Regolamento della Scuola Superiore
TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità della Scuola
1. La Scuola Superiore universitaria dell’Università di Udine, istituita con lo Statuto di autonomia del 30 ottobre 1993, ha come scopo quello di creare una comunità di allievi e di docenti uniti in un progetto di formazione di eccellenza e di approfondimento scientifico in un quadro interdisciplinare.
2. Nella Scuola sono presenti le classi Scientifico - Economica e Umanistica, di cui al successivo art. 13.
3. La Scuola persegue le sue finalità integrando gli studi universitari con corsi interni di approfondimento disciplinare e interdisciplinare, ivi compresi i corsi di lingue, le attività di laboratorio, le conferenze e i seminari, anche con l’ausilio di attività tutoriali.
4. La Scuola promuove e organizza ogni altra attività culturale e di formazione intesa al miglior raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
5. Nello svolgimento delle sue attività, la Scuola promuove la dimensione internazionale, favorendo la mobilità di studenti.
Art. 2 – Modalità d’accesso e permanenza nella Scuola
1. L'accesso alla Scuola è riservato ai vincitori delle procedure selettive di ammissione bandite annualmente dall’Università di Udine, secondo le modalità stabilite dal Titolo III, volte a garantire prioritariamente il criterio del merito.
2. La permanenza nella Scuola è subordinata al soddisfacimento dei requisiti previsti all’art. 20.
TITOLO SECONDO – ORGANI E PERSONALE DELLA SCUOLA
Art. 3 – Organi
1. Sono organi della Scuola come previsto dal Regolamento Generale di Ateneo:
- Il Direttore
- Il Consiglio della Scuola
- Il Vicedirettore
Il funzionamento degli organi della Scuola, per quanto non stabilito nel presente regolamento, è disciplinato dal Regolamento Generale d’Ateneo.
Art. 4 – Il Direttore
1. Il Direttore è designato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i professori di prima fascia dell’Ateneo e viene nominato con Decreto del Rettore.
2. Il Direttore dura in carica tre anni e la sua nomina può essere rinnovata per non più di una volta consecutiva.
3. Il Direttore:
a) rappresenta la Scuola e assicura, in collaborazione con le competenti strutture dell’Ateneo, l’informazione interna ed esterna sulle attività della Scuola stessa;
b) sovrintende al funzionamento generale della Scuola e ha la vigilanza sulle sue attività e servizi;
c) convoca e presiede il Consiglio della Scuola;
d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio della Scuola e prende i provvedimenti d’urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva;
e) conferisce, a nome del Rettore, il diploma di Licenza della Scuola;
f) stipula gli accordi e le convenzioni di competenza della Scuola;
g) assicura l’osservanza delle norme che disciplinano i compiti dei professori e dei ricercatori per la parte del loro impegno nella Scuola;
h) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e amministrativo previste dal presente Regolamento;
i) emana i Regolamenti interni e dà esecuzione alle delibere di attuazione di cui all’art. 6 comma 3.
Art. 5 – Il Vicedirettore
1. Il Direttore è coadiuvato nell’esercizio delle sue attribuzioni dal Vicedirettore ed è da lui sostituito in caso di assenza o di impedimento o di anticipata cessazione.
2. Il Vicedirettore è designato dal Direttore tra i docenti di prima fascia del Consiglio della Scuola.
3. Il Direttore e il Vicedirettore non devono appartenere alle aree di riferimento della stessa classe.
Art. 6 – Il Consiglio della Scuola
1. Il Consiglio della Scuola è l’organo di governo didattico e scientifico della Scuola.
2. Il Consiglio della Scuola è composto:
a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;
b) da un professore di prima fascia per ciascuno dei Dipartimenti dell’Università, designato dai rispettivi Consigli;
c) da due studenti della Scuola, eletti ogni due anni dagli iscritti alla Scuola;
d) dal Direttore generale o da un suo delegato.
I componenti di cui alla lettera c) e d) concorrono a formare il numero legale solo se presenti.
I componenti di cui alla lettera b) durano in carica un triennio accademico e non sono rinnovabili per più di una volta consecutiva; quelli di cui alla lettera c) durano in carica un biennio accademico.
In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti di cui alla lett. b) si procederà ad una nuova nomina secondo le modalità previste.
