Assenze e malattia
Assenza dal servizio
Il docente o ricercatore che si assenta dal servizio, lo deve comunicare il prima possibile, o comunque dal primo giorno di assenza, al Direttore del proprio Dipartimento ed all’Ufficio personale accademico.
Congedo ordinario
In materia di congedo ordinario, di aspettativa e riposo settimanale non vi sono disposizioni specifiche per il personale docente universitario, ma l’art. 10 della L. 311/1958 rinvia, per quanto non previsto, alle norme del T.U. dei dipendenti civili, D.P.R. 3/1957, così come modificato ed integrato dalla L. 537/1993, dalla L. 724/1994 e dalla L. 549/1995. Ai docenti spetta, durante l’anno accademico, il congedo ordinario di legge che sarà usufruito, compatibilmente con eventuali diverse esigenze, durante il periodo della sospensione dell’attività didattica. Per il personale operanti in regime di convenzione con l’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine si fa riferimento alla relativa regolamentazione in materia.
Assenza per malattia o ricovero ospedaliero
Il docente o ricercatore che si assenta dal servizio per malattia o ricovero ospedaliero lo comunica il primo giorno dell’assenza e tempestivamente al Direttore del proprio dipartimento e all’Ufficio Personale accademico via mail o telefonicamente (o in segreteria telefonica al numero 0432.556362 – lasciando nome, cognome, indirizzo reperibilità, durata malattia, numero del certificato telematico, se ne è a conoscenza)
Le assenze per malattie sono giustificate mediante il certificato medico telematico trasmesso dal proprio medico del SSN o con esso convenzionati o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia.
La normativa in materia prevede due istituti per l’assenza per malattia:
- il congedo straordinario
- l'aspettativa per motivi di salute.
Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dalle norme per le assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
Congedo straordinario per motivi di salute
Il Congedo straordinario (CS) per motivi di salute è disposto d’ufficio per assenze per malattia di durata inferiore a 7 giorni lavorativi e non può superare complessivamente 45 giorni in un anno solare. (artt. 37 e 40 del D.P.R. 3/1957)
Il CS, in generale, può esser utilizzato dal dipendente anche laddove debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio o debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità.
Trattamento economico: il CS è retribuito a stipendio intero tranne, come disposto dal comma 39 dell’art. 3 della legge n. 537/1993, la riduzione di 1/3 per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto [ivi comprese anche le assenze di un solo giorno] e le indennità accessorie vengono erogate dall’11° giorno di assenza. (T.U. 3/1957 - art. 71 L. 133/2008).
Aspettativa per motivi di salute
L’aspettativa per motivi di salute (art. 68 del D.P.R. 3/1957 e dall’art. 3, comma 40-bis, della legge 537/1993) è concessa soltanto per assenze ininterrotte di durata superiore a 7 giorni lavorativi o a domanda del dipendente (tramite richiesta scritta via e-mail da inoltrare all’Ufficio personale accademico) per assenze di durata inferiore se egli ha già fruito dell’intero periodo di congedo straordinario.
L’aspettativa non può protrarsi per più di 18 mesi. Al fine del computo di tale limite di 18 mesi, due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a 3 mesi (art. 70 DPR 3/1957). In ogni caso, la durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e salute non può esser superiore a due anni e mezzo in un quinquennio.
Trattamento economico fondamentale: i primi 12 mesi di aspettativa sono retribuiti per intero ed i restanti 6 mesi sono pagati al 50%. Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza.
Schematizzando:
Evento: Assenza per malattia e/o ricovero |
Istituto applicabile |
Durata massima |
Stipendio |
Voci accessorie |
Decurtazioni |
Assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg (e/o eventuale continuazione ) |
Congedo straordinario per motivi di salute |
45 gg |
Trattamento economico fondamentale 100% |
Erogate dall’11° giorno |
Decurtazione di 1/3 dello stipendio il primo giorno di ogni periodo (rilevano anche assenze di 1 giorno) |
Assenza per malattia di durata superiore a 7 gg(e/o eventuale continuazione ) |
Aspettativa per motivi di salute |
18 mesi |
I primi 12 mesi pagati per intero ed i restanti 6 mesi retribuiti al 50% |
Erogate dall’11° giorno |
nessuna |
Assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg (e/o eventuale continuazione) quando sono terminati i gg a disposizione del congedo straordinario
|
Aspettativa per motivi di salute |
Erogate dall’11° giorno |
nessuna |
Cosa e quando si deve comunicare
Il docente deve comunicare l’assenza:
1) al Dipartimento di afferenza;
2) all’Ufficio personale accademico inviando una mail a: docenti.assenze@uniud.it [o segreteria telefonica 0432-556362 indicando i giorni di assenza, il numero identificativo del certificato telematico (c.d. “PUC”) e l’indirizzo di reperibilità]. Contestualmente, il dipendente, fermi restando i limiti previsti dalla vigente normativa per il congedo straordinario e per l’aspettativa, comunicherà di quale istituto intende avvalersi per l’assenza per malattia.
