Regolamento per le prestazioni a favore di terzi
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina le prestazioni a favore di terzi di cui all’art. 59 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, effettuate dall’Università degli Studi di Udine a favore di committenti pubblici o privati.
2. Non rientrano nell’oggetto del presente Regolamento le attività di ricerca e/o di formazione commissionate direttamente dal MIUR o da altri Ministeri, anche nel caso sia prevista l’emissione di fattura.
3. In attuazione dei principi contenuti nel proprio Statuto e nel rispetto delle priorità da attribuire alla ricerca e alla didattica, l’Università riconosce la rilevanza delle attività disciplinate nel presente Regolamento, che contribuiscono allo sviluppo civile, sociale ed economico del territorio.
4. Le prestazioni di cui all’art. 1 sono svolte dalle strutture dell’Università, che si avvalgono delle proprie competenze e risorse.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- “strutture”, i centri di gestione come definiti all’art. 4 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
- “responsabile del contratto”, il dipendente dell’Università referente scientifico del contratto che negozia con il committente le condizioni contrattuali e ne coordina l’attività;
- “prestazioni a tariffa”, le attività tipizzate e ricorrenti, riconducibili a linee omogenee di attività, offerte al pubblico a condizioni predeterminate;
- “prestazioni a preventivo”, l’attività i cui contenuti (in particolare oggetto e corrispettivo) sono di volta in volta determinati dalla negoziazione con il committente;
- “fondo rischi”, fondo costituito a copertura di mancati incassi o di eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi.
Art. 3 – Responsabilità
1. Per ogni prestazione a preventivo o per ogni linea di attività omogenea, le strutture individuano il responsabile del contratto, che risponde del coordinamento delle attività da espletarsi. Le prestazioni a tariffa presuppongono la disponibilità delle attrezzature da parte del responsabile, compatibilmente con le esigenze di ricerca del Dipartimento.
2. Il personale coinvolto a qualsiasi titolo in attività conto terzi è responsabile delle attività attribuitegli dal responsabile del contratto ed è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza sulle informazioni riservate del committente e sui risultati conseguiti, nonché degli eventuali obblighi di non concorrenza pattuiti nel contratto o previsti dalla normativa vigente.
Art. 4 - Prestazioni a tariffa
1. Le prestazioni a tariffa sono gestite per linee di attività determinate dalla struttura competente, che ne definisce il relativo tariffario, aggiornandolo periodicamente.
2. Le singole prestazioni a tariffa sono richieste direttamente alla struttura mediante lettera di incarico o in altra forma scritta ritenuta idonea dalla struttura stessa nel rispetto della legge.
Art. 5 – Prestazioni a preventivo
1. Le prestazioni a preventivo sono disciplinate dal contratto secondo le linee guida definite dall’Amministrazione.
2. I contratti, salvo diverso accordo tra le parti, devono prevedere un acconto da versare alla sottoscrizione, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione. La deroga al versamento dell’acconto deve essere autorizzata dal Direttore del Dipartimento interessato. Nel caso in cui il contratto non preveda il versamento dell’acconto, l’eventuale inadempimento del committente non verrà coperto dal fondo rischi.
3. In caso di prestazioni a favore di Enti pubblici, anche in assenza di un acconto sul corrispettivo, la struttura potrà avvalersi del fondo rischi nel caso di inadempienza del committente.
4. Resta nell’autonomia della struttura su proposta del responsabile del contratto definire, in funzione delle caratteristiche della prestazione, la periodicità e l’entità dei pagamenti, correlandoli per quanto possibile agli stati di avanzamento lavori.
5. In base agli stati di avanzamento dell’attività a favore di committenti privati sarà emessa fattura pro-forma, mentre la relativa fattura definitiva sarà emessa ad avvenuto incasso.
