Regolamento per la valutazione per l'attribuzione degli scatti biennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato
Art. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’ateneo di Udine, finalizzata all’attribuzione dello scatto stipendiale biennale di cui all’art. 8 della legge 240/2010 e all’art. 1, comma 629, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018).
2. L’esito della valutazione per gli scatti biennali consiste in un giudizio positivo oppure negativo, secondo quanto stabilito all’art. 5 del presente regolamento.
Art. 2 - Processo di Valutazione Individuale di Ateneo
1. Ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010, l’attribuzione dello scatto biennale di cui all’art. 8 della stessa legge è subordinata ad apposita richiesta e all’esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
2. Il processo di valutazione è avviato annualmente con la pubblicazione sul portale web dell’ateneo di apposito bando e dell’elenco degli aventi diritto a partecipare alla procedura.
3. L’interessato presenta la domanda per l’attribuzione dello scatto biennale unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.
4. Il biennio di riferimento per la relazione di cui al precedente comma e per la relativa valutazione consiste nei due anni accademici completi precedenti a quello in cui si è maturato il diritto. L’anno accademico ha inizio il 1 ottobre e termina il 30 settembre.
Art. 3 – Commissione di valutazione
1. La commissione di valutazione è designata annualmente dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, ed è composta da cinque professori ordinari, dei quali due con funzioni di supplente, scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale biennale nell’anno di mandato.
2. La commissione può essere anche composta da professori ordinari di altro ateneo. La commissione è nominata con decreto rettorale.
3. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese qualora non siano dipendenti dell’ateneo di Udine.
4. La commissione conclude i suoi lavori entro 90 giorni dalla data in cui acquisisce le domande. Tale termine è prorogato una sola volta dal rettore per un periodo massimo di 30 giorni per gravi e documentati motivi.
5. La regolarità degli atti della commissione è attestata dal Rettore.
Art. 4 – Criteri di valutazione
1. È oggetto di valutazione, ai fini dell’attribuzione dello scatto stipendiale, l’attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolta.
2. La commissione valuta la domanda presentata tenendo conto dei criteri di seguito individuati.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4:
a) attività didattica:
1. aver assolto i compiti didattici istituzionali assegnati dal proprio o da altro dipartimento, nell’ambito dei corsi curriculari e delle scuole di specializzazione, dei dottorati di ricerca e della Scuola superiore e i corsi per la formazione post-lauream degli insegnanti;
2. aver compilato e consegnato i registri delle lezioni e degli impegni accademici;
b) attività di ricerca:
aver pubblicato e inserito sul catalogo di ateneo della produzione scientifica almeno un prodotto scientifico dotato di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzato su WoS o Scopus nel biennio di riferimento;
c) attività gestionale:
aver partecipato alle adunanze del Consiglio di dipartimento di appartenenza con una percentuale di presenza nel biennio di riferimento non inferiore al 70% al netto delle assenze giustificate ai sensi dell’art. 55 dello Statuto di ateneo e delle assenze autorizzate dal Rettore o dal Direttore di Dipartimento per ragioni istituzionali. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede i verbali dei singoli Consigli di dipartimento o la ulteriore documentazione autorizzatoria.
4. Si considerano raggiunte le condizioni del punto b) e c) dal personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: rettore, prorettore, senatore accademico, membro del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento, delegato del rettore, coordinatore del corso di studio, coordinatore di corso di dottorato di ricerca, direttore di scuola di specializzazione, componente del nucleo di valutazione, componente del presidio di qualità di ateneo.
5. Nell’applicare i criteri di cui al precedente articolo la commissione valuta i periodi di effettivo servizio. In caso di assenze per aspettativa, congedo e assenze a qualunque altro titolo il periodo oggetto dell’accertamento deve avere complessivamente la durata di almeno 12 mesi, salvo eventuali vincoli normativi.
6. I periodi di assenza dal servizio senza maturazione di anzianità non sono computabili.
7. I periodi di assenza per congedo ex art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980, art.10 della L. 311/1958 e art. 8 L. 349/1958 sono considerati periodi di effettivo servizio.
8. La commissione tiene conto di eventuali procedimenti disciplinari che si siano conclusi con una sanzione superiore alla censura.
Art. 5 - Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale
1. Il Rettore, con proprio Decreto, approva gli atti della procedura entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.
2. Il Decreto di approvazione degli atti della commissione è pubblicato sul portale web dell’ateneo, insieme all’elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
3. A coloro che non hanno conseguito un giudizio positivo è inviata comunicazione tramite posta elettronica.
Art. 6 – Reclamo
1. Ferma restando l’impugnazione in sede giurisdizionale l’interessato può presentare reclamo motivato al rettore entro 10 giorni dalla ricezione di cui all’art. 5, comma 3 e, comunque, non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web di ateneo. Sul reclamo decide il rettore entro 20 giorni; successivamente è pubblicato sul portale dell’ateneo l’elenco definitivo di coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo.
Art. 7 – Attribuzione dello scatto stipendiale
1. Per coloro che hanno ottenuto una valutazione positiva il rettore dispone l’attribuzione dello scatto stipendiale di cui al D.P.R. n. 232 del 15.12.2011.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, coloro che hanno ottenuto una valutazione negativa possono ripresentare la domanda nella procedura di attribuzione dello scatto biennale dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Il periodo di valutazione e la decorrenza del nuovo scatto è posticipato di un anno.
3. Coloro che non hanno presentato domanda possono fare richiesta al Rettore di riapertura dei termini, entro 15 giorni dalla loro scadenza, laddove vi siano gravi motivi che la giustifichino.
4. Gli scatti non attribuiti confluiscono nel Fondo di ateneo per la premialità di cui all’art. 9 della legge 240/2010.