In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno dei componenti di cui alla lett. c) subentrerà il primo dei non eletti.
3. Il Consiglio della Scuola:
a) propone agli organi competenti i bandi annuali delle procedure selettive di ammissione alla Scuola;
b) nomina le commissioni per le procedure selettive di ammissione;
c) stabilisce, in relazione alle esigenze didattiche individuate e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, i corsi disciplinari e interdisciplinari che verranno attivati nel successivo anno accademico e determina le linee guida dei piani di studio degli allievi;
d) stabilisce, in relazione alle esigenze didattiche individuate e tenuto conto delle disponibilità di bilancio, i programmi di tutorato scientifico per i singoli allievi all’inizio di ciascun anno accademico;
e) approva le ulteriori attività formative e scientifiche promosse dalla Scuola o alla cui organizzazione la Scuola collabora;
f) delibera sull’affidamento degli insegnamenti, delle attività di tutorato e degli altri incarichi per le attività formative e di approfondimento scientifico e culturale della Scuola e sul relativo trattamento economico, tenuto conto di quanto stabilito dai competenti organi dell’Ateneo. Per quanto attiene le attività dei professori e dei ricercatori dell’Università di Udine, la Scuola si coordina con i Dipartimenti, anche al fine di definire i compiti istituzionali ad essa pertinenti, in conformità alle determinazioni degli organi di governo di Ateneo;
g) approva, anche mediante delega ad apposite commissioni, i piani di studio e le attività proposte dagli allievi, secondo quanto previsto all’art. 14;
h) approva l’ammissione agli anni successivi degli allievi che hanno rispettato gli obblighi previsti all’art. 20;
i) stabilisce i criteri di formazione delle commissioni per gli esami interni, per i colloqui e per il conferimento dei diplomi di licenza;
l) adotta i Regolamenti interni e le delibere di attuazione per l’organizzazione dell’attività didattica e del tutorato scientifico;
m) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico, amministrativo e disciplinare previste dal presente Regolamento.
4. Il Responsabile amministrativo della Scuola partecipa alle sedute del Consiglio e assume le funzioni di segretario verbalizzante.
5. Il Consiglio della Scuola può istituire commissioni consultive a carattere tecnico, ove lo ritenga opportuno.
Art. 7 – Personale e attività tecnica e amministrativa
1. La Scuola si avvale di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Udine. L’attività svolta presso la Scuola dai professori e dai ricercatori rileva ai fini di quanto previsto dall’art. 6, comma 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle proprie finalità la Scuola può altresì affidare incarichi di docenza a professori di altri Atenei italiani o stranieri e a studiosi di elevata qualificazione scientifica, nel rispetto della disciplina di Ateneo.
3. I servizi necessari al conseguimento delle finalità istituzionali sono assicurati dal personale tecnico-amministrativo dell’Università.
Art. 8 – Ulteriori collaborazioni
1. Nell’ambito delle proprie attività, in accordo con le competenti strutture dell’Università, la Scuola può instaurare rapporti di collaborazione con enti di ricerca pubblici e privati e con singoli studiosi italiani e stranieri, anche al fine di promuovere l’internazionalizzazione e incoraggiare la mobilità degli studenti.
2. Al fine di coordinare la collaborazione con gli enti e le istituzioni di cui al comma precedente e rafforzare il contributo degli stessi alle attività della Scuola, il Consiglio della Scuola può istituire commissioni di carattere consultivo a cui partecipino i relativi rappresentanti.
3. Per la gestione dei posti alloggio e delle altre risorse abitative, la Scuola può avvalersi, per il tramite dei competenti uffici dell’Università, della collaborazione con l’ARDiS (Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi) sulla base di convenzioni che regolino i reciproci rapporti.
TITOLO TERZO – ACCESSO ALLA SCUOLA
Art. 9 – Procedure selettive di ammissione
1. Ogni anno vengono emanati i bandi delle procedure selettive di ammissione alla Scuola, con la specificazione per ciascuna delle due classi del numero di posti disponibili e degli anni di corso per cui si può concorrere. In ogni caso almeno la metà dei posti messi a bando deve essere riservata a concorrenti al primo anno di corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico. La Scuola determina altresì i limiti di età che devono rispettare i concorrenti. Nell’ambito di ciascuna classe la Scuola può determinare riserve di posti per corsi di laurea o gruppi di corsi di laurea.
