Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo

Emanato con D.R. n. 423 del 08.05.2024

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per il reclutamento del personale dirigente e tecnico- amministrativo assunto a tempo determinato e indeterminato, di seguito denominato “personale”, dall’Università degli Studi di Udine, di seguito denominata “Università”.

2. La disciplina prevista dal presente Regolamento dà attuazione ai principi di autonomia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 comma 109 e al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 27 e art. 70, comma 13.

3. L’uso del genere maschile per indicare i soggetti destinatari del presente bando è da intendersi riferito ad entrambi i generi.

Art. 2 – Finalità

1. La disciplina delle procedure di reclutamento del personale dell’Università prevista dal presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
a) miglioramento della composizione del personale secondo caratteristiche professionali e attitudinali che garantiscono elevati livelli qualitativi dei servizi forniti dall’Università;
b) acquisizione di personale con qualificate competenze e caratteristiche professionali e attitudinali commisurate alle esigenze delle posizioni da ricoprire;
c) selezione di personale adeguatamente informato in ordine alle particolari caratteristiche strutturali dell’istituzione universitaria in generale e opportunamente preparato in ordine alle specifiche condizioni di autonomia proprie dell’Università di Udine e fortemente coinvolto nella missione alla stessa assegnata;
d) acquisizione di personale dall’esterno a tutti i livelli in modo da garantire il ricambio e l’arricchimento professionale e generazionale del corpo tecnico-amministrativo;
e) espletamento delle procedure di selezione, orientate alla massima partecipazione e tali da garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la celerità di espletamento;
f) rispetto delle pari opportunità, della disabilità, garanzia dell’equilibrio di genere e tutela della maternità;
g) attivazione di procedure informate a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza.

2. Per la realizzazione di tali finalità il reclutamento del personale sarà informato alle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, capacità e attitudini tecniche, professionali e gestionali e dal più ampio impiego di strumenti di preselezione e di elaborazione dei dati.

Art. 3 - Modalità di reclutamento

1. Il reclutamento del personale si realizza attraverso le seguenti modalità:
a) procedure selettive volte all’accertamento delle professionalità, capacità e attitudini richieste, per le Aree per le quali tali modalità siano previste dalla normativa legislativa e contrattuale vigente;
b) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per l’Area per la quale esso è richiesto dalla normativa legislativa e contrattuale vigente;
c) collocamento obbligatorio degli appartenenti alle categorie protette, indicate come tali dalla normativa legislativa e contrattuale vigente;
d) passaggio diretto fra amministrazioni diverse;
e) ricorso a graduatorie concorsuali in vigore, nei modi ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

2. Le procedure selettive possono assumere le seguenti forme con eventuale riserva nei limiti previsti dalla normativa vigente:
a) concorso per esami;
b) concorso per titoli ed esami;
c) corso-concorso.

3. Inoltre è possibile avviare procedure selettive riservate, per esami o per titoli ed esami nell’ambito di quanto consentito dalla normativa vigente.

TITOLO II
PROCEDURE CONCORSUALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

Capo I - Concorsi pubblici: norme generali

Art. 4 - Requisiti per l'accesso al pubblico impiego

1. Possono accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni i soggetti che posseggono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall’art. 38, commi 1, 2 e 3-bis, del D.Lgs. 165/2001;
b) maggiore età;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
e) possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al co. 1, lett. c), è riferito al Paese di cittadinanza.

3. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

4. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del DPR 313/2002, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

5. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda sia all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 5 - Titoli di studio e ulteriori requisiti richiesti per l’accesso

1. Per l’accesso ai concorsi è richiesto il possesso dei titoli di studio previsti dai contratti collettivi, tenendo conto del sistema di classificazione del personale di volta in volta vigente.

2. Premesso che per laurea e laurea magistrale si intendono i titoli così definiti dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, tenuto conto delle equiparazioni previste per i titoli rilasciati anteriormente al D.M. citato, i titoli di studio richiesti sono i seguenti:
a) per l’accesso all’area degli operatori: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al D.Lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione;
b) per l’accesso all’area dei collaboratori: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
c) per l’accesso all’area dei funzionari: laurea (triennale, magistrale o vecchio ordinamento);
d) per l’accesso all’area delle elevate professionalità: laurea magistrale (o vecchio ordinamento) accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l’iscrizione ad albi professionali.

