo parentale
Ciascun genitore, per ogni figlio/a, ha diritto di astenersi dal lavoro per un limite massimo complessivo di dieci mesi (Art. 32 D.lgs. 151/2001 come modificato dal D. Lgs. 105/2022). Il congedo parentale, retribuito con un’indennità pari al 30% della retribuzione, spetta:
– alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
– entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.
I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori sono i seguenti:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il genitore solo può usufruire di undici mesi, continuativi o frazionati, di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Si ricorda che, alla nascita del/la figlio/a o comunque prima di richiedere il congedo parentale, il dipendente è tenuto ad aggiornare l'applicativo U-web, sezione "I miei dati fiscali e previdenziali" al seguente link: https://uniud.u-web.cineca.it/. È possibile inserire una nuova dichiarazione oppure modificare una dichiarazione presentata in precedenza.
Il congedo parentale va richiesto con un preavviso di almeno 5 gg e la relativa istanza va inoltrata all’Ufficio personale docenti (Mod. 06).
Il congedo parentale spetta al dipendente anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
NB: Tutte le comunicazioni dirette all’ufficio personale docenti elencate nella presente pagina web potranno essere indirizzate, tramite l’apposita modulistica, all’indirizzo mail docenti.assenze@uniud.it
Normativa di riferimento
Circ. INPS n. 148 di data 12.12.2019
Per quanto non qui specificato si rinvia alla normativa vigente ed ai regolamenti d’Ateneo.
Ufficio competente
Direzione Risorse Umane e Affari generali (DARU)
Ufficio personale accademico
docenti.assenze@uniud.it - Fax: 0432 556339
Per informazioni contattare:
dott.ssa Elisa Collinassi - 0432.556313