2. Nel caso di corsi di laurea ad accesso programmato per legge, la partecipazione alle procedure selettive di ammissione non è sostitutiva del concorso nazionale di ammissione al corso di laurea o corso di laurea magistrale tranne che per i casi espressamente previsti dal bando di concorso nazionale. Nel caso di corsi di laurea con limitazioni all’accesso stabilite in sede locale, ovvero con prove di valutazione all’ingresso, l’idoneità nella procedura selettiva di ammissione alla Scuola ha valore di superamento delle prove di valutazione e porta all’eventuale iscrizione in sovrannumero nei corsi ad accesso programmato.
3. Il Consiglio della Scuola può, ove il risultato della procedura selettiva lo renda opportuno, chiedere al Consiglio di Amministrazione di ammettere un numero di allievi superiore a quello dei posti messi a concorso.
Art. 10 – Prove d’esame
1. L’esame per l’accesso al primo anno della Scuola è costituito per ciascuna classe da un minimo di due prove scritte e da una successiva prova orale, atte a valutare la preparazione, le capacità e le motivazioni del candidato.
2. I bandi della procedura selettiva per l’ammissione al primo anno della Scuola determinano i criteri per la formulazione delle graduatorie a conclusione delle prove scritte e il punteggio minimo che deve essere raggiunto per la partecipazione alla prova orale. Sia il punteggio minimo sia il punteggio per la prova orale non può essere inferiore a sette decimi.
3. Nei bandi di cui al comma precedente vengono indicate le materie oggetto delle prove scritte e orali a seconda del corso di laurea prescelto dal candidato e indicato nella domanda di ammissione al concorso.
4. I bandi per l’eventuale accesso agli anni successivi al primo devono prevedere una selezione per esami o per titoli ed esami che comunque garantisca un’adeguata valutazione della preparazione, delle capacità e delle motivazioni del candidato.
Art. 11 – Commissioni giudicatrici
1. Le Commissioni giudicatrici delle procedure selettive di ammissione a ciascuna delle due classi sono nominate annualmente, su designazione del Consiglio, dal Direttore della Scuola e ciascuna di esse è composta da un numero di membri non inferiore a cinque. I componenti sono scelti dal Consiglio della Scuola tra i professori e i ricercatori di ruolo. Le commissioni possono essere integrate, ove opportuno, da esperti per specifiche materie. Nell’atto di nomina viene designato il Presidente della commissione e l’eventuale sostituto; vengono altresì nominati i commissari supplenti.
2. Le commissioni dispongono di un punteggio da 1 a 10 per ogni prova prevista. Al termine delle prove orali le Commissioni formulano le rispettive graduatorie di merito. Nei bandi viene definito l’ordine da adottare nelle graduatorie per i casi di ex-aequo.
Art. 12 – Ammissione dei vincitori
1. I vincitori delle procedure selettive dovranno regolarizzare l’iscrizione al corso di laurea o laurea magistrale dell’Università di Udine indicato nella domanda. È facoltà del Consiglio della Scuola concedere, per motivate esigenze, una modifica dell’indirizzo di studio purché essa sia compatibile con le prove sostenute nella selezione.
2. I vincitori devono inoltre presentare alla segreteria della Scuola Superiore tutti i documenti previsti dai bandi di ammissione, nonché gli eventuali ulteriori documenti che si rendessero necessari.
TITOLO QUARTO – ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
Art. 13 – Classi della Scuola
1. Gli allievi della Scuola sono divisi in due classi:
- classe Scientifico - Economica, che comprende i corsi di area agraria, biotecnologica, economica, ingegneristica e dell’architettura, matematica e informatica e medica;
- classe Umanistica, che comprende i corsi di area giuridica, letteraria, linguistica e pedagogica.
2. I bandi delle procedure selettive definiscono l’attribuzione dei posti fra le due classi.
Art. 14 – Corsi della Scuola
1. Il corso della Scuola ha durata quinquennale (di sei anni nel caso di iscrizione al corso di Medicina). L’abbreviazione del corso è permessa agli allievi che abbiano completato i crediti formativi interni della Scuola e siano stati ammessi ai sensi dell’art. 10 comma 4 o abbiano conseguito la laurea e la laurea magistrale.