3. I titoli di studio universitari, fatti salvi i titoli equipollenti, devono essere coerenti con le caratteristiche professionali del posto messo a concorso. Sono ammessi titoli di studio universitari non coerenti con le caratteristiche richieste qualora seguiti dalla frequenza a corsi di perfezionamento o di master atti a fornire una preparazione specifica.

4. Per l’ammissione a particolari profili professionali di Area e settore professionale, i bandi di concorso possono prevedere i titoli di studio specifici o ulteriori requisiti richiesti per l’accesso ai posti da ricoprire.

Art. 6 - Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono costituite ai sensi degli artt. 35, co. 3, 35 bis e 57, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 nonché dall’art. 9 del DPR 487/1994. Esse sono composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dipendenti dell’Amministrazione o di altre Amministrazioni, docenti, ricercatori ed esperti esterni, che non possono:
a) essere componenti degli organi di governo centrali dell’Università degli Studi di Udine, individuati nel Rettore, nel Consiglio d’Amministrazione e nel Senato Accademico;
b) ricoprire cariche politiche;
c) essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
d) essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

2. Il numero dei componenti, che comunque non può essere inferiore a tre, viene determinato con il provvedimento di nomina. Il Presidente, se scelto fra il personale Tecnico Amministrativo, deve appartenere ad una Area superiore rispetto al posto messo a concorso e deve essere in ogni caso inquadrato in un’Area non inferiore a quella dei funzionari. I componenti, se scelti fra il personale Tecnico Amministrativo, devono appartenere ad un’Area almeno pari a quella del posto messo a concorso. Verrà altresì nominato, per ciascuna commissione, il segretario verbalizzante, appartenente alle aree dei collaboratori, dei funzionari e delle Elevate Professionalità. Può essere previsto un certo numero di membri supplenti, che subentrano ai membri effettivi in caso di dimissioni o di impedimento grave e documentato.

3. Alle Commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili presso l’Ateneo, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane.

4 In conformità a quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001, almeno un terzo dei posti di componenti delle Commissioni è riservato alle donne, salvo motivata impossibilità, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 165/2001. In caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5.

5. Le Commissioni possono anche prevedere esperti in selezione del personale, che siano dipendenti dell’Università o soggetti esterni ad essa.

6. Qualora la preselezione o le prove d’esame di un concorso abbiano luogo in più sedi, per ciascuna di esse viene costituito un Comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un dipendente dell’Amministrazione di qualifica non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito, da un segretario verbalizzante e da un numero di dipendenti adeguato alla natura delle prove e al numero dei candidati. Nel caso in cui per lo svolgimento della preselezione o delle prove d’esame sia necessario occupare più aule della medesima sede, l’Amministrazione porrà in essere le misure organizzative adeguate ad assicurare il regolare svolgimento della selezione, individuando anche personale di vigilanza e di supporto.

7. La partecipazione alle Commissioni di concorso da parte di personale in quiescenza è regolata dalle vigenti norme di legge.

8. Il componente della Commissione, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l’espletamento dei lavori, cessa dall’incarico, salvo conferma dell’Amministrazione.

9. La Commissione viene nominata con provvedimento dirigenziale dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice viene pubblicato nel Portale unico del reclutamento di cui all’art. 35-ter del D.Lgs. 165/2001 (di seguito denominato “Portale”), all’Albo on-line e sul sito web dell’Ateneo.

Art. 7 - Bandi di concorso

1. I bandi di concorso sono pubblicati nel Portale, all’Albo on-line e sul sito web dell’Ateneo. La pubblicazione dei bandi sul Portale esonera l’Ateneo dall’obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

2. I bandi di concorso contengono, nella misura in cui risulta necessario, i seguenti elementi:
a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni che decorrono dalla pubblicazione del bando sul Portale; la modalità di presentazione della domanda avviene attraverso la piattaforma informatica dedicata;
b) i requisiti generali, la professionalità, le capacità professionali, le conoscenze e le competenze richieste dalla specifica posizione da coprire;
c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l’accertamento della conoscenza della lingua inglese nonché dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all’art. 35-quater, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 165/2001; i punteggi attribuibili e il punteggio minimo di 21/30 o equivalente, richiesto per l’ammissione ad eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell’idoneità;
d) la tipologia delle prove d’esame, in coerenza con il posto messo a concorso;
e) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all’art. 5 del DPR 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
f) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alla normativa vigente e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del DPR 487/1994;
g) fermo restando la disciplina di cui all’art. 16, della Legge 68/1999, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell’art. 7 del DPR 487/1994;
h) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi;
i) il calendario delle prove d’esame ovvero le modalità di convocazione dei candidati;
l) le modalità di costituzione della graduatoria di merito;
m) ogni altra disposizione utile a precisare la procedura di selezione e la costituzione del rapporto di lavoro.

