Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento

Emanato con D.R. n. 734 del 20.12.2016

TITOLO PRIMO

OGGETTO E DEFINIZIONI


Art.1 – OGGETTO E FINALITA’


1. Il presente regolamento disciplina:

a)  i criteri e le modalità di attribuzione e di svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti, di didattica integrativa o strumentali alla didattica dei professori e dei ricercatori di ruolo, degli assistenti del ruolo ad esaurimento  e dei ricercatori a tempo determinato in servizio presso l’Università degli Studi di Udine, d’ora in avanti denominati rispettivamente “docenti” e “Università”. In tale definizione sono compresi altresì i docenti in mobilità ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 240/2010, in relazione alla percentuale di servizio svolto presso l’Università.
b) i criteri e le modalità di conferimento di incarichi di insegnamento e di servizio agli studenti, di attività didattica integrativa o strumentali alla didattica, a titolo gratuito od oneroso, a personale dipendente o non dipendente dall’Università.

 

Art. 2 – ATTIVITA’ DIDATTICA FRONTALE

 

1. L’attività didattica frontale è svolta nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio e si esplica con le seguenti tipologie:

a) lezioni e seminari in presenza: a prevalente carattere teorico e metodologico;
b) lezioni in modalità telematica: lezioni interattive svolte mediante strumenti multimediali su piattaforma e-learning;
c) attività di supporto/laboratoriale: svolta in presenza o su piattaforma e-learning dal responsabile dell’insegnamento, mira a rinforzare l’apprendimento da parte dello studente. L’attività è tenuta dal docente che svolga lezioni telematiche di cui alla lett. b), per il medesimo numero di ore;
d) attività didattica integrativa: è svolta nell’ambito dei corsi ufficiali ed è addizionale e finalizzata all’acquisizione di esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario o dei risultati di particolari ricerche o di studi di alta qualificazione scientifica.

 

2. L’attività strumentale alla didattica è di supporto alle lezioni e si esplica con le seguenti tipologie:


a) esercitazioni: sviluppano opportune esemplificazioni ed applicazioni dei principi e dei metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni. Sono associate alle lezioni e sono svolte dal responsabile dell’insegnamento o sotto la sua supervisione;
b) precorsi e corsi di recupero: attività extracurriculare per il recupero o il ripasso di contenuti scolastici o propedeutici al corso ufficiale;
c) laboratori: attività strumentali formative svolte autonomamente dagli studenti sotto la supervisione del responsabile dell’insegnamento o collaboratore didattico;
d) seminari didattici: attività strumentale formativa consistente nella partecipazione ad incontri in cui sono presentati, discussi ed approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione del responsabile dell’insegnamento;
e) visite ed esperienze sul campo: attività formative consistenti nella partecipazione ad incontri che si svolgono in una unità produttiva o di ricerca al fine di presentare, discutere ed approfondire sul campo particolari temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione del responsabile dell’insegnamento o del collaboratore didattico;
f) tirocini: periodi d’ inserimento operativo dello studente in una struttura produttiva, progettuale di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa interna o esterna alla struttura didattica competente, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di argomenti oggetto di insegnamento. Sono realizzati sotto la supervisione del responsabile dell’insegnamento o di altro soggetto che funge da tutor.

TITOLO SECONDO

CARICO DIDATTICO ISTITUZIONALE DEI DOCENTI

 

Art.3 – COMPITI DIDATTICI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI


1. Tenendo conto dei rispettivi “status” e delle decisioni assunte dagli organi di governo competenti, i professori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici, strumentali alla didattica e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore, in regime di tempo pieno, e non meno di 250 ore, in regime di tempo definito.

2. I ricercatori a tempo indeterminato sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa, strumentale alla didattica e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori a tempo determinato riservano annualmente per lo svolgimento di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 350 ore per il regime a tempo pieno e 200 ore per il regime a tempo definito.

Art. 4 – ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI


1. In sede di programmazione per l’anno accademico successivo le strutture didattiche attribuiscono ai docenti i compiti didattici, di servizio agli studenti, di didattica integrativa o strumentali alla didattica.