2. L’attività didattica e formativa interna delle due classi della Scuola, di cui all’art. 13, può comprendere:
a) corsi di lezioni e seminari disciplinari;
b) corsi di lezioni e seminari interdisciplinari;
c) corsi di lingue straniere finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi;
d) conferenze e ogni altra forma di approfondimento;
e) esercitazioni di laboratorio.
3. Per ogni allievo la Scuola eroga in misura media annua almeno 70 ore di didattica interna, complementare e integrativa di quella prevista dai corsi di studio a cui sono iscritti gli allievi. L’articolazione dell’attività didattica, opportunamente diversificata per ambiti disciplinari, e l’attribuzione dei crediti sono definite nelle delibere di attuazione di cui all’art. 6 comma 3, lett. l).
4. I corsi di insegnamento che vengono annualmente impartiti sono stabiliti dal Consiglio della Scuola in relazione alle esigenze didattiche individuate, tenuto conto delle disponibilità di bilancio.
5. Tutti i corsi e i seminari della Scuola possono essere frequentati anche da studenti o da laureati dell’Università di Udine o di altra Università, previa autorizzazione del Direttore della Scuola. Tale autorizzazione è concessa d’ufficio a chi sia risultato idoneo nella procedura di selezione.
Art. 15 - Tutorato
1. Ciascun allievo è guidato nella definizione e nell’avanzamento del suo percorso di studi e di approfondimento scientifico, da un tutor scelto dal Consiglio della Scuola tra i professori e i ricercatori dell’Università, acquisito il loro consenso.
2. È prevista altresì la presenza di tutor scelti tra gli allievi della Scuola iscritti ai corsi di laurea magistrale e tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università di Udine.
Art. 16 – Sostegno alla formazione
1. La Scuola stipula appositi accordi con il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, con i Dipartimenti e con le altre strutture dell’Università per favorire la migliore formazione degli allievi.
Art. 17 – Sostegno all’internazionalizzazione
1. La Scuola favorisce lo svolgimento di attività di studio e di ricerca all’estero, anche avvalendosi dei programmi per la mobilità internazionale degli studenti dell’Università di Udine, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
2. Le attività didattiche e scientifiche svolte all’estero sono riconosciute al fine del mantenimento della qualifica di allievo, secondo le modalità stabilite nelle delibere di attuazione di cui all’art. 6 comma 3, lett. l). In ogni caso gli allievi che intendono svolgere un periodo di studio e di ricerca all’estero devono preventivamente concordare con la Scuola le modalità per garantire il rispetto degli obblighi interni.
Art. 18 - Diplomi
1. La Scuola conferisce:
a) il Diploma di Licenza agli allievi che siano stati ammessi al primo o al secondo anno della Scuola e che abbiano mantenuto tale qualifica nel corso degli studi, abbiano conseguito i 60 CFU interni presso la Scuola e abbiano conseguito la laurea magistrale presso l’Università di Udine;
b) l’Attestato di merito per la frequenza agli allievi che siano stati ammessi ad anni successivi al secondo della Scuola e che abbiano mantenuto tale qualifica nel corso degli studi, abbiano conseguito il numero richiesto di CFU interni presso la Scuola e abbiano conseguito la laurea magistrale presso l’Università di Udine.
2. Il Diploma prevede un voto di licenza che è espresso in centodecimi, con la possibilità del conferimento da parte della commissione, all’unanimità, della dignità della lode. Il diploma contiene anche l’indicazione dei CFU interni conseguiti. I criteri per la determinazione del voto di licenza sono stabiliti nelle delibere di attuazione di cui all’art. 6 comma 3, lett. l).
3. Le attività svolte dagli allievi verranno inserite nel Supplemento al Diploma del titolo di studio.
4. La Commissione di diploma è costituita da almeno tre membri nominati dal Direttore della Scuola ed è presieduta dal Direttore o da un suo delegato.