3. I bandi di concorso danno conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all’art. 5, co. 2, del DPR 487/1994 nonché della rappresentatività di genere nell’amministrazione che bandisce, riferita alle Aree dei posti messi a concorso, ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento.

4. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma informatica per la presentazione delle domande, accertato dall’Amministrazione, che impedisca l’utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando prevede la possibilità di introdurre una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando prevede, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l’ultima domanda presentata in ordine di tempo.

5. I bandi di concorso devono espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

6.L’Amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento;

7. I bandi di concorso indicano la modalità di presentazione delle richieste.

Art. 8 - Equilibrio di genere

1. Al fine di garantire l’equilibrio di genere nell’Amministrazione, il bando indica, per l’Area messa a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell’Amministrazione, calcolata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all’art. 5, co. 4, lett. o) del DPR 487/1994 in favore del genere meno rappresentato.

Art. 9 - Preselezione

1. Qualora il numero delle domande presentate superi il limite definito nel bando di concorso è facoltà dell’Amministrazione dar luogo ad una procedura di preselezione, diretta a limitare il numero dei partecipanti a non meno di dieci per ciascun posto messo a concorso.

2. La preselezione può avvenire sulla base di due criteri, da applicarsi anche congiuntamente:
a) valutazione dei titoli;
b) prova selettiva.

3. Le categorie di titoli valutabili e il punteggio, massimo agli stessi attribuibile, dovranno essere indicati nel bando di concorso.

4. La prova preselettiva, secondo quanto previsto dall’art. 35 quater, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 165/2001, potrà essere effettuata anche da terzi specializzati in selezione del personale.

5. La valutazione dei titoli e i contenuti della prova di selezione viene effettuata dalla Commissione esaminatrice.

6. Le modalità e la tipologia della preselezione sono indicate nel bando di concorso.

7. La mancata partecipazione alla prova di preselezione, comporta l’esclusione dal concorso fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.

8. Il bando di concorso indica se la votazione conseguita nella preselezione concorre o meno alla formazione del punteggio finale di merito. Nel caso in cui non concorra, possono essere esonerati dalla preselezione, oltre ai casi previsti dalla legge, coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, possiedano entrambi i seguenti requisiti:
a) siano in servizio presso l’Amministrazione o siano cessati dal servizio nei sei mesi precedenti la data stessa;
b) abbiano maturato complessivamente almeno dodici mesi di esperienza lavorativa presso l’Amministrazione esclusivamente con rapporto di lavoro subordinato e nella medesima categoria di cui al posto bandito o categoria superiore.

Art. 10 - Graduatorie di merito

1. Con provvedimento dirigenziale sono approvati gli atti del concorso, le graduatorie di merito e i nominativi dei vincitori.

2. Il provvedimento dirigenziale di cui al precedente comma, è pubblicato sul Portale, all’Albo on-line e sul sito web dell’Ateneo.

3. Le graduatorie degli idonei rimangono in vigore secondo i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Capo II - Concorsi per esami, per titoli ed esami

Art. 11 - Selezione

1. La selezione avviene secondo le modalità di cui all’art. 3, co. 2 del presente Regolamento.

2. La selezione per esami avviene sulla base di una serie di prove scritte, prove orali, prove attitudinali e prove pratiche definite nel bando di concorso.

3 Le prove scritte sono dirette a verificare la capacità del candidato ad esprimersi correttamente in lingua italiana e a dimostrare una adeguata conoscenza delle materie del concorso e la capacità di risolvere casi e questioni di natura teorico-pratica. Le prove orali sono dirette a verificare la capacità del candidato a comunicare correttamente e a dare dimostrazione della propria conoscenza delle materie del concorso e la capacità di risolvere casi e questioni di natura teorico-pratica. Le prove attitudinali sono dirette a verificare l’attitudine del candidato ad assolvere ai compiti ed alle mansioni cui sarà destinato in caso di assunzione. Le prove pratiche hanno lo scopo di porre il candidato di fronte a specifiche operazioni e prestazioni che gli saranno richieste in caso di assunzione.