Art. 6 - Il corrispettivo
1. Il corrispettivo richiesto al committente deve essere determinato in misura tale da garantire:
- la copertura integrale di tutti i costi necessari all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto quali, a titolo esemplificativo: costi del personale, acquisto di beni e servizi, spese di viaggi e missioni, materiale di consumo;
- un margine di utile commisurato anche ai prezzi di mercato, alle tariffe determinate dagli ordini professionali, dagli Enti locali e/o dalla legislazione vigente nonché al grado di complessità della prestazione, al livello di specializzazione richiesto, al valore del know-how messo a disposizione per l’esecuzione del contratto o generato nell’ambito dello stesso, al grado di proprietà e disponibilità dei risultati riconosciuto al committente.
2. Una percentuale pari al 8% del corrispettivo deve essere destinata al bilancio di Ateneo e verrà ripartita tra le seguenti voci:
- 2,5% a fondo rischi;
- 5,5% a spese generali di Ateneo, fondo comune di Ateneo e fondo per la contrattazione integrativa.
3. Una ulteriore percentuale del 2% del corrispettivo, salvo diversa motivata disposizione del Dipartimento, deve essere destinata alla struttura stessa.
4. Qualora non venga prevista la corresponsione di compensi specifici al personale ai sensi del successivo art. 8, comma 1, lett. a), la percentuale destinata al bilancio dell’Ateneo sarà pari al 5,5% del corrispettivo, di cui il 2,5% destinata al fondo rischi. La percentuale destinata al Dipartimento sarà pari all’1,5% del corrispettivo, salva diversa decisione della struttura.
5. Nel caso di prestazioni a preventivo che prevedano il coinvolgimento del solo responsabile del contratto, lo stesso può richiedere la non applicazione del 2,5% di trattenuta per il fondo rischi, rinunciando di conseguenza alla possibilità di ricorso al fondo stesso.
6. Una ulteriore percentuale pari al 5% del corrispettivo - a titolo di rimborso dell’utilizzo del personale tecnico e amministrativo in orario di servizio - deve essere destinato al fondo comune di Ateneo ovvero al fondo per la contrattazione integrativa. Tale percentuale non è dovuta qualora non venga prevista la corresponsione di compensi specifici al personale ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, lett. a). Tale percentuale è ridotta al 3% nelle prestazioni di cui al comma 5.
7. Le somme di competenza del bilancio di Ateneo per le prestazioni a preventivo sono trattenute direttamente in sede di variazione del bilancio di previsione; quelle derivanti dalle prestazioni a tariffa sono accantonate di volta in volta dalle strutture e riversate annualmente all’ateneo.
8. Qualora, a fine prestazione, le spese conseguenti all’esecuzione del contratto risultino superiori al corrispettivo pattuito, tali maggiori spese resteranno a carico delle strutture che hanno approvato lo svolgimento della prestazione, e non potranno avvalersi del fondo rischi.
Art. 7 - Compensi al personale partecipante alle attività
1. Il Responsabile del contratto individua i compensi da attribuire ai professori e ricercatori che hanno concorso alla realizzazione della prestazione.
2. Il Responsabile del contratto individua inoltre i compensi da attribuire al personale tecnico-amministrativo, sulla base al costo orario medio, incrementabile fino ad un massimo del 50%, in funzione dell’attività svolta per la realizzazione della prestazione, al di fuori dell’orario di servizio, attestata mediante timbrature.
3. La liquidazione dei compensi al personale può avvenire solo a seguito della riscossione del saldo da parte del committente.
4. Nel caso di inadempienza imputabile esclusivamente al committente, interverrà il fondo rischi.
Art. 8 – Margine di utile
1. Su proposta del responsabile del contratto, il margine di utile può essere destinato:
- ad una quota premiale da riconoscere ai professori e ai ricercatori in relazione all’attività svolta;
- a sostenere le attività di ricerca;
- al funzionamento della struttura.
2. Per la liquidazione si applica quanto disposto dall’art. 7, comma 3.
Art. 9 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente in materia e, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.