Regolamento del Centro linguistico e audiovisivi

Emanato con D.R. n. 877 del 29.12.2010

TITOLO I



Art. 1 - Costituzione


1. Presso l'Università degli Studi di Udine è istituito, ai sensi dell'art. 92 del DPR 382/80, dell'art. 4 della Legge 168/89 e dell'art. 34 del nuovo Statuto dell'Università, il Centro Linguistico e Audiovisivi, di seguito denominato C.L.A.V., per le esigenze di alfabetizzazione e perfezionamento in lingue e per quelle di comunicazione e documentazione audiovisiva e multimediale dell'Ateneo. Per tali fini il C.L.A.V. dispone di una Sezione Linguistica e di una Sezione Audiovisiva (video-informatica e multimediale).

Art. 2 - Finalità


1. Il Centro Linguistico e Audiovisivi ha le seguenti finalità:

a) contribuire alla preparazione linguistica degli studenti di questa Università nonché alla formazione professionale dei futuri insegnanti di lingue;

b) contribuire all'aggiornamento linguistico e metodologico dei docenti delle scuole primarie e secondarie e degli istituti di insegnamento superiore;

c) offrire servizi per l'alfabetizzazione e il perfezionamento in lingue ad utenti esterni;

d) contribuire allo sviluppo dell'uso di nuove tecnologie video-informatiche e multimediali e dei relativi strumenti audiovisivi e multimediali nella didattica e nella ricerca scientifica.

Art. 3 - Attività di addestramento linguistico


1. Il C.L.A.V.:

a) organizza corsi finalizzati;

b) rilascia, a richiesta, gli attestati contemplati dai corsi stessi;

c) cura l'approfondimento della conoscenza della lingua italiana da parte di studenti stranieri iscritti a questa Università o presenti a Udine in forza di convenzioni, trattati o progetti internazionali di scambio o cooperazione;

d) provvede ad organizzare nelle varie forme l'apprendimento e l'autoapprendimento, valutando le conoscenze linguistiche attraverso test di piazzamento e di profitto;

e) assicura la formazione e l'addestramento linguistico del personale dell'Ateneo.

Art. 4 - Attività e preparazione professionale


1. Il C.L.A.V. ha, inoltre, come finalità di contribuire alla formazione professionale dei futuri insegnanti e provvedere all'aggiornamento linguistico e metodologico degli insegnanti delle scuole primarie e secondarie e degli istituti di insegnamento superiore.

2. Tutte le attività del C.L.A.V. che implichino l'uso di attrezzature tecnologiche e di laboratorio sono soggette ad un contributo secondo la legge e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione.

3. I corsi ove assumano carattere di attività permanente sono assoggettati alla disciplina del D.P.R. n. 162/82 sul riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di diploma universitario triennale, come modificato dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 5 - Attività video informatica e multimediale


1. E' compito del C.L.A.V. sviluppare e mantenere la dotazione interfacoltà di materiale audiovisivo video-informatico e multimediale e di materiale didattico scientifico rispecchiante l'uso delle nuove tecnologie d'informazione e di comunicazione, rendendo disponibile il materiale stesso.

2. Il C.L.A.V. inoltre fornisce assistenza a tutte le discipline impartite nell'Università di Udine che ricorrano ad ausili video-informatici e multimediali e collabora con tutti gli istituti e dipartimenti dell'Università per lo svolgimento di comuni programmi di ricerca scientifica, mettendo a disposizione servizi e strumenti di assistenza e consulenza tecnica per l'uso e la produzione di materiale documentario e di ricerca. Il C.L.A.V. può collaborare, con istituti e dipartimenti o in proprio, a ricerche e produrre materiale didattico scientifico originale nel settore delle ricerche linguistiche e negli altri settori di studio presenti nell'Università.

Art. 6 - Pubblicazione materiali prodotti


1. Qualora lo svolgimento delle sue attività lo richieda, il C.L.A.V. realizza proprie pubblicazioni su supporti video, multimediali e cartacei.

Art. 7 - Collaborazioni interne ed esterne


1. Oltre che con i dipartimenti di questa Università, il C.L.A.V. può collaborare con le altre strutture dell'Ateneo nonché con gli altri enti strettamente correlati all'Università di Udine. Il Centro può prestare i suoi servizi - il cui tariffario è approvato dal Consiglio di Amministrazione - a pagamento, anche a persone o enti extrauniversitari che ne facciano richiesta, secondo le modalità fissate da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.


TITOLO II
GESTIONE DEL CENTRO



Art. 8 - Gestione contabile e finanziaria


1. Il C.L.A.V. può essere qualificato come "Centro di gestione" secondo quanto previsto dall'art. 57 dello Statuto di Autonomia.

Art. 9 - Organi


1. Gli organi del C.L.A.V. sono:

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Direttore.

Art. 10 - Consiglio Direttivo del C.L.A.V.


1. Il Consiglio Direttivo è composto:

a) da tre docenti della Facoltà di Lingue e Letterature straniere e da un rappresentante per ciascuna delle Facoltà dell'Università di Udine nominati dal Rettore su designazione dei rispettivi Consigli di Facoltà;

b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo fissato in ragione di 1 unità per un numero di unità di personale compreso tra 1 e 3, di 1 ulteriore unità ogni 3 unità di personale e la cui carica dura 3 anni accademici;

c) da due rappresentanti dei collaboratori linguistici a tempo indeterminato;

d) da un ricercatore nominato dai rappresentanti eletti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico;

e) da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti;

f) dal Segretario del Centro, che funge da Segretario del Consiglio.