4. Il bando di concorso definisce la tipologia, il numero ed i contenuti delle prove concorsuali, anche valorizzando a tal fine la prova preselettiva, fermo restando l’obbligo di prevedere almeno una prova scritta, anche a contenuto-teorico pratico, e di una prova orale.

5. Il bando di concorso può prevedere la facoltà per la Commissione esaminatrice di non procedere alla correzione della seconda prova scritta, qualora la prima prova non abbia raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.

6. Qualora la selezione preveda la valutazione dei titoli, gli stessi saranno individuati dal bando tra:
a) titoli di studio in termini di valutazione o di giudizio riportato;
b) servizi prestati presso l’Università di Udine;
c) servizi prestati presso altre Università, presso pubbliche amministrazioni, o presso enti pubblici e privati;
d) incarichi di lavoro prestati nell’ambito di attività di collaborazione, professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
e) incarichi di responsabilità svolti nell’ambito dei rapporti di cui alle lettere b) e c);
f) pubblicazioni scientifiche in altre materie;
g) pubblicazioni tecniche o divulgative in materie oggetto di concorso;
h) pubblicazioni tecniche o divulgative in altre materie;
i) attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale con valutazione finale inerenti alle materie di concorso;
l) attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale con valutazione finale inerenti a materie diverse;
m) incarichi di insegnamento in istituzioni universitarie, scolastiche o di formazione professionale in materie coerenti a quelle oggetto di concorso;
n) incarichi o esperienze professionali diverse dalle precedenti ma dalle quali sia possibile dedurre attitudini o capacità professionali in relazione alle mansioni oggetto del concorso;
o) abilitazioni inerenti all’oggetto del concorso;
p) altri titoli, fra cui la partecipazione con eventuale superamento di prova finale, a convegni, seminari, corsi di formazione, master, che si ritiene opportuno inserire nel bando in relazione alla professionalità da reclutare.

7. I bandi di concorso indicano il punteggio massimo attribuibile ai titoli, fermo restando che il punteggio riservato agli stessi non può essere superiore a 10/30 o equivalente. I titoli richiesti come requisito di accesso alla selezione non rientrano fra i titoli valutabili.

8. Il bando di concorso può prevedere che la valutazione dei titoli, previa individuazione degli stessi, sia effettuata dopo la correzione delle prove scritte e nel caso di superamento delle medesime. Per determinati profili, la valutazione dei titoli può essere effettuata anche dopo lo svolgimento delle prove orali e nel caso di superamento delle medesime, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.

9. Salva l’ipotesi di cui all’ultimo capoverso del comma precedente, l’esito della valutazione dei titoli viene resa nota ai candidati prima dell’eventuale svolgimento della prova orale.

10. L’esito della valutazione dei titoli viene resa nota ai candidati prima dell’eventuale svolgimento della prova orale.

11. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego.

Art. 12 - Svolgimento delle prove di esame

1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l’eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati attraverso il Portale. La data e il luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Tali informazioni sono altresì pubblicate all’Albo on-line e sul sito web dell’Ateneo.

2. I candidati ammessi possono rinunciare per iscritto ai termini delle prove orali,

Capo III - Corso-concorso 

Art. 13 - Procedura

1. Il corso-concorso consiste in una procedura selettiva che prevede la frequenza ad un corso di formazione e relativo esame finale a cui sono ammessi i partecipanti al corso.

2. Nel bando di concorso, oltre a quanto previsto nell’art. 7, sono indicati il numero di posti messi a concorso e il numero dei posti ammessi per la partecipazione al corso.

3. Il numero dei posti del corso deve essere superiore di almeno un terzo a quello dei posti messi a concorso.

Art. 14 - Natura e articolazione del corso

1. Il corso deve avere una durata non inferiore alle 30 ore.

2. Il corso deve comporsi di un complesso coordinato e programmato di insegnamenti che devono essere svolti secondo le più aggiornate metodologie didattiche, con momenti formativi in aula, esperienze teorico-pratiche e periodi di presenza in unità organizzative dell’Università, in enti pubblici e in aziende private con le quali l’Università stipula apposite convenzioni o accordi di collaborazione. Il corso deve in ogni caso essere programmato in modo da garantire l’acquisizione di competenze teorico-professionali e di strumenti di base per lo svolgimento delle mansioni connesse con i posti e le posizioni da ricoprire, con particolare riferimento alle finalità delle procedure di reclutamento indicate nel precedente art. 2, comma primo.