Schematizzando:
Chi |
Evento |
A chi |
Quando |
Come |
Cosa comunicare |
Docente o ricercatore |
Assenza per malattia (anche di un solo giorno) |
Al Direttore del proprio dipartimento |
Tempestivamente- dal primo giorno di assenza, o appena possibile nel caso in cui si tratti di ricovero programmato |
Via mail |
Assenza dal servizio |
All’Ufficio personale accademico
|
Via mail O in segreteria telefonica (al n. 0432556362) |
Assenza dal servizio, indicando, domicilio reperibilità per visita fiscale se diverso dalla residenza, ove ne sia a conoscenza, il numero “PUC” del certificato di malattia telematico, i giorni di malattia ivi indicati, |
Visita fiscale e fasce di reperibilità durante le assenze per malattia
La visita fiscale è un accertamento sanitario effettuato dal personale medico per verificare lo stato di malattia e la temporanea incapacità al lavoro del dipendente.
Durante il periodo di malattia l’obbligo di reperibilità deve essere rispettato nelle seguenti fasce orarie:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (sette giorni su sette)
Laddove durante un’assenza per malattia e/o ricovero si verifichino variazioni del domicilio fiscale precedentemente indicato o temporanee assenze nelle fasce di reperibilità (ad es. per visite e controlli) tali circostanze vanno tempestivamente comunicate all’Ufficio Personale docenti tramite e-mail.
Congedo straordinario per matrimonio
Il dipendente ha diritto ad usufruire del congedo straordinario per contrarre matrimonio. Tale congedo ha la durata di 15 giorni senza soluzione di continuità. Il congedo per matrimonio rientra nel conteggio dei 45 giorni all’anno di congedo straordinario. L’istanza va inoltrata via mail all’Ufficio personale docenti almeno 20 giorni prima (Modulo 1).
Permesso per L. 104/92 (previa verifica requisiti)
Il dipendente che assiste persona con handicap in situazione di gravità può usufruire di 3 giorni di permesso al mese, ai sensi dell’art. 33, c.3, della L. 104/1992, per prestare assistenza alla persona disabile.
I 3 giorni di permesso mensili possono essere richiesti anche dal dipendente in situazione di disabilità grave.
Per poter fruire dei benefici di cui all’art. 33, c. 3 della Legge 104/1992 il richiedente deve presentare istanza al Magnifico Rettore, allegando il certificato rilasciato dalla commissione medica integrata ASL/INPS attestante lo stato di gravità dell’handicap ai sensi della normativa sopracitata. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo docenti.assenze@uniud.it.
Il dipendente deve dichiarare che il congiunto con necessità di assistenza continua ed esclusiva:
- è convivente oppure non convivente;
- non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
Fanno eccezione i seguenti casi:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare;
- necessità del familiare ricoverato a tempo pieno di assistenza non sanitaria da parte di un genitore o di un familiare, richiesta espressamente dai sanitari della struttura.
Il dipendente deve altresì dichiarare se per il medesimo congiunto vi sono altri referenti (familiari che usufruiscono di analoghi permessi).
L’art. 3, comma 1, lettera b), n. 2) del Decreto Legislativo n. 105/2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni mensili, stabilisce che il permesso retribuito per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte del Magnifico Rettore, il dipendente che fruisce dei permessi predispone una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare via email all’indirizzo docenti.assenze@uniud.it.
I giorni di permesso non fruiti nel mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.
Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Modulistica
Richiesta giorni di permesso (in caso di referente unico)
Richiesta giorni di permesso (in caso siano presenti più referenti)
Normativa di riferimento
Aspettativa per motivi di famiglia
L’aspettativa per motivi di famiglia è prevista dall’art. 69 T.U. n. 3/1957 e può essere concessa solo dietro domanda dell’interessato. L’Amministrazione deve esprimersi entro un mese e può, per ragioni di servizio, respingere la domanda, ritardarne l’accoglimento e ridurre la durata dell’aspettativa richiesta. L’aspettativa può essere in qualunque momento revocata per ragioni di servizio. L'aspettativa per motivi di famiglia non può superare 12 mesi continuativi. Perché l’aspettativa sia considerata continuativa, occorre che tra due periodi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi. Il congedo ordinario e quello straordinario non sono considerati servizi attivi. L'aspettativa per motivi di famiglia non può superare i 30 mesi nel quinquennio. Nel corso del periodo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia il dipendente non ha diritto ad alcuna retribuzione; come conseguenza tale periodo non è valido ai fini della progressione di carriera, né ai fini di previdenza e quiescenza. Inoltre comporta la proporzionale riduzione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità. L’istanza (Modulo 2) va inoltrata via mail all’Ufficio personale docenti almeno 20 giorni prima.
Congedo straordinario per lutto (art. 37 D.P.R. 3/1957 e art. 4, c.1, L. n. 53/2000)
Il dipendente ha diritto ad usufruire, entro 7 giorni dall’evento, del congedo straordinario per lutto per una durata complessiva di 3 giorni. Questa tipologia di assenza rientra nel conteggio dei 45 giorni all’anno di congedo straordinario. L’istanza va inoltrata all’Ufficio personale accademico tramite mail (Modulo 3).
Cumulo delle aspettative (art. 70, commi 2 e 3, T.U. n. 3/1957)
La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per motivi di salute non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo può concedere al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore ai sei mesi.
Partecipazione sciopero
Normativa di riferimento
NB: Tutte le comunicazione dirette all’ufficio personale docenti elencate nella presente pagina web potranno essere indirizzate all’indirizzo mail docenti.assenze@uniud.it
Ufficio competente
Direzione Risorse Umane e Affari generali (DARU)
Ufficio personale accademico
Ufficio competente:
docenti.assenze@uniud.it - Fax: 0432 556339
Per informazioni contattare:
dott.ssa Elisa Collinassi - 0432.556313