Regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca ex legge 30 dicembre 2010 n. 240
Art. 1 - Finalità
1. L’Università degli Studi di Udine, di seguito denominata “Università”, può conferire assegni di ricerca a seguito di pubbliche selezioni, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, contribuendo in tal modo alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali di promozione dello sviluppo e del progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca.
2. Gli assegni di ricerca non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
Art. 2 - Requisiti
1. Sono destinatari degli assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea (ante d.m. 509/99), laurea specialistica-magistrale (ex d.m. 509/99 e d.m. 270/04) o titolo equivalente conseguito all’estero e di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle università e degli enti di cui all’art. 22, comma 1, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
2. Il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di un’adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito preferenziale per l’accesso alla selezione. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva il bando può prevedere che il possesso dei titoli di cui al presente comma sia requisito obbligatorio.
3. È fatta salva la possibilità di prevedere nel bando specifici requisiti di ammissione fermo restando quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo.
4. Non possono partecipare a procedure di selezione di cui al presente regolamento, né essere beneficiari di assegno di ricerca, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca, con un professore o ricercatore appartenente al dipartimento o alla struttura sede dell’attività dell’assegno di ricerca, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Art. 3 – Importo e trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
1. Il compenso per i titolari di assegni di ricerca è determinato dall’Università nel rispetto dell’importo minimo stabilito con decreto ministeriale.
2. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia di congedo obbligatorio per maternità, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all’ art. 1 comma 788 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca, con oneri a carico della struttura proponente.
4. L’assegno di ricerca è erogato in rate mensili.
5. L’onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi è a carico degli assegnisti di ricerca.
Art. 4 - Durata
1. L’assegno di ricerca può avere una durata compresa tra uno e tre anni e può essere rinnovato con lo stesso soggetto alle condizioni dell’art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando di selezione indica la durata dell’assegno di ricerca e stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo. È possibile rinnovare assegni per una durata inferiore a un anno, e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consenta di conferire assegni di durata annuale.
Art. 5 - Incompatibilità
1. L’assegno di ricerca è incompatibile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare degli assegni. È inoltre incompatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa e specializzazione medica, in Italia e all’estero.
2. L’assegno di ricerca è inoltre incompatibile con altri assegni di ricerca e con rapporti di lavoro dipendente fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
3. I titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al responsabile scientifico ed a condizione che tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno; non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.
4. I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere, una attività comportante prestazioni a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assorbimento dei propri compiti di ricerca.
5. La titolarità di un assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
Art. 6 – Diritti e doveri degli assegnisti
1. L’attività del titolare dell’assegno di ricerca deve svolgersi nell’ambito del programma di ricerca oggetto dell’assegno e non esserne supporto meramente tecnico.
2. Gli assegnisti di ricerca hanno diritto di avvalersi delle attrezzature del dipartimento o della struttura presso la quale svolgono la loro attività di ricerca e a usufruire dei servizi a disposizione del personale di ruolo dell’Università secondo le regole interne vigenti.
3. Gli assegnisti di ricerca hanno l’obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano. Eventuali deroghe possono essere concesse con atto scritto dal responsabile scientifico, su richiesta motivata dell’interessato. Qualora in virtù della loro permanenza nelle strutture dell’Ateneo, gli assegnisti di ricerca vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all’Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l’Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni (in qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica) come strettamente confidenziali. Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell’ambito dell’attività di ricerca ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell’Università resta in capo all’Università degli Studi di Udine o a soggetti terzi con i quali l’Università ha siglato o siglerà specifici accordi. L’Università degli Studi di Udine riconosce agli assegnisti di ricerca inventori il diritto morale alla paternità dell’invenzione e, in caso di sfruttamento commerciale della stessa, un equo compenso quantificato nei termini previsti nel Regolamento interno in materia di brevetti. Sono soggette alle medesime disposizioni tutte le privative industriali previste dal D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il titolare dell’assegno deve rispettare le politiche dell’Università sull’accesso aperto.
5. Il titolare dell’assegno svolge la sua attività nel rispetto del Codice Etico dell’Università.
6. Gli assegnisti di ricerca sono tenuti a presentare con le scadenze previste dal contratto, al Dipartimento o alla Struttura nella quale operano, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del responsabile scientifico.
Art. 7 - Conferimento degli assegni di ricerca
1. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratto di diritto privato che non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e che regola la collaborazione all’attività di ricerca definendo diritti e doveri delle parti.
2. L’attività oggetto degli assegni di ricerca dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
- stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca, che costituisce l'oggetto del rapporto;
- carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dell’Ateneo;
- svolgimento in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma di ricerca in cui è inserito, senza orario di lavoro predeterminato.
Art. 8 – Il responsabile scientifico
1. Il Responsabile scientifico è un professore dell’Università di prima, di seconda fascia o un ricercatore, anche a tempo determinato, sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in condizioni di autonomia, le attività di ricerca affidate all’assegnista di ricerca.
Art. 9 - Decadenza e risoluzione dell’assegno di ricerca
1. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che non dichiarino di accettarlo o non si presentino presso il dipartimento o la struttura sede dell’attività di ricerca nei termini previsti dal bando di concorso, fatte salve deroghe previste dal bando stesso.