3. Il corso è organizzato per singole categorie e aree funzionali. Parti comuni a più corsi possono essere organizzate congiuntamente.

4. Il programma di massima del corso deve essere pubblicato nel bando di concorso.

Art. 15 - Commissioni didattiche

1. Le lezioni sono tenute da esperti che ricoprano la posizione di docenti, di ricercatori, di dirigenti, di personale Tecnico Ammnistrativo dell’Università, di altre istituzioni universitarie o di altri enti pubblici o privati o di aziende o studi professionali in possesso di comprovate esperienze e capacità nelle materie oggetto di concorso. I corsi possono essere programmati, organizzati e tenuti anche da qualificate strutture esterne specializzate in formazione.

2. I docenti del corso sono nominati con provvedimento dirigenziale e fanno parte della Commissione didattica che ha il compito di programmare e coordinare i corsi, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione, in relazione ai criteri di cui all’art. 2, comma secondo.

3. Ai docenti viene corrisposto un compenso orario secondo le norme vigenti.

Art. 16 - Ammissione al corso

1. I soggetti che hanno presentato la domanda entro i termini previsti dal bando di concorso, in possesso dei requisiti nello stesso indicati e che abbiano superato l’eventuale procedura di preselezione sono ammessi a frequentare il corso. I candidati che si trovino a parità di punteggio con l’ultimo candidato collocato entro il limite previsto, sono comunque ammessi, anche in deroga al limite medesimo.

2. L’Università può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento dirigenziale adeguatamente motivato, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 17 - Svolgimento del corso

1. Tutti i candidati ammessi sono obbligati a frequentare il corso secondo l’articolazione oraria ad essi comunicata. L’assenza, a qualsiasi causa dovuta e comunque giustificata, superiore ad un quinto delle ore previste per l’intero corso comporta l’esclusione dal corso-concorso. Le presenze vengono verificate sulla base della sottoscrizione da parte del candidato apposta all’inizio e alla fine di ogni lezione.

2. Per il personale dell’Università, la partecipazione alle attività formative di cui al comma secondo dell’art. 13, viene riconosciuta a tutti gli effetti come orario di servizio.

3. Al termine del corso e dell’eventuale stage il candidato redige e consegna alla Commissione esaminatrice almeno dieci giorni prima del colloquio previsto con la stessa:
a) una dettagliata relazione sulle attività svolte e sui contenuti tecnico-operativi acquisiti;
b) un elaborato su di una delle materie oggetto del corso;
c) le schede di valutazione o di autovalutazione eventualmente previste nel bando di concorso.

Art. 18 - Selezione

1. Alla fine del corso si svolgono nei giorni comunicati dalla Commissione esaminatrice le prove di esame indicate nel bando.

2. Le prove consistono:
a) in una prova scritta;
b) nella discussione dell’elaborato presentato dal candidato;
c) in un colloquio su di una delle materie oggetto del corso, scelta dalla Commissione esaminatrice;
d) in una sperimentazione tecnico-operativa se prevista nel bando di concorso.

3. Una settimana prima della fine del corso i candidati sono tenuti a comunicare alla Commissione didattica almeno due argomenti rientranti in distinte materie del corso sui quali intendono sviluppare l’elaborato da presentare per la valutazione finale. L’argomento viene attribuito dalla Commissione didattica sulla base di criteri riguardanti l’interesse intrinseco dell’argomento e una equilibrata ripartizione del carico didattico tra i docenti.

4. Alla seduta di valutazione partecipa in qualità di relatore il docente che ha assistito il candidato nella preparazione dell’elaborato.

5. Alla seduta di valutazione partecipa altresì, qualora sia prevista la prova di cui alla lett. c) del comma primo, il docente del corso esperto nella materia oggetto del colloquio, in qualità di membro aggregato.

6. La valutazione finale può essere determinata da eventuali prove intermedie svolte durante i corsi, secondo l’articolazione indicata nel bando di concorso.

Capo IV - Concorsi riservati


Art. 19 - Concorsi riservati

1. L’Università può bandire concorsi riservati a soggetti in possesso dei requisiti individuati dalla vigente normativa.

Art. 20 - Progressioni tra le Aree

1. Nel rispetto dei principi indicati nell’art. 52, co. 1-bis del D.Lgs. 165/2001, per perseguire la valorizzazione del personale tecnico - amministrativo ed il riconoscimento del merito, l’Università può riservare un certo numero di posti a concorso a favore di personale già impiegato nell’Amministrazione, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, calcolata nel triennio precedente.

