Regolamento per i ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT)

Emanato con D.R. n. 1110 del 31.10.2023 (in vigore dal 01.11.2023)

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione e il trattamento giuridico ed economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato (d’ora in poi definiti “ricercatori”) ai sensi dell’articolo 24 della L. n. 240/2010, così come modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito nella L. n. 79/2022, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice etico e di comportamento e dalla Carta Europea dei ricercatori e Codice di Condotta per l’assunzione dei ricercatori.


Art. 2 – FINALITA’

1. Al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, l’Università degli Studi di Udine (d’ora in poi definita “Ateneo”) può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6.


Art. 3 – TIPOLOGIA CONTRATTUALE


1. Il contratto per ricercatori universitari a tempo determinato ha una durata di sei anni, non rinnovabile.
2. Il contratto può prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e di 200 ore per il regime di tempo definito.
3. Il contratto di cui al presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
4. L’espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.


Art. 4 – COPERTURA FINANZIARIA E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. La copertura finanziaria comprende l’intero costo aziendale del rapporto di lavoro per l’intera durata del contratto.
2. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo, il procedimento per l’attribuzione del contratto di cui all’articolo 3 è effettuato sulla base della programmazione triennale e di cui all’articolo 1-ter del D.L. n. 7/2005 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2005, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d) della L. n. 240/2010.
3. La copertura finanziaria deriva da:
a) fondi assegnati nell’ambito di progetti di ricerca finanziati;
b) fondi disponibili presso le strutture proponenti;
c) fondi di Ateneo;
d) fondi a carico di soggetti pubblici e di soggetti privati previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale della posizione (ricercatore e professore associato). Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l’importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all’importo non erogato all’atto della sottoscrizione.
4. Per i titolari del contratto di ricercatore a tempo determinato il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al 120% della retribuzione iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.


Art. 5 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

1. La proposta di attivazione della procedura di reclutamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato.
2. La delibera indica:
a) la durata del contratto;
b) il progetto di ricerca da svolgere, la sua durata, il fondo di finanziamento e la copertura finanziaria;
c) le specifiche funzioni in relazione all’attività di ricerca oggetto del contratto e gli obiettivi assegnati;
d) le modalità di svolgimento annuale delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
e) la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
f) il docente o ricercatore responsabile del progetto di ricerca, ove previsto;
g) la sede di svolgimento delle attività;
h) i requisiti e i titoli richiesti ai sensi dell’articolo 6;
i) la lingua straniera di cui accertare l’adeguata conoscenza nella apposita prova orale, in relazione al profilo plurilingue dell’Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
j) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici;
k) la ripartizione del punteggio tra titoli e pubblicazioni ed eventuale lingua straniera;
l) il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito);
m) il trattamento economico secondo quanto disposto dall’articolo 4;
n) la periodicità della verifica della attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 13, comma 6;
o) l’attività assistenziale, se prevista, con l’indicazione della struttura presso la quale verrà svolta, del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività ed esplicito richiamo all’impegno del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l’attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, autorizza l’indizione delle procedure di reclutamento dei ricercatori, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di Ateneo.
4. Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di Ateneo, deve vincolare risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento, in favore dei candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 4.


Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i cittadini italiani e stranieri, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti negli ambiti disciplinari e di ricerca:
a) Titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
b) Diploma di specializzazione medica per i settori interessati. Nel caso di bandi che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale, il titolo di studio dovrà essere coerente all’attività assistenziale da svolgere.
2. Eventuali ulteriori requisiti possono essere individuati dal Dipartimento proponente, laddove indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività scientifiche e didattiche da assegnare al vincitore.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
4. Nell’ambito della programmazione triennale, l’Ateneo deve vincolare risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento in favore dei candidati che, in via aggiuntiva rispetto al possesso del titolo di cui al comma 1 lettera a), per almeno trentasei mesi (anche cumulativamente), abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quelli che hanno emanato il bando.
5. Fino al 31.12.2026, l’Ateneo riserva una quota non inferiore al 25% delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento, ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore ad un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, lettera a) della L. n. 240/2010 o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della L. n. 240/2010.
6. Non sono ammessi a partecipare alla procedura i professori ordinari e associati e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio, nonché i soggetti che abbiano già usufruito per almeno un triennio dei contratti di cui al presente regolamento.
7. Non sono altresì ammessi a partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.


