Regolamento per la mobilità interna del personale tecnico-amministrativo
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina i trasferimenti di personale tecnico-amministrativo, tra le strutture e all’interno dell’Amministrazione centrale dell’Università degli studi di Udine, di seguito denominata Università.
2. Per strutture dell’Università si intendono le articolazioni organizzative interne definite dall’art. 22 dello Statuto.
3. Il presente Regolamento si applica nelle Aziende dell’Università ove esso sia stato espressamente recepito dagli organi competenti delle stesse. I procedimenti di mobilità tra le strutture dell’Università e le Aziende sono regolati dal presente Regolamento nella misura in cui siano stati definiti reciproci accordi da approvarsi caso per caso da parte del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i diritti di partecipazione di cui al successivo art. 2, comma terzo.
Art. 2 - Finalità
1. Con il termine "mobilità interna" si definisce l’impiego flessibile del personale dirigente e tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università nel rispetto dell’interesse pubblico nonché della professionalità e delle attitudini del personale stesso.
2. La mobilità interna è esercizio del potere di organizzazione degli uffici e di gestione dei rapporti di lavoro dell’amministrazione universitaria in un quadro di contemperamento delle oggettive necessità di funzionalità dei servizi e dei processi interni con l’esigenza di conseguire il miglior inserimento del personale nell’organizzazione del lavoro.
3. Le determinazioni in materia di mobilità interna formano oggetto di informazione ed eventuale consultazione, se richiesta, alle R.S.U. a mezzo di appositi albi di sede o di liste di discussione informatiche, alle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) del personale tecnico-amministrativo nei limiti delle norme dei contratti collettivi. In particolare vengono comunicati alle R.S.U. i bandi di mobilità di cui al successivo art. 4.
Art. 3 - I Procedimenti amministrativi relativi alla mobilità interna
1. I provvedimenti amministrativi inerenti alla mobilità interna sono adottati ai sensi delle norme statutarie e regolamentari vigenti pro tempore. Nella loro formazione si tiene conto delle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo e dei programmi di fabbisogno di personale.
2. I procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento sono posti sotto la responsabilità del Capo del servizio del personale.
3. I trasferimenti di personale all’interno dell’Amministrazione centrale e tra le strutture dell’Università si attuano su domanda del dipendente o d’ufficio.
Art. 4 - Trasfermenti su domanda
1. I trasferimenti su domanda sono disposti sulla base di una selezione effettuata a seguito di bando di mobilità interna, emanato a cura del servizio del personale e disposto con provvedimento rettorale.
2. Il bando è emanato con Decreto Rettorale ogniqualvolta si verifichi la necessità di assegnare nuovo personale ad una unità organizzativa, fatti salvi i casi di cui ai successivi artt. 6 e 7.
3. Il bando è pubblicato con apposito avviso affisso all’Albo ufficiale e agli albi di sede nonché comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie.
4. Gli interessati possono presentare, nei dieci giorni successivi alla data di affissione del bando, apposita motivata domanda di trasferimento unitamente ad un dettagliato curriculum professionale, che consenta ogni utile valutazione in merito a capacità, professionalità e attitudini del candidato, nonché all’indicazione di eventuali aspirazioni personali in relazione alle posizioni di lavoro messe in mobilità interna.
5. La domanda è indirizzata al servizio del personale e, per conoscenza, al responsabile della unità organizzativa di appartenenza del richiedente, il quale può, nei cinque giorni successivi al ricevimento, far pervenire al medesimo servizio il proprio motivato parere non vincolante sul trasferimento.
6. Nella domanda il richiedente dovrà indicare irrevocabilmente la posizione per la quale intende candidarsi tra quelle indicate nel bando.
Art. 5 - Selezione delle domande
1. Il servizio del personale, sentiti i responsabili delle unità organizzative di destinazione, propone l’accoglimento o meno delle domande di trasferimento in base ai seguenti pesi:
a) esigenze ed obiettivi di funzionalità delle strutture di provenienza e di destinazione interessate 30%
b) competenze e attitudini professionali del dipendente, in rapporto alla struttura di destinazione 30%
c) motivazioni effettive e rilevanti espresse dal dipendente interessato, tra cui particolari condizioni di salute, di famiglia e di lavoro 20%
d) durata della permanenza del dipendente interessato presso l’unità organizzativa di appartenenza 20%
2. I provvedimenti di trasferimento sono adottati entro trenta giorni dalla data del bando e sono notificati ai dipendenti interessati e ai responsabili delle unità organizzative di provenienza e di destinazione, indicando negli stessi la decorrenza del trasferimento che comunque non potrà essere posticipata di oltre un mese dalla data del provvedimento.