2. Le progressioni tra le Aree avvengono mediante valutazione comparativa per titoli ed esami.

3. Le prove d’esame sono definite in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria.

Art. 21 - Requisiti di accesso

1. Possono partecipare alle progressioni tra le Aree i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l’Università, inquadrati nell’area immediatamente inferiore rispetto a quella del posto messo a concorso e appartenenti al settore professionale della posizione da ricoprire.

2. Sono ammessi alla procedura i dipendenti che, negli ultimi due anni, non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.

3. Per l’accesso alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione:
per l’accesso all’Area dei collaboratori:
• diploma di scuola secondaria di secondo grado;
• quattro anni di anzianità di servizio nell’Area degli operatori (o categoria equivalente).
per l’accesso all’Area dei funzionari:
• laurea ovvero laurea magistrale rilasciata ai sensi del D.M. n. 270/2004 o titoli equiparati in base al D.I. 9/07/2009 ovvero Diploma di Laurea (Vecchio Ordinamento) conseguito ai sensi della normativa previgente al DM 509/1999;
• quattro anni di anzianità di servizio nell’Area dei collaboratori (o categoria equivalente).
per l’accesso all’Area delle elevate professionalità:
• laurea magistrale (o vecchio ordinamento) accompagnata da:
- un periodo pluriennale di esperienza lavorativa, presso l’Ateneo o altre Pubbliche Amministrazioni o presso Enti/Aziende privati e/o in attività professionali nonché imprenditoriali, coerente con il posto messo a bando;
- eventuale iscrizione ad albi professionali coerente con il posto messo a bando;
• quattro anni di anzianità di servizio nell’Area dei funzionari (o categoria equivalente).

4. In tutte le ipotesi di cui al precedente comma concorrono al computo dell’anzianità anche i periodi di servizio con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato.

Art. 22 - Modalità di selezione

1. La selezione dei candidati prevede una procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’Area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

2. La valutazione è effettuata dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 24 e ha ad oggetto titoli e prove volte ad accertare le conoscenze e competenze professionali dei candidati.

3. Il peso da attribuire ai titoli è stabilito dal bando di concorso.

Art. 23 - Valutazione dei titoli

1. I titoli oggetto di valutazione sono individuati dal bando tra quelli sottoelencati:
a) titoli professionali: costituiscono oggetto di valutazione:
- le esperienze professionali, maturate con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università di Udine nell’Area immediatamente inferiore rispetto a quella del posto messo a concorso e attinenti al posto per cui si concorre;
- gli incarichi formalmente attribuiti dall’Amministrazione che hanno comportato responsabilità gestionali ovvero lo svolgimento di funzioni specialistiche ovvero responsabilità individuali ovvero altri incarichi che abbiano apportato un arricchimento professionale del dipendente e attinenti al posto per cui si concorre;
- formazione certificata, eventualmente anche con attestazione del superamento della prova finale, attinente al posto per cui si concorre;
- abilitazioni conseguite a seguito di esame di Stato e attinenti al profilo professionale per cui si concorre;
- attestati di qualificazione o abilitazioni rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale con valutazione finale inerenti alle materie di concorso;
- pubblicazioni scientifiche, tecniche o divulgative in materie oggetto di concorso;
- docenza in convegni, seminari di studio, corsi di formazione attinente al posto per cui si concorre e rivolta al personale tecnico amministrativo delle Università;
b) valutazione positiva conseguita dal dipendente, intesa come la media della valutazione dei comportamenti delle ultime tre valutazioni già concluse alla data di scadenza per la presentazione della domanda;
c) titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’Area dall’esterno.

2. In relazione al profilo professionale da ricoprire, il bando di concorso potrà stabilire uno specifico periodo di riferimento per la valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del comma precedente.

Art. 24 – Commissione esaminatrice

1. Le disposizioni previste dall’art. 6 del presente Regolamento si applicano anche alla nomina della Commissione esaminatrice per le progressioni tra le Aree, laddove compatibili.

2. La Commissione esaminatrice è responsabile degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di procedure di selezioni pubbliche; in particolare curerà il rispetto delle norme da parte dei candidati e la pubblicità in sede di svolgimento della prova orale. È esclusa dagli obblighi di pubblicità l’eventuale effettuazione di colloqui attitudinali.