Art. 7 – BANDO DI SELEZIONE

1. Il reclutamento del ricercatore avviene attraverso procedura pubblica di selezione, bandita con decreto rettorale, che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Non si procede alla procedura di selezione di cui al presente articolo nel caso sia prevista la possibilità di procedere a chiamata diretta del vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della L. n. 230/2005 e successive modifiche.
3. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel sito dell’Ateneo e nei siti del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché nell’apposito sito web dell’Unione Europea.
4. Il bando contiene le seguenti indicazioni:
a) la durata del contratto e il relativo regime di impegno;
b) l’oggetto del contratto di cui all’articolo 11;
c) la descrizione del progetto di ricerca, la sua durata, il docente o ricercatore responsabile, ove previsto, e l’indicazione della struttura sede dell’attività;
d) la specificazione del gruppo scientifico disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
e) l’attività didattica e l’impegno complessivo (in ore);
f) il trattamento economico e previdenziale;
g) i diritti e doveri del ricercatore;
h) il periodo di prova;
i) le modalità di selezione di cui all’articolo 9;
j) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici;
k) la lingua straniera di cui accertare l’adeguata conoscenza nell’apposita prova orale, ove prevista;
l) i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e le modalità di trasmissione telematica delle stesse nonché, dei titoli e delle pubblicazioni;
m) i requisiti e i titoli per l’ammissione alla selezione;
n) i criteri che la Commissione deve tenere in considerazione per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati.
5. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni, salvo diverse motivate esigenze, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto o dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE


1. La Commissione giudicatrice è composta da tre soggetti scelti tra professori ordinari, professori associati e studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
2. I componenti sono individuati dal Consiglio di Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati; un componente è designato anche tra i docenti dell’Università di Udine; i rimanenti due componenti sono sorteggiati, da parte dell’ufficio del personale accademico in un elenco di quattro o di sei professori esterni all’Ateneo, individuati dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile.
3. I commissari devono possedere i seguenti requisiti:
a) produzione scientifica sulla base dei criteri e dei requisiti minimi previsti dall’ordinamento universitario, attestati dal Dipartimento, e attinenza al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione;
b) se professori ordinari, associati o ricercatori a tempo indeterminato, appartenere altresì al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione. Qualora sia previsto un profilo con un determinato settore scientifico-disciplinare, il commissario designato oppure almeno tre professori (o almeno cinque, nel caso vengano designati sei nominativi) dell’elenco dei sorteggiabili di cui al precedente comma dovranno appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto del profilo o, in caso di motivata impossibilità, al gruppo scientifico disciplinare.
4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
La funzione di Presidente è rivestita da un professore ordinario o, in mancanza, da un professore associato.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
6. Della Commissione non possono fare parte i professori e i ricercatori:
- in aspettativa, in congedo o distaccati presso altro ente;
- che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della L. n. 240/2010;
- che si trovino in situazione di conflitto d’interesse all’interno della Commissione ovvero con uno o più candidati;
- che abbiano, con i candidati da sottoporre a valutazione, un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso ovvero che rientrino in una delle ipotesi di cui all’articolo 51 c.p.c.;
- che siano componenti del Consiglio Universitario Nazionale nel periodo in cui ricoprono la carica.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti; la rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e devono essere accettate dal rettore; successivamente si procede all’estrazione di un nuovo nominativo fino all’esaurimento della lista. Le modifiche allo stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
8. Il Rettore nomina la Commissione entro due mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande, a seguito di deliberazione del Consiglio di Dipartimento stesso.
In caso di inerzia da parte del Dipartimento provvede il Rettore con decreto.
9. Dalla pubblicazione del decreto di nomina all’Albo online di Ateneo decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione per incompatibilità dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistano cause di ricusazione nei confronti dei commissari, il termine scade anticipatamente.


Art. 9 – PROCEDURA DI SELEZIONE


1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, la selezione avviene mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata. Ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lettera c) della L. n. 240/2010, i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, sono individuati con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca.
2. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei.
3. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
4. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni si accerta, con apposita prova orale, ove prevista, la adeguata conoscenza della lingua straniera.
5. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli e pubblicazioni è pari a 100 ed è indicato nel bando di selezione. Per conseguire l’idoneità deve essere conseguito il punteggio minimo di 60 su 100. Nel caso di accertamento della lingua straniera, il punteggio relativo a tale prova è ricompreso all’interno del punteggio massimo di 100.
6. Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni e, ove prevista, alla lingua straniera, la Commissione giudicatrice dichiara il candidato vincitore e formula la graduatoria.
7. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale.


