Regolamento per la valutazione per l'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’ateneo di Udine, finalizzata all’attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all’art. 8 della legge 240/2010.
2. L’esito della valutazione per gli scatti triennali consiste in un giudizio positivo oppure negativo, secondo quanto stabilito all’art. 5 del presente regolamento.
Art. 2 - Processo di Valutazione Individuale di Ateneo
1- Ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010, l’attribuzione dello scatto triennale di cui all’art. 8 della stessa legge è subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
2. Il processo di valutazione è avviato annualmente con la pubblicazione sul portale web dell’ateneo di apposito bando e dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla procedura.
3. L’interessato presenta la domanda per l’attribuzione dello scatto triennale unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.
4. Il triennio di riferimento per la relazione di cui al precedente comma e per la relativa valutazione consiste nei tre anni accademici completi precedenti a quello in cui si è maturato il diritto. L’anno accademico ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre.
Art. 3 – Commissione di valutazione
1. La commissione di valutazione è designata annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, ed è composta da cinque professori ordinari, dei quali due con funzioni di supplente, scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale triennale nell’anno di mandato.
2. La commissione può essere anche composta da professori ordinari di altro ateneo. La commissione è nominata con decreto rettorale.
3. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese qualora non siano dipendenti dell’ateneo di Udine.
4. La commissione conclude i suoi lavori entro 90 giorni dalla data in cui acquisisce le domande. Tale termine è prorogato una sola volta dal rettore per un periodo massimo di 30 giorni per gravi e documentati motivi.
5. La regolarità degli atti della commissione è attestata dal Rettore.
Art. 4 – Criteri di valutazione
1. E’ oggetto di valutazione, ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale, l’attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolta.
2. La commissione valuta la domanda presentata tenendo conto dei criteri di seguito individuati.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4:
a) attività didattica:
-
aver assolto i compiti didattici istituzionali assegnati dal proprio o da altro dipartimento, nell’ambito dei corsi curriculari e delle scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, Scuola superiore e i corsi per la formazione post-lauream degli insegnanti;
-
aver compilato e consegnato i registri delle lezioni e degli impegni accademici;
b) attività di ricerca:
aver pubblicato e inserito sul catalogo di ateneo della produzione scientifica almeno due prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus nel triennio di riferimento;
c) attività gestionale: aver partecipato alle adunanze del Consiglio di dipartimento di appartenenza con una percentuale di presenza nel triennio di riferimento non inferiore al 70% al netto delle assenze giustificate, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto di ateneo. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti.
4. Si considerano raggiunte le condizioni del punto b) e c) dal personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: rettore, prorettore, senatore accademico, membro del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento, delegato del rettore, coordinatore del corso di studio, coordinatore di corso di dottorato di ricerca, direttore di scuola di specializzazione, componente del nucleo di valutazione, componente del presidio di qualità di ateneo.
5. Nell’applicazione dei criteri della valutazione la commissione tiene conto dei periodi di interdizione e/o astensione obbligatoria, nonché di assenza per malattia e/o aspettativa per motivi di salute.
6. I periodi di assenza dal servizio senza maturazione di anzianità non sono computabili.
Art. 5 - Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale
1. Il Rettore, con proprio Decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
2. Il Decreto di approvazione degli atti della commissione è pubblicato sul portale web dell’ateneo, insieme all’elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione tramite posta elettronica.
Art. 6 – Reclamo
1. Ferma restando l’impugnazione in sede giurisdizionale l’interessato può presentare reclamo motivato alla commissione entro 10 giorni dalla ricezione di cui all’art. 5, comma 3 e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di ateneo. Sul reclamo si esprime la commissione entro 20 giorni; successivamente è pubblicato sul portale dell’ateneo l’elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.
Art. 7 – Attribuzione dello scatto stipendiale
1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il rettore dispone l’attribuzione dello scatto stipendiale di cui al D.P.R. n. 232 del 15.12.2011.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, coloro che hanno ottenuto un giudizio negativo possono ripresentare la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale triennale dopo che sia trascorso almeno un anno accademico.
3. Gli scatti triennali non attribuiti confluiscono nel Fondo di ateneo per la premialità di cui all’art. 9 della legge 240/2010.