Art. 25 - Graduatoria finale

1. I candidati sono collocati nella graduatoria di merito in base al punteggio complessivo che è dato dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e nella/e prova/e d’esame. È dichiarato vincitore il candidato che ha conseguito il punteggio più alto.

2. A parità di punteggio si applica quanto previsto dall’art. 5, co. 4 del DPR 487/1994 e successive modifiche e integrazioni.

3. La graduatoria e le conseguenti nomine dei vincitori delle procedure di progressioni tra le Aree sono approvate con provvedimento dirigenziale.

Art. 26 - Periodo di prova

1. Il personale classificato nell’Area immediatamente superiore a seguito della procedura selettiva di cui al presente Regolamento non è soggetto al periodo di prova.

TITOLO III
AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO


Art. 27 - Reclutamento di personale tecnico-amministrativo dell’Area degli operatori

1. La copertura dei posti dell’Area degli operatori per i quali sia richiesto il titolo di studio di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) del presente Regolamento, avviene mediante avviamento tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi della normativa vigente, previa prova selettiva, costituita da un colloquio e da una prova pratica.

Art. 28 - Procedura

1. La procedura di avviamento si svolge in due distinte fasi:
a) richiesta agli uffici territorialmente competenti, per l’avvio delle unità di personale;
b) selezione sulla base di un colloquio e/o di opportune prove pratiche.
I nominativi comunicati dagli uffici competenti sono convocati seguendo l’ordine della graduatoria e quindi sottoposti alla selezione consistente sia in un colloquio e/o in prove pratiche. La selezione viene effettuata da una Commissione costituita da tre componenti nominata con provvedimento dirigenziale.

TITOLO IV
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE

Art. 29 - Categorie protette

1. Per i soggetti indicati nella legge 12 marzo 1999, n. 68, si applicano le procedure di assunzione previste dalla legge stessa.

Art. 30 - Procedure

1. Le assunzioni obbligatorie delle categorie protette possono avvenire:
a) per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dai competenti uffici del lavoro, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere;
b) per chiamata diretta nominativa ai sensi della normativa vigente;
c) per convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa ai sensi della normativa vigente;
d) procedura concorsuale con riserva di posti per categorie protette nei limiti e con le regole stabiliti dalla normativa vigente.
2. I contingenti numerici riguardanti le assunzioni obbligatorie sono quelli risultanti dalla vigente normativa in tema di categorie protette.

TITOLO V
PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Art. 31 - Passaggio diretto tra amministrazioni diverse

1. Le L’Amministrazione, prima di procedere all’espletamento della procedura concorsuale, attiva la procedura di mobilità di cui all’art. 30, co. 1 del D.Lgs. 165/2001.

2. L’Avviso di mobilità compartimentale e intercompartimentale, potrà prevedere la precedenza di candidati che provengano da Università Italiane.

3. Di regola l’avviso di mobilità prevede per la posizione ricercata il trattamento economico iniziale previsto per la categoria o equivalente. In caso di specifiche esigenze correlate alla professionalità ricercata, l’avviso potrà prevedere un inquadramento economico diverso da quello iniziale.

TITOLO VI
RICORSO ALLE GRADUATORIE CONCORSUALI

Art. 32 - Procedure

1. L’Amministrazione può utilizzare la graduatoria finale di merito, procedendo allo scorrimento della stessa nei confronti dei candidati non vincitori utilmente collocati in graduatoria, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente al momento di utilizzazione della citata graduatoria.

2. Il ricorso alle graduatorie di merito può effettuarsi entro il termine di validità delle graduatorie stesse.

3. Può farsi ricorso anche a graduatorie valide di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in ossequio ai criteri di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, appurato che in tali selezioni siano stati rispettati i principi di cui all’art. 35, co. 3 del D.Lgs. 165/2001 secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 33 - Disposizioni comuni

1. Le disposizioni di cui ai capi precedenti si applicano alle procedure di selezione a tempo indeterminato e a tempo determinato.

TITOLO VII
RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI

Art. 34 - Accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato

1. Il reclutamento dei dirigenti avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Il relativo bando può prevedere lo svolgimento di una prova preselettiva sulle materie indicate dal bando di concorso in relazione ai contenuti organizzativi, professionali e culturali della tipologia di posizione dirigenziale da ricoprire, ricorrendo all’eventuale ausilio di sistemi informatizzati.