Art. 10 – APPROVAZIONE DEGLI ATTI


1. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni e dagli allegati degli stessi, dalla graduatoria finale e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
2. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della procedura, li approva con decreto. In caso contrario il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
3. Il decreto di approvazione atti, la relazione finale e la graduatoria finale sono resi pubblici nell’Albo online di Ateneo e nel sito web dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione atti all’Albo on-line di Ateneo, decorrono i termini per eventuali istanze o impugnative.
4. Entro quarantacinque giorni dall’approvazione atti, il Dipartimento formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, che viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. La stipula del contratto deve avvenire entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo comma 6. In caso di mancata stipula del contratto, per cause imputabili all’Ateneo, per i tre anni successivi non sarà possibile bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al Dipartimento interessato.
6. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del vincitore, per rinuncia o cessazione anticipata, il Dipartimento può proporre di scorrere la graduatoria degli eventuali idonei, compatibilmente con la copertura finanziaria disponibile.


Art. 11 – OGGETTO DEL CONTRATTO


1. Il contratto indica le funzioni, in relazione all’attività di ricerca e gli obiettivi assegnati, l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Qualora sia indicato nel bando, il progetto di ricerca sarà allegato al contratto come parte integrante.
2. Il contratto indica altresì il regime di impegno, a tempo pieno o a tempo definito.
3. Per i ricercatori di area medica il contratto può prevedere lo svolgimento dell’attività assistenziale, sulla base della normativa vigente e degli accordi con le Aziende sanitarie di riferimento.


Art. 12 – DURATA DEL CONTRATTO


1. Il contratto ha una durata di sei anni, non rinnovabile.
2. Ai fini della durata del rapporto i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute, non sono computati, su richiesta del titolare del contratto. Il contratto viene sospeso e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria di maternità.
3. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i ricercatori qualora siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione fuori ruolo.


Art. 13 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO


1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il soggetto vincitore.
2. È previsto un periodo di prova della durata di tre mesi.
3. La sede di svolgimento delle attività del ricercatore è indicata nel contratto.
4. Il ricercatore presta la propria opera secondo quanto stabilito dal contratto e nell’ambito della programmazione degli organi competenti. L’attività di ricerca è svolta sotto la direzione del responsabile del progetto, ove previsto.
5. Il ricercatore è tenuto a rispettare le disposizioni interne in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale e di riservatezza, nonché le direttive del responsabile scientifico concernenti la diffusione delle conoscenze e del know-how acquisito in occasione dello svolgimento della propria attività.
6. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere periodicamente autocertificato dal ricercatore e validato dal responsabile del progetto o, in mancanza, dal Direttore del Dipartimento. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. Lo svolgimento delle attività di didattica frontale e delle altre attività connesse alla didattica è attestato rispettivamente dal registro delle lezioni e dal diario degli impegni accademici.
7. Qualora il contratto preveda lo svolgimento di attività assistenziale presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, la stessa sarà espletata nel rispetto del Protocollo d’Intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l’Università degli Studi di Udine, per l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria stessa.
8. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
9. Il ricercatore è soggetto alla competenza disciplinare del collegio di cui all’articolo 10 della L. n. 240/2010.
10. Al ricercatore si applicano altresì le disposizioni dello Statuto dell’Università, ivi comprese quelle che disciplinano l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici.
11. Il rapporto di lavoro del ricercatore è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.


Art. 14 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’ E SVOLGIMENTO ULTERIORI INCARICHI


1. Il rapporto di lavoro di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:
- l’esercizio del commercio e dell’industria;
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, salvo le deroghe consentite dalla vigente normativa;
- la titolarità di assegni di ricerca e contratti di ricerca, anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, in Italia o all’estero;
- lo svolgimento del dottorato di ricerca e in generale con qualsiasi borsa di studio o di ricerca a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui quest’ultima sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici mediante affidamento a titolo oneroso.
3. È consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento interno in materia.
4. Ai ricercatori con regime di impegno a tempo definito è altresì consentito lo svolgimento di attività libero professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento interno in materia.


Art. 15 – MOBILITA’


1. In caso di cambiamento di sede, il ricercatore a tempo determinato che sia responsabile di progetto di ricerca finanziato da soggetti diversi dell’università di appartenenza, conserva la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, con l’accordo del committente di ricerca.


