Regolamento di Ateneo per le attività di valutazione e autovalutazione della ricerca mediante strumenti adottati dall'Università di Udine

Emanato con D.R. 684 del 30.09.2019

Art. 1 Finalità

1. L’Università degli studi di Udine, nel seguito indicata semplicemente come “Ateneo”, intende avvalersi di strumenti di autovalutazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 4 del Dlgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e di supporto delle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (Art. 3 del DPR 1 febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.).

2. Le disposizioni seguenti sono volte a disciplinare il ricorso e l’utilizzo di modelli di valutazione e autovalutazione previsti dalla normativa vigente e adottati dall’ANVUR nell’ambito delle procedure nazionali di valutazione della ricerca.

Art. 2 Procedure di Valutazione

1. Le procedure di valutazione, volte al conseguimento degli obiettivi richiamati all’art.3, comma 3, possono essere di due tipi:
a) procedure di autovalutazione: sono procedure basate sui modelli di valutazione e autovalutazione, di cui all’art. 1, e orientate alle finalità di autovalutazione della produzione scientifica dell’Ateneo di cui all’art. 2, comma 1 e dell’art. 4 del D.lgs. n. 19 del 27 gennaio 2012.
b) procedure di supporto alla valutazione esterna: sono procedure basate sui modelli di cui all’art.1, comma 2 e orientate allo svolgimento di attività richieste all’Ateneo nell’ambito di procedure di valutazione esterna previste dalla normativa (ad esempio: la selezione da parte dell’Ateneo dei prodotti da sottoporre a valutazione nell’ambito della VQR).

Art. 3 Soggetti Valutati

1. I sistemi valutano la produzione scientifica del personale docente strutturato (professori e ricercatori, a tempo determinato ed indeterminato). Possono essere avviate procedure di valutazione relative ad altre tipologie di ricercatori, come dottorandi o titolari di assegni di ricerca.

2. Ciascun soggetto valutato è autorizzato alla consultazione dei dati personali che lo riguardano raccolti da ciascun sistema e può accedere agli indicatori generati che lo riguardano.

3. Nell’ambito delle procedure di supporto alla valutazione esterna che richiedono interventi di selezione e coordinamento da parte dell’Ateneo (come, ad esempio, la VQR), ciascun interessato può acconsentire a rendere visibili ai referenti individuati dall’Ateneo i propri indicatori allo scopo del migliore raggiungimento delle finalità relative alle procedure di valutazione. Restano comunque ferme eventuali diverse disposizioni dettate dalla normativa di grado superiore.

Art. 4 Modelli di Valutazione e Indicatori

1. Sulla base dei modelli di valutazione di cui all’art. 1, comma 2, i sistemi adottati dall’Ateneo generano indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli soggetti valutati nonché indicatori aggregati, di cui al successivo art.7.

2. Gli indicatori sono calcolati dinamicamente a tempo di esecuzione e non vengono memorizzati nel sistema.

3. I dati e gli indicatori vengono utilizzati esclusivamente per supporto alla valutazione e autovalutazione o per l’assolvimento di analoghi adempimenti richiesti dalla normativa vigente all’Ateneo.

Art. 5 Referenti

1. Per ciascun sistema di trattamento l’Ateneo può individuare alcuni referenti autorizzati ad accedere al sistema per la consultazione di dati ed indicatori aggregati. Tra di essi l’Ateneo può individuare un referente per le attività tecnico-amministrative collegate alla valutazione ed un referente per la governance dei processi di valutazione.

Art. 6 Trattamento dei dati

1. I trattamenti dei dati indispensabili sono effettuati con strumenti informatici e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

2. Il Titolare del trattamento dati è l’Università degli studi di Udine rappresentata da Rettore pro-tempore il quale può nominare uno o più responsabili esterni del trattamento.

3. I dati trattati dai sistemi riguarderanno, oltre ai dati anagrafici e di carriera necessari per le procedure di valutazione, i metadati dei prodotti della ricerca degli addetti acquisiti dall’archivio istituzionale dell’Ateneo di appartenenza, e quelli bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database quali Scopus (http://www.scopus.com) e WOS (http://app.webofknowledge.com), come meglio descritto nel provvedimento attuativo del presente regolamento.

Art. 7 Indicatori Aggregati

1. Sulla base dei modelli di valutazione ciascun sistema genera indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell’Ateneo, ed in particolare: (i) dipartimenti; (ii) aree di valutazione; (iii) settori scientifico-disciplinari; (iv) settori concorsuali, (v) combinazioni arbitrarie dei precedenti; (vi) altri gruppi di soggetti valutati individuati dall’Ateneo.

2. Gli indicatori aggregati sono definiti in modo da impedire di risalire ad indicatori relativi ai singoli interessati.

Art. 8 Rettifica dei Dati

1. Gli interessati possono chiedere in ogni momento di rettificare i dati inesatti o integrare quelli incompleti

2. Resta ferma la possibilità per ciascun interessato di richiedere al servizio clienti dei data base utilizzati la rettifica dei metadati di carattere bibliometrico relativi ai propri prodotti della ricerca.

Art. 9 Diritti degli Interessati

1. L’Ateneo fornisce a tutti gli interessati l’informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679.

2. Gli interessati possono esercitare i loro diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679. Per l’esercizio dei diritti, il titolare del trattamento si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) pro-tempore dell’Ateneo o di un suo delegato.

Art. 10 Periodo di Conservazione

1. Il periodo di conservazione all’interno di ciascun Sistema dei dati è limitato in relazione alla periodicità delle procedure di valutazione adottate a livello nazionale.

2. Scaduto tale periodo il titolare dispone la totale cancellazione dei dati da ciascun sistema.