2. L’attribuzione dei compiti didattici avviene secondo le indicazioni stabilite ogni anno dagli organi di governo, i vincoli di budget e la normativa in materia di requisiti necessari e qualificanti per l’istituzione e l’attivazione dei corsi di studio. Le strutture competenti provvedono a differenziare i compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all’assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale e di ricerca.

3. I compiti didattici sono attribuiti ai docenti con il loro consenso e nel rispetto dell’interesse primario a coprire i corsi di studio oggetto dell’offerta formativa; prioritariamente i corsi curriculari, anche interateneo, di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento Didattico d’Ateneo, secondariamente i corsi nell’ambito dei dottorati di ricerca con sede presso l’Università e sedi consorziate o convenzionate, delle scuole di specializzazione, della formazione insegnanti e della Scuola superiore di Udine.

4. Compatibilmente con quanto previsto dal comma precedente, i compiti didattici dei docenti possono essere attribuiti anche da parte di strutture didattiche non di appartenenza o per insegnamenti in settori dichiarati affini dal dipartimento sulla base dei loro ambiti disciplinari.

5. Qualora vi siano docenti che non esauriscano il carico didattico istituzionale ovvero qualora permangano esigenze di copertura dei corsi di studio previsti dall’offerta formativa, le strutture attribuiscono ai docenti compiti didattici aggiuntivi.

6. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 4, della legge 240/2010, ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. 382/1980 che abbiano svolto tre anni d’ insegnamento ai sensi dell’art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, possono essere affidati, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari ed è loro attribuito il titolo di professore aggregato per l’anno accademico di svolgimento di tali corsi o moduli. La retribuzione aggiuntiva dovuta per tali affidamenti è stabilita annualmente dagli organi di governo.

 

Art. 5 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA DIDATTICA


1. Ciascun docente è tenuto a:


a) svolgere personalmente e in modo continuativo gli impegni didattici per il numero di ore attribuite, di norma in almeno tre giorni distinti della settimana;
b) utilizzare con puntualità gli strumenti tecnologici adottati dall’ateneo per la registrazione degli esami degli studenti, per l’autocertificazione delle attività, delle ore e degli argomenti svolti;
c) assicurare un numero sufficiente di ore di ricevimento e rendersi disponibile con puntualità agli incontri con gli studenti;
d) verificare le frequenze degli studenti nei casi in cui esse siano obbligatorie;
e) avvisare subito le strutture competenti in caso d’impedimento a svolgere puntualmente l’attività didattica programmata per cause di forza maggiore, gravi e comprovati motivi di salute ovvero per inderogabili impegni scientifici ed istituzionali.

2. Gli obblighi di cui al precedente comma si applicano anche agli incarichi di insegnamento nonché di attività didattica integrativa e strumentali alla didattica, di cui all’art. 7, in conformità a quanto previsto nel contratto.

 

Art. 6 – AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE


1. Il docente adempie l’obbligo di autocertificare lo svolgimento delle attività didattiche svolte compilando e mantenendo aggiornati:

a) il registro delle lezioni
b) il registro degli impegni accademici.

2. Nel registro delle lezioni sono annotati volta per volta gli argomenti delle lezioni o delle attività didattiche frontali, con l’indicazione di chi ha svolto l’attività e la firma del docente titolare. Il registro è consegnato alla competente struttura didattica entro 30 giorni dal termine delle lezioni ed è vistato dal Direttore del Dipartimento.

3. Nel registro degli impegni accademici sono annotate le diverse attività svolte dal docente, compresi i compiti didattici di cui all’art. 3 e non annotati nel registro delle lezioni. Il registro è consegnato alla competente struttura didattica entro 30 giorni dalla conclusione dell’anno accademico ed è vistato dal Direttore del Dipartimento.

4. La verifica dei registri di cui ai precedenti commi è effettuata ai fini dell’assolvimento dei compiti didattici istituzionali dei docenti e concorre alla valutazione complessiva delle attività degli stessi, ai sensi dell’art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 240/2010.

5. Il comma 2 si applica anche nel caso di incarichi di insegnamento affidati a docenti di altro ateneo o a docenti a contratto di cui all’art. 7 ed ha natura di obbligo contrattuale anche qualora non sia prevista la liquidazione di un compenso.