TITOLO QUINTO - ALLIEVI
Art. 19 – Benefici attribuiti agli allievi
1. Allo scopo di favorire la massima concentrazione sullo studio e di promuovere lo scambio delle esperienze culturali e formative gli allievi beneficiano di vitto e alloggio gratuiti dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno. Il vitto e l’alloggio verranno forniti presso la Sede della Scuola o idoneo Istituto convenzionato. Nel caso in cui un allievo alloggi presso la Sede della Scuola o presso l’Istituto convenzionato e per circostanze eccezionali il servizio di mensa non sia disponibile o l’allievo non ne possa usufruire, l’allievo avrà diritto ad un rimborso, nella misura e nella forma stabilite nelle delibere di attuazione di cui all’art. 6 comma 3, lett. l).
2. Gli allievi beneficiano dell’esonero dalle tasse dell’Università di Udine, salvo quanto espressamente specificato nel bando di concorso. Nel caso di corsi di studio inter-ateneo con sede amministrativa presso altre Università, agli allievi saranno rimborsate le tasse pagate presso la sede amministrativa fino all’importo massimo previsto per le tasse dell’Università di Udine per corsi del medesimo livello.
3. Gli allievi godono di accesso privilegiato alle strutture dell’Università secondo quanto regolato dagli accordi di cui all’art. 16.
Art. 20 – Obblighi degli allievi
1. Ciascun allievo deve frequentare le attività didattiche di cui all’art. 14 mediamente per almeno 70 ore annue, per un totale di 60 CFU nell’arco dell’intero periodo di studi, oppure per un numero di CFU proporzionale al piano di studi compiuto all’interno della Scuola, se ammesso a un anno successivo al primo. L’articolazione dell’attività didattica e la ripartizione dei crediti sono definite nelle delibere di attuazione di cui all’art. 6 comma 3, lett. I).
2. All’inizio dell’anno accademico gli allievi concordano con il Consiglio della Scuola il proprio piano di studi interno alla Scuola.
3. Secondo il piano di studi approvato, gli allievi frequentano le lezioni e le esercitazioni dei rispettivi corsi di laurea e seguono i corsi interni della Scuola, tenendo conto del carico complessivo di cui all’art 14, comma 3.
4. Gli allievi di entrambe le classi devono frequentare un corso di lingua inglese, finalizzato al conseguimento di un livello linguistico superiore al grado B2. Devono inoltre frequentare un corso di una seconda lingua finalizzato al conseguimento di un livello linguistico di grado B1 oppure, in alternativa, frequentare il corso ad hoc organizzato per tutti gli studenti dalla Scuola superiore finalizzato ad approfondire la descrizione delle lingue sia nel loro funzionamento attuale sia nella loro evoluzione, anche in una eventuale ottica comparativa. Tale alternativa non vale per gli studenti iscritti ai corsi di studio di area linguistica, che devono obbligatoriamente frequentare il corso ad hoc. Entrambi gli obblighi si considerano ottemperati solo se vengono superate le prove finali dei corsi. Si rinvia alle delibere di attuazione di cui all’art. 6 comma 3, lett. l). Gli obblighi linguistici possono essere superati anche attraverso la presentazione di idonee certificazioni, emesse da non più di quattro anni da Enti Certificatori Internazionali.
5. Gli allievi partecipano attivamente e con regolarità alle ulteriori attività formative e alle iniziative culturali della Scuola.
6. Nel mese di marzo di ogni anno gli allievi devono sostenere una prova di verifica del progresso dei loro studi mediante colloquio o discussione di un elaborato, a seconda della classe di appartenenza, secondo quanto previsto nelle delibere di attuazione di cui all’art. 6 comma 3, lett. l). I termini del colloquio di marzo possono essere prorogati sino al 20 aprile.
7. Nel mese di ottobre di ciascun anno gli allievi devono sostenere una prova finale al termine della quale vengono attribuiti i CFU conseguiti ed assegnato il voto. Il voto è espresso in trentesimi.
8. Le commissioni per i colloqui e le discussioni e le prove di cui ai due precedenti commi, in numero di una o più per ogni classe, sono nominate dal Direttore della Scuola e sono composte da almeno due membri. Per i singoli colloqui possono essere aggregati professori di specifica competenza. La nomina dei presidenti è fatta contestualmente alla nomina della commissione.
