Regolamento recante la disciplina per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato, finanziati sulla base di apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 4.11.2005, n. 230.
Art. 2 - Istituzione dei posti convenzionati
1. L’Università degli Studi di Udine può stipulare, secondo quanto previsto al comma 2 e con le modalità di cui all’art. 3, apposite convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con esclusione delle persone fisiche, al fine di realizzare specifici programmi di ricerca.
2. Tali convenzioni prevedono l’istituzione temporanea di posti di professore straordinario a tempo determinato da coprire, a seguito di procedure di valutazione comparativa, mediante conferimento di incarichi con oneri finanziari interamente a carico degli Enti di cui al comma 1.
3. Le convenzioni definiscono:
a) il programma di ricerca e l’ambito dell’attività didattica;
b) le risorse occorrenti per la sua realizzazione;
c) la durata del programma, nel rispetto dei limiti di cui all’art.10;
d) le eventuali integrazioni economiche da corrispondere al Professore incaricato;
e) la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso a coloro che hanno partecipato
al programma.
4. La convenzione, stipulata dal Rettore successivamente all’approvazione degli Organi Accademici di cui all’art. 3, comma 2, deve garantire, per tutta la durata dell’incarico, l’integrale copertura del posto di professore straordinario a tempo determinato, per un importo annuo pari al trattamento economico di un professore ordinario alla classe stipendiale iniziale, oltre ad ulteriori eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell’atto convenzionale. Rimangono a
carico del soggetto finanziatore anche gli oneri sociali previsti a carico dell’amministrazione nonché l’IRAP, secondo le vigenti disposizioni, nonché le spese relative alla procedura di selezione.
5. L’impegno dell’ente finanziatore è supportato da fideiussione, bancaria o assicurativa.
Art. 3 - Modalità di istituzione dei posti convenzionati
1. Il Dipartimento interessato al programma di ricerca, acquisito il formale impegno da parte del soggetto esterno, delibera la richiesta d’istituzione del posto convenzionato di professore straordinario a tempo determinato, individuando il relativo settore scientifico disciplinare coerente con il programma di ricerca. Il Dipartimento propone altresì i contenuti della convenzione di cui all’art. 2, comma 3; qualora sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale la convenzione deve
fare espresso riferimento all’accordo intervenuto con l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine o altro ente del servizio sanitario regionale.
2. La proposta di cui al precedente comma, unitamente alla documentazione attestante l’impegno dell’ente finanziatore, è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. La convenzione è stipulata dal Rettore.
Art. 4 - Modalità di copertura del posto
1. La copertura del posto avviene a seguito di procedura di valutazione comparativa indetta con apposito bando pubblicato all’Albo ufficiale nel sito dell’Ateneo e in altri siti previsti dalla vigente normativa.
2. Nel bando sono indicati:
- il numero dei posti da coprire e la durata del rapporto;
- il settore scientifico disciplinare;
- il programma di ricerca;
- l’attività didattica da svolgere;
- il Dipartimento di riferimento;
- il regime d’impegno a tempo pieno o definito;
- il trattamento economico e previdenziale;
- i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
- i criteri di valutazione previsti dal successivo art. 7;
- nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale convenzionata, le
competenze cliniche richieste e la struttura dove l’attività sarà svolta;
- le modalità e il termine di presentazione delle domande;
- le modalità di svolgimento di eventuali prove didattiche cui saranno sottoposti i candidati, qualora
sia stato richiesto dal Dipartimento.
3. Alle domande dovranno essere allegati:
a) il curriculum della propria attività scientifica e didattica nonché il curriculum dell'attività clinico
assistenziale per i settori scientifico disciplinari per i quali è richiesto;
b) l’elenco delle pubblicazioni;
c) i titoli e documenti ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
d) le pubblicazioni scientifiche, che il candidato presenta.
Art. 5 - Requisiti - incompatibilità
1. Possono partecipare alle procedure di valutazione comparativa volte al conferimento dell’incarico di professore straordinario a tempo determinato coloro che hanno conseguito l’idoneità per la fascia dei professori ordinari ovvero siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.