2. Il bando di concorso è emanato con provvedimento del Direttore Generale e pubblicato, almeno nella forma di avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il bando è altresì pubblicato all’Albo on-line e sul sito web dell’Ateneo.

3. Le commissioni esaminatrici sono costituite ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento.

4. Il concorso prevede lo svolgimento di tre prove distinte. Le prove sono dirette ad accertare l’attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di problematiche di interesse per l’Università. Conseguono l’ammissione alla terza prova i candidati che abbiano riportato nelle prime due una votazione non inferiore a 24/30 o equivalente in ciascuna di esse.

5. Ai titoli valutabili, previsti nel bando, non potrà essere assegnato un punteggio superiore a 10/30 o equivalente.

6. La terza prova, che consiste in un colloquio, concorre alla valutazione della professionalità del candidato. Essa verte sulle materie previste per le prime due oltre all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici maggiormente in uso. La terza prova si intende superata con una votazione minima di 24/30 o equivalente.

7. Il bando di concorso può prevedere che la valutazione dei titoli, previa individuazione degli stessi, sia effettuata dopo la correzione delle prove scritte e nel caso di superamento delle medesime.

8. L’esito della valutazione dei titoli viene resa nota ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.

9. Il bando di concorso può prevedere che non si proceda alla correzione della seconda prova scritta, qualora la prima prova non abbia raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando.

10. In alternativa al concorso pubblico bandito in proprio, l’Università può convenzionalmente definire con altre amministrazioni pubbliche l’utilizzo delle graduatorie di merito degli idonei formate in esito a concorsi da queste ultime banditi e conclusi per il reclutamento di dirigenti. Le caratteristiche soggettive dei dirigenti così assunti debbono in ogni caso soddisfare ai requisiti previsti dal successivo art. 35. Il ricorso alle graduatorie di merito può effettuarsi entro il termine di validità delle graduatorie stesse.

Art. 35 – Requisiti di accesso

1. Per laurea e laurea magistrale si intendono i titoli così definiti dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, tenuto conto delle equiparazioni previste per i titoli rilasciati anteriormente al D.M. citato.

2. In applicazione dell’art. 27 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e per l’accesso alla qualifica di dirigente dell’Università di Udine, i candidati, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l’accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
a) dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea; per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni; per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in possesso della laurea magistrale, del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con DPCM, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, il periodo di servizio è ridotto a tre anni;
b) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; nel caso in cui il soggetto, munito di laurea, sia in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il periodo è ridotto ad un anno;
c) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni purché muniti di laurea;
d) cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea;

3. Tenuto conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire, si potrà altresì prevedere la partecipazione di candidati in possesso di laurea magistrale e della qualifica di dirigente in strutture o enti privati, con almeno cinque anni di effettivo esercizio nelle funzioni dirigenziali.

4. Lo svolgimento di funzioni e di incarichi dirigenziali di cui al precedente comma deve essere comprovato dalla direzione di strutture organizzative complesse, dalla programmazione, dal coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, dalla gestione autonoma di risorse umane, strumentali ed economiche, dalla definizione di obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di livello superiore o dagli organi di governo degli Enti di appartenenza del candidato. Le circostanze nelle quali le funzioni di cui sopra sono state esercitate devono essere documentate.

Art. 36 – Affidamento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato

1. L’Università può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a persone di particolare e comprovata competenza e qualificazione professionale. Gli incarichi possono essere conferiti dall’Università, entro il limite stabilito dalla vigente normativa.

2. I requisiti per il conferimento degli incarichi sono individuati dall’art. 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 37 – Modalità di conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinato

1. Le modalità di conferimento dell’incarico sono disciplinate dall’art. 5 del Regolamento interno per il conferimento di incarichi dirigenziali emanato con D.R. n. 300 del 3 maggio 2006. L’oggetto dell’incarico dirigenziale, la posizione dirigenziale occupata, la durata ed il trattamento economico sono regolati sulla base dei contratti collettivi vigenti.

2. Le modalità e le procedure per reclutare i dirigenti a tempo determinato tengono conto della natura e delle caratteristiche dell’incarico da conferire e dei programmi da realizzare.

TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE


Art. 38 - Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti norme di legge e contrattuali.

Art. 39 - Natura del presente regolamento

1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno d’Ateneo.

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.