Regolamento del Centro interdipartimentale per la ricerca didattica
Art. 1 – Istituzione
1. Presso l’Università degli Studi di Udine è istituito, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento generale di Ateneo, il Centro di ricerca denominato “Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica – CIRD”.
2. Il Centro si configura come Centro interdipartimentale. Esso rappresenta un’autonoma articolazione scientifica rispetto al Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente e al Dipartimento di Scienze Umane, ed ha sede presso il Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente.
3. Il Centro è stato istituito con D.R. n. 922 dell’8.9.1993 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 01 aprile 1993, acquisito il parere del Senato Accademico del 14 luglio 1993.
4. La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al Dipartimento di Chimica, Fisica e Ambiente.
Art. 2 - Finalità
1. Scopi del Centro sono:
- promuovere, svolgere e coordinare, in relazione alle aree disciplinari:
01 Scienze matematiche
02 Scienze fisiche
03 Scienze chimiche
06 Scienze mediche
09 Ingegneria industriale e dell’informazione
10 Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
13 Scienze economiche e Statistiche,
direttamente o tramite i Dipartimenti, attività di ricerca nei settori della didattica, della formazione dei docenti, del raccordo Scuola-Università, dei problemi trasversali come continuità didattica ed orientamento, ed in particolare nell’ambito delle aree disciplinari attinenti agli insegnamenti impartiti presso le scuole di ogni ordine e grado, con particolare riguardo alla prima formazione, all’aggiornamento ed alla formazione continua degli insegnanti; - fornire servizi di sostegno alle ricerche nei diversi settori disciplinari mediante sue dotazioni di apparecchiature e competenze;
- eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni o associazioni;
- promuovere, sostenere e organizzare, anche in collaborazione con organismi dell’Università degli studi di Udine o altri atenei, attività didattiche e specialistiche quali corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione, specializzazione, dottorato;
- favorire, attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione e la ricaduta nella scuola di ricerche didattiche, nonché contribuire alla diffusione e lo scambio di informazioni ed esperienze tra il CIRD ed il contesto socio-culturale in cui esso opera;
- diffondere nelle forme più opportune la conoscenza delle attività di ricerca e divulgazione realizzate dal Centro o dalle altre strutture dell’Università;
- raccogliere documentazione ed avviare autonome indagini scientifiche sui sistemi educativi e sull’innovazione didattica, anche in collaborazione con istituzioni italiane e straniere che operano in ambiti analoghi;
- elaborare e sperimentare progetti educativi e materiali didattici connessi con gli insegnamenti delle diverse aree disciplinari impartiti nella scuola e nell’Università;
- offrire al sistema scolastico servizi di supporto scientifico, intervenendo anche nel settore della tecnologia didattica e dell’orientamento alla scelta dell’indirizzo universitario degli studi.
Art. 3 - Adesioni
1. Al Centro possono inoltrare domanda di adesione:
- altri Dipartimenti dell’Università di Udine (in aggiunta a quelli partecipanti), previa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indichi le motivazioni della richiesta di adesione;
- professori e ricercatori dell’Università di Udine;
- studiosi ed esperti esterni;
- Enti, istituzioni e associazioni che operano in ambiti attinenti alle attività del Centro.
2. Sulle domande di adesione, accompagnate, per i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, dal curriculum scientifico e da ogni altro documento ritenuto utile, delibera il Consiglio Direttivo. L’adesione dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente deve essere rinnovata ogni tre anni dalla accettazione.
3. La decadenza opera immediatamente nel caso di mancato rinnovo della domanda, oppure a seguito di decisione da parte del Consiglio Direttivo, in caso di richiesta dell’interessato o in altra ipotesi individuata dagli organi di governo dell’Ateneo.
Art. 4 - Organi
1. Gli organi del Centro sono:
- il Consiglio Direttivo;
- il Direttore.
Art. 5 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Direttore, da sei membri, eletti dagli aderenti al Centro, convocati dal Direttore a tale scopo. Almeno i due terzi devono essere professori o ricercatori dell’Università di Udine.
2. Ai fini della elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ciascuno degli enti, istituzioni e associazioni aderenti al Centro designano un rappresentante, individuato secondo le rispettive norme.
3. Il Consiglio dura in carica tre anni accademici. I componenti sono rieleggibili.
4. Nel caso di anticipata cessazione di un componente del Consiglio, il Direttore convoca al più presto gli aderenti, per la nuova elezione.
Art. 6 - Funzioni del Consiglio Direttivo
1. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:
a) eleggere il Direttore;
b) svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro oltre che di verifica dell’attività svolta;
c) approvare i programmi di ricerca successivi al primo;
d) deliberare sulle richieste di finanziamento;
e) deliberare in merito alla relazione annuale sull’attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;
f) deliberare sulle domande di adesione;
g) autorizzare le spese;
h) proporre agli organi preposti la stipula di convenzioni;
i) proporre agli organi preposti la modifica del presente Regolamento;
j) deliberare sullo scioglimento del Centro, secondo quanto previsto dall’art. 12.
Art. 7 - Direttore
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso che appartengono all’Università di Udine a tempo indeterminato.
2. In caso di accertata indisponibilità alla assunzione dell’incarico da parte del personale a tempo indeterminato, l’incarico potrà essere conferito anche a personale a tempo determinato purché la durata del rapporto contrattuale sia almeno pari alla durata del mandato.”
3. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieleggibile consecutivamente per una sola volta.
Art. 8 - Funzioni del Direttore
1. Sono compiti del Direttore:
a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri;
b) designare fra i componenti del Consiglio Direttivo il Vice Direttore, incaricato della sua sostituzione;
c) rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell’Università e con le istituzioni esterne;
d) curare le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro ed assumere le relative decisione di sua competenza;
e) dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
f) redigere annualmente la relazione sull’attività del Centro da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, da trasmettere ai Dipartimenti di riferimento.
Art. 9 - Gestione patrimoniale
1. Il Centro opera negli spazi messi a sua disposizione da uno dei Dipartimenti di riferimento o da altre strutture che aderiscono al Centro ai sensi dell’art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
2. La responsabilità per i beni assegnati è in capo al Direttore del Centro.
Art. 10 - Risorse finanziarie
1. Il Centro gestisce in autonomia i fondi messi a sua disposizione dai Dipartimenti o reperiti da finanziamenti pubblici e privati.
Art. 11 - Personale
1. Il Centro opera avvalendosi del personale tecnico e amministrativo dei Dipartimenti di riferimento o, su richiesta del Centro, di personale eventualmente messo a disposizione dal Direttore Generale.
Art. 12 - Scioglimento e trasformazione
1. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento del Centro, la delibera deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico
Art. 13 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, entra in vigore alla data indicata dal Decreto rettorale di emanazione.