2. Il contratto per l’assegno di ricerca può essere risolto, previa contestazione e termine per controdeduzioni dell’interessato, per:
a) violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 5;
b) violazione al Codice Etico dell’Università.
3. Il contratto per l’assegno di ricerca può essere inoltre risolto, previa contestazione e termine per controdeduzioni dell’interessato, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dal Dipartimento o dalla Struttura interessata, per:
a) inadempimento, per il quale si fa riferimento all’art. 1453 e seguenti del codice civile;
b) giudizio negativo espresso dal responsabile scientifico sull’attività svolta dall’assegnista.
4. Il recesso da parte dell’assegnista di ricerca avviene nei termini e con le modalità previsti dal contratto.
Art. 10 – Attività assistenziale
1. Gli assegni di ricerca, che implicano attività assistenziale, devono essere preventivamente concordati con l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.
Art. 11 - Procedure
1. Fatta eccezione per quanto disposto dal successivo art. 11 bis, gli assegni di ricerca dell’Università vengono conferiti a seguito:
a) della pubblicazione di un unico bando di concorso relativo alle aree scientifiche di interesse dell’Università, seguito dalla presentazione di specifici progetti di ricerca da parte dei candidati;
b) della pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti.
2. L’Università può riservare una quota degli assegni di ricerca di cui al comma 1, lettera a), a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
3. Il bando contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sulla durata dell’assegno e sulle modalità di rinnovo, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante. Il bando contiene inoltre la contestuale nomina delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 13.
4. Il bando è reso pubblico per via telematica sul sito dell’Ateneo (Albo Ufficiale), sul sito Euraxess e sui siti previsti dalla normativa vigente.
5. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a dieci giorni.
Art. 11 bis - Conferimento di assegni di ricerca a beneficiari di altri finanziamenti
1. In deroga alle procedure selettive previste nel presente Capo l'Università può conferire assegni di ricerca a soggetti beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dall'Unione Europea, da Ministeri o da altro organismo pubblico o privato, internazionale o nazionale, senza scopo di lucro, riconosciuto dalla comunità scientifica per il sostegno di progetti di ricerca scientifica di alta qualificazione, i cui bandi competitivi rispettino i principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nonché prevedano la copertura di tutti i costi dell’assegno .
2. La durata dell'assegno di ricerca è commisurata alla durata del programma di ricerca di alta qualificazione finanziato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assegni di ricerca, e la relativa spesa grava sul finanziamento assegnato.
3. I nominativi dei beneficiari sono resi noti mediante pubblicazione nel sito dell'Ateneo.
4. Il Senato Accademico definisce periodicamente i programmi di ricerca di alta qualificazione ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo.
Art. 12 – Programmazione e finanziamento
1. Gli assegni di ricerca di cui all’art. 11 comma 1 sono finanziati con fondi a disposizione dei dipartimenti e delle strutture dell’Università finalizzati alla realizzazione del programma di ricerca oggetto dell’assegno e/o con fondi a disposizione del bilancio dell’Università – Amministrazione Centrale.
2. Gli organi di governo dell’Università stabiliscono annualmente i criteri e le modalità di finanziamento degli assegni di ricerca con fondi iscritti a bilancio dell’Università - Amministrazione Centrale - in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche dell’Ateneo.
Art. 13 – Commissione giudicatrice
1. La valutazione comparativa delle domande viene effettuata da una commissione giudicatrice.
2. La Commissione:
- relativa agli assegni di cui art. 11 comma 1 lettera a) è composta da almeno un professore di prima o di seconda fascia per ciascuna delle aree contemplate nel bando;
- relativa agli assegni di cui all’art. 11, comma 1, lettera b) è composta da tre docenti, incluso il responsabile scientifico, salvo rinuncia del medesimo.
3. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Università, di esperti esterni di elevata qualificazione, italiani o stranieri.
4. La Commissione giudicatrice nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
5. La Commissione valuta l’equivalenza del titolo conseguito all’estero ai fini della sola ammissione al concorso, fatta salva la valutazione del titolo di specializzazione di area medica a cui si applica l’art. 38 del D. Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e la normativa comunitaria in materia.
Art. 14 - Selezione
1. La selezione è per titoli o per titoli e colloquio.
2. La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti attribuibili a ciascun candidato. Gli assegni sono attribuibili, nel rispetto della graduatoria, a candidati che abbiano riportato la votazione minima complessiva (titoli o titolo e colloquio) di 70/100 (settanta centesimi).
3. La Commissione valuta tra i titoli: pubblicazioni; titoli scientifici e accademici; attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati (devono essere debitamente attestate, la decorrenza e la durata dell'attività stessa); lettere di presentazione da parte di eminenti personalità scientifiche; il programma di ricerca per i soli assegni di cui all’art. 11 comma 1 lettera a).
4. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio da formalizzare nei verbali per l’assegnazione dei relativi punteggi.
5. I risultati della valutazione dei titoli, devono essere resi noti agli interessati nel corso del colloquio, ove previsto.
6. L’Università assicura la pubblicità dei giudizi espressi dalla commissione su ciascun candidato.
7. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
Art. 15 - Norme finali
1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione che avverrà con decreto rettorale.