3. Il trasferimento tra strutture è disposto con Decreto rettorale ai sensi dell’art. 68, primo comma, lett. i), dello Statuto. Il trasferimento all'interno dell'Amministrazione Centrale è disposto con provvedimento del Direttore Amministrativo.
4. Le domande non accolte sono considerate decadute e non possono essere considerate valide per successive procedure di trasferimento.
5. Non può essere presentata domanda di trasferimento prima di due anni dal provvedimento di assunzione ovvero dall’ultimo provvedimento di assegnazione ad una unità organizzativa.
Art. 6 - Trasfermenti d'ufficio
1. I trasferimenti d’ufficio devono essere motivati e possono essere disposti, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2, comma terzo, del presente Regolamento, nei seguenti casi:
a) inidoneità sopravvenuta alle mansioni certificata dal medico competente;
b) urgenti ed imprescindibili esigenze di servizio presso la struttura di destinazione;
c) esuberi di personale nella unità organizzativa di appartenenza del dipendente interessato, dovuta a variazioni della dotazione organica del personale tecnico-amministrativo, ad accorpamenti di Strutture, Uffici e Servizi, a cessazioni non temporanee di attività particolari;
d) situazioni di disagio nella unità organizzativa di appartenenza del dipendente interessato, dovute ad atti o a comportamenti gravemente lesivi della dignità personale, o che comunque ostacolino il regolare funzionamento della unità organizzativa;
e) insufficiente rendimento accertato sulla base della verifica del carico di lavoro e della produttività del dipendente interessato nella unità organizzativa di appartenenza.
2. L’iniziativa dei trasferimenti d’ufficio spetta al Direttore amministrativo, anche su segnalazione del dipendente interessato o del responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza o di destinazione.
3. Il trasferimento tra strutture è disposto con Decreto rettorale ai sensi dell’art. 68, primo comma, lett. i), dello Statuto. Il trasferimento all'interno della Amministrazione Centrale è disposto con provvedimento del Direttore Amministrativo.
4. Nel caso previsto dal comma primo, punti d) ed e), il trasferimento d’ufficio non pregiudica in alcun modo le eventuali procedure disciplinari a carico del dipendente interessato o di altro personale della unità organizzativa.
Art. 7 - Trasferimenti temporanei
1. Il Direttore amministrativo, per urgenti ed eccezionali esigenze di servizio, può disporre, con proprio ordine di servizio, trasferimenti temporanei di personale tecnico-amministrativo da una unità organizzativa ad un’altra o all’interno di una medesima unità organizzativa.
2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo deve essere motivato e deve contenere l’indicazione del termine iniziale e finale del trasferimento. In ogni caso i trasferimenti disposti ai sensi del presente articolo non possono avere durata superiore a sei mesi.
3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo può essere prorogato per una sola volta di un uguale periodo di tempo e non dà origine a diritto alcuno in ordine al trasferimento del dipendente interessato nella posizione o nella unità organizzativa dove questi è stato trasferito.
4. Ove i trasferimenti di cui al presente articolo dovessero protrarsi oltre i termini, si provvederà ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
5. Entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente regolamento, l’Università procede alla revisione delle posizioni di lavoro coperte con personale assegnato temporaneamente e alla loro eventuale conferma, in coerenza con le norme del presente regolamento e con quelle dell’ordinamento professionale del personale tecnico-amministrativo.
Art. 8 - Passaggio di consegne
1. Il trasferimento non viene eseguito prima che si sia verificato il passaggio diretto delle consegne.
2. Per passaggio delle consegne si intende la definizione dell’elenco completo delle attribuzioni e delle attività di competenza del soggetto e la sua comunicazione al soggetto subentrante.
3. Il passaggio di consegne tra il dipendente trasferito e colui o coloro che gli subentrano nella posizione di lavoro avviene di norma mediante affiancamento per un periodo variabile fino ad un massimo di due mesi secondo accordi tra i responsabili delle strutture.
Art. 9 - Norme finali
1. Il presente regolamento ha natura di regolamento interno ed è redatto ai sensi dell’art. 69, quinto comma, del Regolamento generale per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di emanazione con decreto rettorale.
3. Con la sua emanazione cessano di avere vigore tutte le norme interne di qualunque natura con esso incompatibili.