6. Le disposizioni del presente articolo, per quanto compatibili, si applicano a tutte le attività di didattica previste presso i corsi di cui all’art. 4, comma 3, del presente regolamento.

TITOLO TERZO

INCARICHI DI INSEGNAMENTO/DIDATTICA

 

Art. 7 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI


1. Esaurita la fase dell’attribuzione dei compiti didattici di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento i dipartimenti, secondo le indicazioni stabilite e nei limiti delle risorse economiche assegnate dagli organi di governo, deliberano le modalità di copertura degli insegnamenti o moduli vacanti ovvero della didattica integrativa o di supporto alla didattica che dovesse rendersi necessaria.

2. Ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge 240/2010, gli insegnamenti o moduli vacanti possono essere attribuiti, per la durata dell’intero anno accademico, attraverso procedure di valutazione comparativa a seguito dell’emanazione di bandi di selezione finalizzati a:

a.  conferire incarichi di supplenza, a titolo gratuito od oneroso, destinati a professori, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti del ruolo ad esaurimento dipendenti dall’Università di Udine o da altre università;

b.  stipulare contratti a titolo oneroso, per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative o di attività strumentali alla didattica, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

3. Ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 3, della legge 240/2010, gli insegnamenti o moduli vacanti possono essere coperti, per la durata dell’intero anno accademico, a seguito di conferimento diretto, senza procedura di selezione per l’attribuzione di contratti:

a) a titolo gratuito od oneroso, “per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi  della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale”, di cui al successivo art. 9, comma 1;

b) a titolo oneroso, al fine di favorire l’internazionalizzazione, con “docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama”, di cui al successivo art.9, comma 2.

4. Il conferimento di incarichi di cui al presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

5. Coloro che stipulano con l‘Università un contratto per la responsabilità di un insegnamento possono avvalersi, sino al completamento della sessione d’esame straordinaria dell’anno per il quale è stato stipulato o rinnovato il contratto, del titolo di “docente a contratto” con la specificazione della materia dell’insegnamento. Il presente comma non si applica a coloro cui sia stato conferito un incarico di didattica integrativa o strumentale alla didattica.


Art. 8 – PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI TRAMITE VALUTAZIONE COMPARATIVA


1. Per la copertura di insegnamenti o moduli vacanti mediante conferimento di supplenze o mediante stipula di contratti di cui all’art.7, comma 2, lettere a) e b), il dipartimento delibera l’emanazione di un bando di selezione, da pubblicare sul sito web dell’Università, recante:

a) la tipologia di incarico oggetto della selezione;
b) i soggetti ammessi a partecipare alla selezione;
c) la denominazione dell’insegnamento con menzione del settore scientifico disciplinare e dei crediti formativi ovvero dell’attività didattica integrativa o la tipologia di attività strumentale alla didattica e il numero di ore quantificate di attività frontale;
d) le modalità di presentazione delle domande e il termine, che non potrà essere inferiore a 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del bando;
e) il carattere gratuito o retribuito dell’incarico e l’importo del compenso lordo orario riferito alle ore di attività frontale e stabilito dagli organi di governo; 
f) altri eventuali compiti facenti parte della prestazione comprendenti il ricevimento e l’assistenza agli studenti, la partecipazione ad esami di profitto e di laurea e la partecipazione agli organi didattici;
g) l’eventuale previsione dello svolgimento di attività assistenziale cui si applicano le convenzioni e la normativa specifiche in materia;
h) l’eventuale partecipazione a un gruppo e a un progetto di ricerca dell’Università e lo svolgimento della relativa attività;
i) la durata del rapporto riferita all’intero anno accademico, con indicazione dei termini essenziali, iniziale e finale, e la sua rinnovabilità qualora sia previsto dalla tipologia del rapporto;
j) i requisiti scientifici e professionali richiesti in relazione al settore scientifico disciplinare di riferimento o alla tipologia specifica dell’impegno oggetto dell’incarico;
k) i titoli preferenziali ai fini dell’attribuzione dell’incarico, qualora si tratti di contratto di cui all’art. 7, comma 2, lettera b): titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica nazionale ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero;
l) i criteri in base ai quali è effettuata la valutazione comparativa dei candidati.