Art. 16 – CHIAMATA DEI RICERCATORI NEL RUOLO DI PROFESSORI ASSOCIATI


1. Nell’ambito delle risorse disponibili e delle decisioni assunte dagli organi di governo in sede di programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, ma comunque non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza del medesimo, l’Ateneo valuta, su istanza dell’interessato, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16 della L. n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.
2. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nell’ambito dei criteri individuati dal Decreto Ministeriale n. 344/2011.
Sono oggetto di valutazione le pubblicazioni e le attività svolte dal ricercatore, con particolare riferimento alle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte nell’ambito del contratto.
È altresì oggetto di valutazione l’attività che il ricercatore ha svolto nel periodo precedente alla stipula del contratto.
In fase di valutazione si tiene conto anche dell’eventuale attività assistenziale svolta dal ricercatore.
3. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del gruppo scientifico disciplinare di riferimento. La prova didattica consiste nella presentazione di un tema su un argomento sorteggiato dal candidato, tra una terna predisposta dalla Commissione giudicatrice, almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione. La prova didattica si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
4. Al termine della prova didattica la Commissione giudicatrice esprime un giudizio complessivo sul candidato.
5. L’interessato chiede al proprio Dipartimento di afferenza l’avvio della procedura di valutazione, nei termini previsti dall’Ateneo.
6. Il Dipartimento chiede al Consiglio di Amministrazione l’avvio della procedura, nei termini previsti dall’Ateneo.
7. La Commissione giudicatrice è individuata secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 17.
8. Gli atti sono approvati con decreto rettorale. Alla procedura è data pubblicità nel sito web d’Ateneo.
9. Al termine della procedura, in caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore associato, nei termini previsti dall’Ateneo. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può presentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza e secondo le modalità fissate dall’Ateneo.
10. Fino al 31/12/2026, a richiesta dell’interessato, è riconosciuto, ai fini dell’inquadramento:
- un periodo di servizio pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della L. n. 240/2010 e che stipula un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi del presente regolamento. Nei suddetti casi, la valutazione per l’inquadramento nel ruolo dei professori associati avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio;
- un periodo di servizio pari a due anni, per chi è stato, per un periodo non inferiore a tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della L. n. 240/2010 e che stipula un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi del presente regolamento.


Art. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA DI CHIAMATA


1. La Commissione è composta da tre professori ordinari o studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
2. I componenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile; un componente è individuato anche tra i professori dell’Università di Udine, i rimanenti due componenti sono professori esterni all’Ateneo.
3. I commissari devono possedere i seguenti requisiti:
a) produzione scientifica sulla base dei criteri e dei requisiti minimi previsti dall’ordinamento universitario, attestati dal Dipartimento, e attinenza al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione;
b) se professori ordinari, appartenere al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione. Qualora sia previsto un profilo con un determinato settore scientifico-disciplinare almeno un commissario deve appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto del profilo, salvo motivata impossibilità.
4. Della Commissione non possono fare parte i professori:
- in aspettativa, in congedo o distaccati presso altro ente;
- che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, della L. n. 240/2010;
- che si trovino in situazione di conflitto d’interesse all’interno della Commissione ovvero con uno o più candidati;
- che abbiano, con i candidati da sottoporre a valutazione, un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso ovvero che rientrino in una delle ipotesi di cui all’articolo 51 c.p.c.
- che siano componenti del Consiglio Universitario Nazionale nel periodo in cui ricoprono la carica;
- che siano stati membri della Commissione giudicatrice della procedura in esito alla quale il ricercatore è stato chiamato.
5. La Commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento che ha richiesto la procedura valutativa. Dalla pubblicazione del decreto di nomina all’Albo online di Ateneo decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al Direttore, da parte del candidato, di eventuali istanze di ricusazione per incompatibilità dei commissari. Qualora il candidato dichiari che non sussistono cause di ricusazione nei confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.
6. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.
7. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti; la rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e devono essere accettate dal Direttore. Le modifiche allo stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
9. I lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi dalla pubblicazione all’albo.


Art. 18 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO


1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata alla scadenza del termine o dal recesso di una delle due parti.
2. Il ricercatore può recedere dal contratto dando all’Università preavviso di sessanta giorni. In mancanza di preavviso l’Università ha diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte.
4. Qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, è consentito il recesso per giusta causa di cui all’articolo 2119 del Codice Civile.


Art. 19 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE


1. L’eventuale realizzazione di un’innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dai ricercatori di cui al presente Regolamento, nell’espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata dalla legislazione vigente in materia, dai Regolamenti d’Ateneo e dalle eventuali clausole contrattuali di riferimento.


Art. 20 – RICERCATORI NELL’AMBITO DI PROGRAMMI COMUNITARI E MINISTERIALI


1. Il contratto di ricercatore a tempo determinato che sia finanziato da Programmi europei destinati alla ricerca o alla formazione attraverso la ricerca o da fondi ministeriali nazionali tiene conto, anche per quanto concerne la remunerazione, della disciplina stabilita dal programma di finanziamento in quanto compatibile con il presente Regolamento.


Art. 21 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale relativo alla definizione e aggiornamento dei gruppi e settori scientifico-disciplinari di cui all’articolo 15 della L. n. 240/2010, così come modificato dalla L. 79/2022, si continuano ad osservare le disposizioni relative ai settori concorsuali e ai settori scientifico-disciplinari.


Art. 22 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del Decreto Rettorale. Esso sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale e nel sito dell’Ateneo.