2. Tutte le elezioni avvengono con voto limitato e segreto.

3. La mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la valida costituzione del Consiglio.

4. Il Consiglio Direttivo viene nominato per un triennio e i componenti sono rinnovabili. In caso di dimissioni o trasferimento vengono surrogati dagli organi che li hanno designati. In sede di prima applicazione, il primo triennio coincide con quello del Direttore in carica al momento della emanazione del Regolamento.

Art. 11 - Direttore del C.L.A.V.


1. Il Direttore è nominato dal Rettore fra i componenti del Consiglio Direttivo, su proposta dello stesso.

2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rinominato consecutivamente più di una volta.

3. Il Direttore designa tra i docenti di I o di II fascia e i ricercatori confermati un Direttore vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza e di impedimento, ed è nominato con decreto del Rettore.

4. Il Direttore può attribuire nell'ambito delle sue competenze specifici compiti a singoli membri del C.L.A.V.

Art. 12 - Compiti del direttore


1. Il Direttore ha il compito di:

a) rappresentare il C.L.A.V.;

b) presiedere il Consiglio e curare l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

c) promuovere con la collaborazione del Consiglio le attività del Centro;

d) vigilare nell'ambito del Centro sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Università;

e) tenere i rapporti con gli organi accademici;

f) predisporre annualmente entro i termini stabiliti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari le richieste di finanziamento al Consiglio di Amministrazione dell'Università, corredate della relazione concernente il piano annuale delle ricerche, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

g) esercitare tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo:

a) formula il Regolamento del C.L.A.V.;

b) determina i piani delle attività didattiche e scientifiche del Centro;

c) predispone i programmi di lavoro e di collaborazione alla ricerca, tenuto conto delle esigenze degli istituti e dei dipartimenti;

d) promuove ogni altra iniziativa ritenuta utile nell'ambito delle finalità del Centro;

e) sottopone annualmente al Consiglio di Amministrazione dell'Università di Udine un programma finanziario relativo alle proprie esigenze ed un consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente;

f) approva il bilancio del C.L.A.V.;

g) esprime pareri sui Regolamenti generali, per quanto di competenza;

h) può invitare persone non appartenenti al C.L.A.V. a partecipare alle sedute del Consiglio stesso come uditori o esperti.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario del Centro con voto deliberativo.

Art. 14 - Modalità delle sedute


1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Direttore, o da colui che lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento, almeno due volte all'anno e ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti.

2. Per i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, per le modalità delle votazioni, per la maggioranza nelle deliberazioni e per quanto altro non specificamente regolamentato si rinvia alle norme dettate dall'art. 67 dello Statuto.

3. Affinché la seduta sia valida occorre che sia presente la maggioranza degli aventi diritto detratti gli assenti giustificati.

4. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Direttore. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario del Centro. In caso di sua assenza o impedimento sono svolte da un componente del Consiglio designato dal Presidente.

5. Il Consiglio del C.L.A.V., con specifiche delibere, può demandare ad apposite commissioni l'istruttoria di determinate pratiche.

Art. 15 - Verbalizzazioni


1. Delle adunanze del Consiglio viene redatto il verbale in duplice copia, firmato dal Direttore e dal Segretario verbalizzante. Un originale del verbale resta a disposizione presso la Direzione del C.L.A.V.. Estratti del verbale vengono inoltrati a chi di competenza.

2. Il verbale viene comunque inviato all'Amministrazione Centrale.

Art. 16 - Operazioni di voto


1. Tutte le operazioni di voto per l'elezione del Direttore, per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio del C.L.A.V. sono svolte da una commissione elettorale di tre membri scelti tra i componenti del Consiglio del C.L.A.V. nel corso di apposita riunione.

2. Le designazioni elettive avvengono a scrutinio segreto presso un seggio elettorale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio.


TITOLO III
RISORSE



Art. 17 - Risorse: fondi del C.L.A.V.


1. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad inserire annualmente a bilancio i fondi necessari all'attività del Centro, tenuto conto dei piani programmatici presentati dal Direttore e deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Personale del C.L.A.V.


1. Al reclutamento del personale per svolgere attività didattica o di collaborazione alla ricerca, e per il funzionamento di complesse apparecchiature tecniche, si potrà provvedere mediante:

a) assegnazione o distacco anche parziale o temporaneo, su delibera conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione previa motivata proposta delle Facoltà dell'Università di Udine, di docenti, assistenti, ricercatori, collaboratori linguistici e tecnici anche operanti presso le medesime Facoltà e Istituti o Dipartimenti, fatte salve le disposizioni di legge in materia di loro utilizzazione, e in ogni caso col consenso degli interessati e fatti salvi gli impegni istituzionali specifici e preminenti;

b) stipulazione di contratti secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) assegnazione o trasferimento di personale tecnico amministrativo da parte del Consiglio di Amministrazione;

d) assegnazione di collaboratori linguistici o studiosi o personale tecnico (anche al di fuori degli accordi culturali) da parte di governi o enti stranieri o Università convenzionate;

e) comandi di professori di Istituti di istruzione media previsti dall'art. 92 della Legge 18.03.1953, n. 31 e dall'art. 115 del R.D. n. 1592/1933;

f) utilizzazione temporanea di professori di Università straniere in base all'art. 97 del R.D. n. 1952/1933 o a specifici accordi culturali;

g) utilizzazione di borsisti o di ricercatori assegnati o distaccati dal C.N.R. e/o da altri Enti italiani o stranieri.


2. Per tutti i casi di distacco sono richiamate le norme vigenti.


3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre può istituire, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, borse di studio per perfezionandi presso il Centro.

Art. 19 - Modifiche al Regolamento


1. Modifiche ed integrazioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo del C.L.A.V. con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 20 - Disposizioni generali


1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle Leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.

Art. 21 - Natura del presente Regolamento


1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno della singola struttura dell'Ateneo ai sensi dell'art. 64, comma 6 dello Statuto.