 

2. Il Dipartimento o la Commissione da questo nominata procede alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri di cui al comma 1, lettera l) e formula un giudizio sintetico su ciascun candidato. Qualora sia la Commissione a procedere, sarà cura della stessa redigere un verbale che è approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta dedicata alle attribuzioni degli incarichi d’insegnamento.

3. In caso di rinuncia o di risoluzione del contratto l’incarico può essere conferito ad altro candidato idoneo in base a quanto emerge dai giudizi della valutazione comparativa effettuata.

4. Il bando può prevedere che l’incarico di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) sia rinnovabile fino a un periodo massimo di tre anni accademici. Il rinnovo è subordinato all’impossibilità di attribuire come compito didattico l’insegnamento a docenti dell’Università, alle esigenze derivanti dalla programmazione didattica, alla valutazione positiva dell’attività precedentemente svolta dal docente a contratto, alla verifica del corretto adempimento della prestazione e della disponibilità finanziaria.


Art. 9 – PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI TRAMITE CONFERIMENTO DIRETTO


1. L’Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30.12.1993, n. 593, può stipulare contratti di cui all’art. 7, comma 3, lettera a), della durata di un anno accademico a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione  in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I Dipartimenti propongono, con delibera motivata, le candidature degli esperti che sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico. Il Nucleo di valutazione verifica la congruità dei candidati sulla base del loro curriculum scientifico o professionale. I contratti sono stipulati dal Rettore e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di cinque anni, con delibera motivata dei dipartimenti competenti, che abbiano valutato positivamente l’attività precedentemente svolta dai contraenti e la disponibilità finanziaria. L’importo del compenso lordo orario è stabilito dagli organi di governo. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell’ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell’anno accademico, il 5 per cento dell’organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l’Ateneo.

2. Al fine di favorire l’internazionalizzazione l’Università può attribuire, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto di cui all’art. 7, comma 3, lettera b) a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il conferimento dell’incarico è proposto dal Dipartimento e approvato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico. Il Consiglio di amministrazione stabilisce il compenso sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee. Il contratto è stipulato dal Rettore e pubblicizzato nel sito internet dell’Università mediante la pubblicazione del curriculum del contraente.

 

Art. 10 – CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ATTIVITA’ DIDATTICA O STRUMENTALE ALLA DIDATTICA NELL’AMBITO DI CONVEZIONI


1. Gli incarichi di cui all’art. 7, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettera a) possono essere attribuiti sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e privati, a titolo gratuito od oneroso, previo espletamento di procedure di valutazione comparativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 1. Qualora nelle suddette convenzioni, con riferimento a specifici settori scientifico-disciplinari, siano dettagliati i requisiti soggettivi che individuano la figura dell’esperto ovvero siano elencati i soggetti idonei a eseguire la prestazione, l’incarico è conferito dal Dipartimento senza ricorrere alla procedura selettiva, previa verifica della sussistenza di detti requisiti. Se conferiti a titolo gratuito, gli incarichi non sono considerati ai fini del computo del limite del 5 per cento di cui all’art. 9, comma 1. Il presente articolo si applica anche agli incarichi di attività strumentale alla didattica di cui all’art. 2 comma 2.

2. Il conferimento d’incarichi d’insegnamento nei corsi di studio afferenti all’area sanitaria, anche quando siano stati stipulati appositi protocolli d’intesa ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 502/1992, avviene previo espletamento di procedure di valutazione comparativa.

