Regolamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche
TITOLO I
FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO
Art. 1 - Definizione e finalità del Dipartimento
1. Il Dipartimento di Scienze giuridiche (DISG) della Università degli Studi di Udine, di seguito denominato: "Dipartimento", svolge le proprie attività istituzionali di ricerca e didattica nonché quelle rivolte all’esterno, correlate ed accessorie, negli ambiti scientifici e didattici previsti dalle Aree CUN:
12 (Scienze giuridiche); 14 (Scienze politiche e sociali).
2. In accordo con quanto enunciato dagli artt. 3 e 27 dello Statuto, il Dipartimento ha la finalità di promuovere, coordinare e gestire la ricerca scientifica e l’attività didattica e formativa facenti prioritariamente riferimento alle Aree di cui al comma 1, comprendenti i settori scientifico disciplinari elencati nell’Allegato A al presente Regolamento.
3. L’uso, nel presente regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.
TITOLO II
STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI
Art. 2 - Organi e strutture del Dipartimento
1. Secondo le previsioni dell’art. 28 dello Statuto, organi necessari del Dipartimento sono il Direttore e il Consiglio di Dipartimento. Organo facoltativo è la Giunta di Dipartimento. Strutture facoltative sono: le Sezioni, la Commissione ricerca del Dipartimento e la Commissione didattica di Dipartimento.
2. Per quanto concerne il Direttore e il Consiglio di Dipartimento, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento, nonché alle disposizioni che seguono. Per quanto concerne la Giunta di Dipartimento e le strutture facoltative, qualora istituite, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento, nonché alle disposizioni che seguono e alle ulteriori disposizioni che saranno introdotte nel presente Regolamento allo scopo di disciplinarne il funzionamento.
3. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni di programmazione e pianificazione richieste dalla vigente normativa.
Art. 3 - Sedute del Consiglio e verbalizzazione
1. Per quanto concerne le sedute del Consiglio di Dipartimento e la verbalizzazione delle sedute degli organi o delle Commissioni, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento.
Art. 4 - Giunta di Dipartimento
1. La Giunta è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Giunta è costituita dal Direttore, dal delegato alla ricerca e dal delegato alla didattica, se nominati, dal Responsabile dei servizi dipartimentali, da una rappresentanza del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo e degli studenti. Il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo e degli studenti saranno definiti con norme di integrazione o modifica del presente Regolamento.
Art. 5 - Commissione ricerca di Dipartimento
1. La Commissione ricerca è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Commissione ricerca è composta dal Direttore e, ove nominato, dal delegato alla ricerca del Dipartimento, dai coordinatori delle Sezioni, laddove istituite e dal responsabile tecnico-amministrativo della ricerca. Nel caso non siano istituite le Sezioni, è composta, oltre che dal Direttore e/o dal suo delegato, da professori o ricercatori individuati dal Consiglio di Dipartimento e dal responsabile tecnico-amministrativo della ricerca. In questo caso, il numero e le modalità di individuazione dei componenti la Commissione saranno definiti con norme di integrazione o modifica del presente Regolamento.
3. La Commissione ricerca è presieduta dal Direttore o dal delegato alla ricerca del Dipartimento.
4. Le funzioni della Commissione ricerca sono stabilite dall’art. 31 dello Statuto.
Art. 6 - Commissione didattica di Dipartimento
1. La Commissione didattica è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Commissione didattica è composta
- dal Direttore del Dipartimento e, ove nominato, dal delegato alla didattica del Dipartimento;
- dai Coordinatori dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento;
- per i corsi interateneo: dai Coordinatori dei corsi stessi; qualora il Coordinatore non appartenga all’Università di Udine, il Direttore di Dipartimento individua un docente del corso che lo rappresenti;
- per i corsi di dottorato di ricerca: dai Coordinatori dei corsi con sede amministrativa presso il Dipartimento; se il Coordinatore non appartiene all’Università di Udine, il medesimo individua il rappresentante fra i componenti del Collegio appartenenti all’Università di Udine; se il coordinatore non appartiene al Dipartimento sede amministrativa del Corso, il medesimo individua un rappresentante tra i propri componenti del collegio;
- dal coordinatore delle Scuole di specializzazione;
- da una rappresentanza degli studenti, designata dai rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento; il numero dei componenti la Commissione in rappresentanza degli studenti sarà definito con norme di integrazione o modifica del presente Regolamento.
- dal responsabile tecnico-amministrativo della didattica.
3. La Commissione didattica è presieduta dal Direttore o dal delegato alla didattica del Dipartimento.
4. Le funzioni della Commissione didattica sono stabilite dall’art. 31 dello Statuto.
TITOLO III
ATTIVITA'
Art. 7 - Esercizio dell’attività di ricerca scientifica
1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca nell'ambito dei settori disciplinari di cui all' "allegato 'A' ", mettendo a loro disposizione, in relazione alle diverse esigenze e compatibilmente con le disponibilità di risorse, ciò di cui necessitano.
2. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca o di didattica, su richiesta diretta di un afferente, o sulla base di accordi internazionali.
Art. 8 - Prestazioni di ricerca e di formazione a favore di terzi
1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche attraverso l'attività di ricerca e consulenza, nonché l’attività di formazione e aggiornamento professionale, stabilite mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari d'Ateneo.
Art. 9 - Attività di ricerca in cooperazione
1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione di Centri di ricerca e/o l’adesione a Centri interdipartimentali di ricerca.
2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.
Art. 10 - Diffusione dei risultati della ricerca
1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze, convegni e iniziative diverse a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.
2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 11- Adozione e modifiche al Regolamento interno
1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono deliberate, per quanto di competenza, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.
Art. 12 - Natura del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno della struttura, ai sensi di quanto in materia previsto dallo Statuto di Ateneo.
Art. 13 - Norma di chiusura e rinvio
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.
ALLEGATO A
Elenco dei S.S.D. del Dipartimento
GIUR-01/A Diritto privato |
GIUR-02/A Diritto commerciale |
GIUR-02/B Diritto della navigazione e dei trasporti |
GIUR-04/A Diritto del lavoro |
GIUR-05/A Diritto costituzionale e pubblico |
GIUR-06/A Diritto amministrativo e pubblico |
GIUR-07/A Diritto e religione |
GIUR-08/A Diritto tributario |
GIUR-09/A Diritto internazionale |
GIUR-10/A Diritto dell'unione europea |
GIUR-11/A Diritto privato comparato |
GIUR-11/B Diritto pubblico comparato |
GIUR-03/B Diritto agrario e alimentare |
GIUR-03/A Diritto dell'economia |
GIUR-12/A Diritto processuale civile |
GIUR-14/A Diritto penale |
GIUR-13/A Diritto processuale penale |
GIUR-15/A Diritto romano e fondamenti del diritto europeo |
GIUR-16/A Storia del diritto medievale e moderno |
GIUR-17/A Filosofia del diritto |
GSPS-01/A Filosofia politica |
GSPS-03/A Storia del pensiero politico |
GSPS-02/A Scienza politica |