2. Per l’individuazione del soggetto in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale è richiesto il possesso congiunto dei sotto indicati requisiti:
a) laurea magistrale o titolo di studio equivalente nelle discipline oggetto del programma di ricerca;
b) eventuali titoli post lauream, qualora richiesti dal dipartimento;
c) svolgimento di documentata attività di ricerca ovvero di attività professionale
particolarmente significativa nelle discipline oggetto del programma di ricerca.
3. Al soggetto selezionato per l’attribuzione dell’incarico si applica la disciplina delle incompatibilità prevista per i professori universitari.
4. I titolari dei predetti incarichi non possono in ogni caso essere dipendenti dell’Università di Udine o di altra Università Italiana.
5. Non possono partecipare alle procedura colore che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o siano legati da rapporto di coniugio, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l’indizione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 6 - Commissione giudicatrice
1. Il Dipartimento proponente designa i tre componenti della commissione appartenenti al ruolo dei professori di I fascia, inquadrati nel settore scientifico disciplinare oggetto della selezione e attivi nell’area di ricerca di interesse. Almeno un membro della Commissione deve provenire da altra Università italiana o straniera. La costituzione della commissione deve garantire, laddove possibile, il rispetto dell’equilibrio di genere.
2. La commissione è nominata dal Rettore con decreto rettorale, pubblicato all’Albo ufficiale nel sito dell’Ateneo.
Art. 7 - Adempimenti della commissione giudicatrice
1. La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, utilizzando parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.
2. Tale valutazione è formulata con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati. In relazione allo specifico settore scientifico disciplinare i titoli da valutare, debitamente documentati, sono i seguenti:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
3. La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la rilevanza che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
4. La commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui all’art. 4 sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita
la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione.
5. La commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi,
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare
riferimento alle funzioni genitoriali.
6. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la
commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data
di scadenza dei termini delle candidature:
a) numero totale delle citazioni;
b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
c) “impact factor” totale;
d) “impact factor” medio per pubblicazione;
e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del
candidato (indice di Hirsch o simili).
7. La Commissione giudicatrice, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto d’autore, utilizza
le pubblicazioni presentate dai candidati esclusivamente ai fini della presente procedura.
8. Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura potrà prevedere lo svolgimento di una prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate.
9. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del Rettore.
Art. 8 - Conclusione dei lavori
1. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione, indica il vincitore. I verbali sono consegnati al responsabile del procedimento.
2. La commissione giudicatrice deve concludere la procedura di valutazione comparativa entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
Art. 9 - Accertamento della regolarità degli atti
1. Il Rettore accerta, con proprio decreto pubblicato all’Albo ufficiale nel sito dell’Ateneo, entro trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della commissione, la regolarità formale degli atti stessi. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione stabilendo un nuovo termine di conclusione.
Art. 10 - Conferimento e durata dell’incarico
1. Il conferimento dell’incarico di professore straordinario a tempo determinato per lo svolgimento del programma di ricerca oggetto della convenzione avviene con decreto rettorale.
2. L’incarico ha una durata massima di tre anni, rinnovabile a seguito della stipula di una nuova convenzione; in ogni caso non potrà superare un periodo massimo di sei anni.
3. L’incarico di cui al presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
Art. 11 - Trattamento giuridico ed economico
1. Al titolare dell’incarico è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, e in quanto compatibile con tale limitazione temporale, lo stato giuridico dei professori ordinari e un trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo appartenente alla classe stipendiale iniziale, con regime di impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito, nonché eventuali integrazioni economiche laddove espressamente previste nell’atto convenzionale.
2. In caso di svolgimento di attività esterne, al titolare dell’incarico si applicano le stesse norme in vigore per i professori di ruolo, con particolare riferimento al Regolamento di Ateneo sugli incarichi conferiti a professori e ricercatori.
3. Il titolare dell’incarico non possessore dell’idoneità per la fascia di professore ordinario non può
partecipare al procedimento di formazione delle Commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia né farne parte, ed è escluso dall’elettorato attivo e passivo per l’accesso alle cariche di Direttore di Dipartimento e di Rettore.