9. Gli allievi devono sostenere tutti gli esami previsti dal loro piano di studi, sia dei corsi di studio che interni alla Scuola, entro il 31 ottobre di ogni anno. Se uno studente non sostiene la prova di verifica prevista nel mese di marzo o accetta un voto inferiore a 24/30 decade dalla qualifica di allievo e non gode più dei diritti previsti dall’art. 19 dopo un mese dalla data di emanazione del provvedimento di decadenza.
9-bis. Il percorso degli studi deve essere completato, anche per quanto concerne l’obbligo di lingua, entro il 31 ottobre dell’ultimo anno. La laurea magistrale deve essere conseguita entro la sessione straordinaria dell’anno accademico in corso.
9-ter. Al solo fine del conseguimento del diploma di cui all’art. 18 e con decadenza dal beneficio di cui all’art. 19, comma 2, nel caso in cui la ricerca di tesi presenti particolare impegno e originalità, il Consiglio può concedere per il conseguimento della laurea magistrale una deroga al termine di cui al precedente comma.
10. Il voto minimo per gli esami, sia dei corsi di laurea che interni alla Scuola, in cui esso è previsto è di 24/30.
11. La media complessiva di tutti gli esami per cui è previsto un voto, includendo anche gli esami interni di cui al comma 8, viene pesata in base ai crediti formativi e non può essere inferiore a 27/30. Tale media viene calcolata con riferimento al singolo anno di frequenza.
12. Ove previsto gli allievi devono conseguire la laurea entro il 31 ottobre del terzo anno. Qualora non siano stati previsti appelli di laurea nel mese di ottobre, l’allievo può conseguire la laurea all’appello immediatamente successivo a tale data. Entro 30 giorni dalla laurea debbono prendere iscrizione a un corso di laurea magistrale dell’Università di Udine.
13. Lo studente che al 31 ottobre abbia ottemperato a tutte le prescrizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 10 e 11 è confermato quale alunno della Scuola e continua a godere dei diritti di cui all’art. 19. Gli allievi che non abbiano ottemperato a tali obblighi decadono dalla qualifica di allievi e non godono più dei diritti di cui all’art. 19. Resta fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo.
14. Nei casi in cui, per certificate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’allievo, non possano venire rispettate le scadenze previste dal presente articolo, il Consiglio della Scuola può concedere una proroga compatibile con il regolare prosieguo degli studi. In questo caso l’allievo sino allo scadere della proroga mantiene i propri benefici ove non decada per altre cause.
15. Gli allievi hanno l’obbligo della residenzialità presso le strutture collegiali convenzionate dal lunedì al venerdì durante i periodi di attività accademica. In caso di inadempienza il Consiglio della Scuola potrà prevedere una sanzione per tale comportamento.
16. Gli allievi si impegnano a collaborare all’ordinato funzionamento dei collegi in cui risiedono e a rispettare le norme che li regolano. Gli studenti rispondono dei danni arrecati, per dolo o colpa, agli stabili o alle suppellettili del collegio che li ospita. A tal fine possono essere tenuti a effettuare un deposito di garanzia.
Art. 21 – Attività e assemblea degli allievi
1. La Scuola favorisce le iniziative degli allievi in ambito culturale, sportivo e per il tempo libero.
2. L’Assemblea degli allievi della Scuola è organizzata e funziona sulla base del relativo regolamento interno.
TITOLO SESTO – NORME FINALI
Art. 22 - Finanziamenti
1. Al conseguimento dei fini istituzionali della Scuola si provvederà con appositi trasferimenti ministeriali o con finanziamenti provenienti dell’Ateneo, nonché con finanziamenti provenienti da enti esterni pubblici e privati.
Art. 23 – Autonomia regolamentare
1. La Scuola può adottare, nel rispetto della legislazione vigente, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, i Regolamenti interni e le ulteriori delibere di attuazione che si rendano necessari per assicurare il migliore svolgimento delle sue attività istituzionali.
2. Le delibere di attuazione sono assunte dal Consiglio della Scuola a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 24 – Natura del presente Regolamento
1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno della Scuola secondo quanto stabilito dall’art. 16 del Regolamento generale di Ateneo e ne disciplina gli aspetti didattici, organizzativi e di funzionamento, nel rispetto delle previsioni dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento didattico di Ateneo.
2. L’uso, nel presente Regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.
Art. 25 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell’art. 20, che si applicano agli allievi che si iscrivono a partire dall’anno accademico 2021/2022.