 

Art. 11 – REGIME DELLE INCONFERIBILITA’ E DELLE INCOMPATIBILITA’


 1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti:

 

a) a coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento che attribuisce il contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Il divieto non si applica ai docenti dipendenti delle Università, destinatari di un incarico di supplenza;

b) ai soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all’art. 13 del DPR 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, o che siano comunque in aspettativa o distaccati presso altra sede;

c) ai docenti dell’Università i quali, ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 240/2010, prestino una percentuale di attività in altra sede superiore al 50%;

d) ai docenti dipendenti delle Università, destinatari di un incarico di supplenza, che non siano stati previamente autorizzati;

e) al personale delle amministrazioni pubbliche che sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio con diritto a pensione anticipata d’anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o di impiego con l’Università nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;

f) ai dottorandi di ricerca e ai soggetti iscritti ai corsi di cui all’art. 1 della Legge 398/1989 per tutta la durata legale del corso, fatto salvo quanto previsto da specifiche regolamentazioni;

g) a soggetti che siano laureati da meno di tre anni o che siano attualmente studenti presso lo stesso corso di studi per il quale si propone la copertura dell’insegnamento;

h) a coloro che, nei precedenti anni accademici, abbiano rinunciato all’incarico per più di due volte ovvero che siano decaduti dall’incarico ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettere a) e b).

2. I destinatari dell’incarico si impegnano a non svolgere, per la durata dell’incarico, attività che comportino conflitto di interesse in relazione alla prestazione dovuta e che comunque possano arrecare pregiudizio all’Università.


Art. 12 – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO


1. Il rapporto si risolve, con provvedimento del Direttore del dipartimento, adottato previa contestazione all’interessato, nei seguenti casi:

a) violazione del regime delle incompatibilità stabilita dalla normativa vigente e dal presente regolamento;

b) mancato o ritardato inizio dell’attività ovvero ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo superiore ai tre giorni qualora non siano dovuti a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati e comunicati al Direttore del Dipartimento;

c) presa di servizio del docente assegnatario dell’attività didattica come carico didattico istituzionale; in caso di assunzione dell’incaricato in qualità di docente dell’Università l’incarico conferito sarà ridefinito nell’ambito dei propri compiti didattici istituzionali.

2. Il Direttore del Dipartimento provvede, previa contestazione all’interessato e previa circostanziata e motivata deliberazione del Consiglio di Dipartimento, a dichiarare la risoluzione del rapporto nei seguenti casi:

a) inosservanza degli obblighi di cui all’art. 5;

b) inosservanza degli obblighi di cui all’art. 6;

c) assenza prolungata, ancorché giustificata, qualora la prestazione non possa essere sospesa a causa dell’essenzialità del termine e nell’interesse del corretto svolgimento dell’attività didattica programmata.

3. Fatta salva, qualora prevista, l’applicazione della clausola penale di cui all’art. 13, comma 3, in caso di risoluzione anticipata del rapporto il compenso è corrisposto per la parte di prestazione resa dal contraente in riferimento alle ore di attività frontale di cui all’art. 2.

Art. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO


1. La liquidazione del compenso avviene previa attestazione da parte del Direttore del dipartimento competente dell’assolvimento da parte del contraente di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Il compenso è riferito al numero di ore di attività didattica frontale. Nessun compenso ulteriore è dovuto per le ore svolte in eccedenza rispetto a quelle conferite.

Il bando di selezione può prevedere, qualora si verifichi un inadempimento superiore al 10% dell’impegno didattico, l’applicazione a titolo di penale della riduzione del compenso orario lordo stabilito per le ore di lezione effettivamente svolte pari al rapporto tra ore non svolte e ore conferite. Il presente comma non si applica ai casi di forza maggiore per i quali il contraente abbia provveduto a darne comunicazione al Direttore del Dipartimento.


Art. 14 – TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO


1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui alla legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 5 del decreto legislativo n. 38/2000 e successive modificazioni.

2. L’Università provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per fatti occorsi e compiuti dal contraente nello svolgimento dell’attività prevista.

 

Art. 15 – NORME FINALI E TRANSITORIE

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione tramite decreto rettorale ed è reso pubblico sul sito web dell’ateneo.

2. Il regolamento è applicato dall’anno accademico 2016/17 ai conferimenti d’incarico di insegnamento o di attività strumentale alla didattica non ancora attribuiti.

 3. Per quanto compatibile, il regolamento è applicato ai corsi della Scuola Superiore dell’Università e alle Scuole di specializzazione.

E’ abrogato il Regolamento interno per il conferimento di incarichi di insegnamento emanato con decreto rettorale n. 252 del 24 aprile 2009.