Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati

Emanato con D.R. n.42 del 23.01.2025

Titolo I –DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Udine, le procedure per la chiamata dei professori ordinari e associati di cui alla Legge 30.12.2010 n. 240 e per la chiamata diretta e di chiara fama di cui alla Legge 04.11.2005 n. 230.

Art. 2 - Richiesta della Struttura competente

1. Ciascun Dipartimento concorre alla determinazione della programmazione triennale delle risorse umane, proponendo la copertura del proprio fabbisogno di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore, in relazione alle attività didattico-scientifiche.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale, determina la copertura economica relativa alla chiamata dei professori ordinari e associati, in coerenza con la programmazione triennale di cui al comma 1. I Dipartimenti, nei limiti delle risorse ricevute, avviano le procedure per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.

3. Nella procedura avviata dal Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1 comma 9 della Legge 230/2005;
b) chiamata sulla base di una procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della Legge 240/2010;
c) chiamata sulla base di una procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010, per i ricercatori a tempo determinato;
d) chiamata, sulla base di una procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 per professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Ateneo.

4. La delibera del Dipartimento deve contenere:
a) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
b) la qualifica per la quale viene richiesto il posto;
c) la sede di servizio;
d) il gruppo scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
e) l’eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
f) le specifiche funzioni che il professore chiamato dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
g) gli standard qualitativi di cui all’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 nonché del D.M. 344/2011 e gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari;
h) il trattamento economico previsto, nonché le modalità di copertura finanziaria;
i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale la delibera dovrà fare espresso riferimento agli impegni che derivano dalle convenzioni sottoscritte con le Aziende Ospedaliere del SSN e indicare la struttura presso la quale l’attività sarà svolta nonché il titolo di studio richiesto.
Nel caso di svolgimento della procedura di cui al comma 3 lett. b), c) e d) del presente articolo:
j) l’eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che il candidato può presentare, in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’art. 16, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e comunque, non inferiore a dodici;
k) l’eventuale indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, in relazione al profilo plurilingue dell’Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio.

5. La richiesta di copertura del ruolo è approvata con delibera del Dipartimento adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari per la chiamata di professori ordinari, dei professori ordinari e associati per la chiamata di professori associati.

Art. 3 – Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è composta da tre professori ordinari o studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Un componente è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto, anche tra i professori dell’Università di Udine; i rimanenti due componenti sono sorteggiati, da parte dell’Ufficio del Personale Accademico, in un elenco di quattro o di sei professori esterni all’ateneo, individuati dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile.
Il Dipartimento delibera la proposta della Commissione a maggioranza assoluta dei professori ordinari per le procedure per professori ordinari e a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati per le procedure per professori associati.
Il Dipartimento verifica per ciascun componente dell’elenco dei nominativi, il possesso dei requisiti previsti dal successivo comma 2.
Le operazioni di sorteggio vengono effettuate dall’Ufficio del Personale Accademico con modalità informatiche che garantiscano la trasparenza e la pubblicità della procedura. Delle operazioni di sorteggio viene redatto apposito verbale.
In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati, i sostituti sono individuati, tramite nuovo sorteggio, tra i rimanenti componenti all’interno dell’elenco dei nominativi.
In caso di dimissioni o rinuncia del componente designato viene richiesto al Dipartimento di individuare un nuovo componente designato.

2. I commissari devono possedere i seguenti requisiti:
a) produzione scientifica sulla base dei criteri e dei requisiti minimi previsti dall’ordinamento universitario, attestati dal Dipartimento, e attinenza della stessa al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione;
b) se professori ordinari, appartenere altresì al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione. Qualora sia previsto un profilo con un determinato settore scientifico-disciplinare, il commissario designato oppure almeno tre professori (o almeno cinque, nel caso vengano designati sei nominativi) dell’elenco dei sorteggiabili di cui al precedente comma, devono appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto del profilo o, in caso di motivata impossibilità, al gruppo scientifico disciplinare.

3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante.

4. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.


5. Della commissione non possono fare parte i professori:
- in aspettativa, in congedo o distaccati presso altro ente;
- che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010;
- che si trovino in situazione di conflitto d’interesse all’interno della commissione ovvero con uno o più candidati;
- che abbiano, con i candidati da sottoporre a valutazione, un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso ovvero che rientrino in una delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c..

6. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

7. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti; la rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e devono essere accettate dal Rettore; successivamente si procede all’estrazione di un nuovo nominativo fino all’esaurimento della lista. Le modifiche allo stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

8. Il Rettore nomina la Commissione entro due mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande, a seguito di deliberazione del Consiglio di Dipartimento stesso. In caso d’inerzia da parte del Dipartimento provvede il Rettore con decreto.


9. Dalla pubblicazione del decreto di nomina all’Albo on-line di Ateneo decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione per incompatibilità dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione nei confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.

Art. 4 - Termine del procedimento

1. All’esito della valutazione comparativa la commissione giudicatrice individua il candidato maggiormente idoneo a svolgere le funzioni oggetto della procedura. La commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla notifica del decreto di nomina del Rettore, salva l’abbreviazione del termine, che comunque non potrà essere inferiore a sessanta giorni, per necessità individuate dal Rettore e comunicate dall’Ufficio del Personale Accademico.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, con provvedimento motivato, rimette gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.

4. Gli atti della commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni con i relativi allegati, e dalla relazione finale dei lavori svolti.
Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi all’Ufficio del Personale Accademico.

5. Il decreto di approvazione degli atti è reso pubblico all’Albo on-line di Ateneo e nel sito web dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti all’Albo on-line di Ateneo decorrono i termini per eventuali istanze o impugnative.

Art. 5 – Chiamata del candidato selezionato

1. Nell’ambito delle procedure di cui all’art. 18 e all’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, il Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei professori ordinari per la chiamata di professori ordinari, e dei professori ordinari e associati per la chiamata dei professori associati, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato individuato come idoneo dalla commissione, entro sessanta giorni dall’approvazione degli atti.

2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima qualifica e per il medesimo gruppo scientifico disciplinare o, se previsto, scientifico-disciplinare, per i quali si è svolta la procedura.

3. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

4. A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il candidato viene nominato con decreto rettorale.

Titolo II - COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA (ART. 18, COMMA 1 LEGGE N. 240/2010)

Art. 6 – Bando di selezione

1. Successivamente alla richiesta di copertura del posto da parte del Consiglio di Dipartimento, la procedura selettiva è attivata mediante emanazione da parte del Rettore del bando, il cui avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo ufficiale on-line di Ateneo per almeno 30 giorni consecutivi con decorrenza dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e pubblicato sul sito web di Ateneo, sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca e sul sito web dell’Unione Europea.

2. Il bando deve riportare:
a) il numero dei posti da coprire;
b) la qualifica per la quale viene richiesto il posto;
c) la struttura di afferenza del candidato selezionato;
d) la sede di servizio;
e) il gruppo scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
f) l’eventuale profilo tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
i) le modalità di presentazione delle domande e il termine, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
j) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura;
k) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera j);
l) l’indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
m) l’indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
n) l’eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
o) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l’indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

Art. 7 - Requisiti per l’ammissione dei candidati

1. Alla procedura selettiva possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale corrispondente, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al Decreto Ministeriale n. 639/2024, al gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura di selezione, per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per le funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per cui è bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

3. Alle procedure riservate ai soli candidati esterni all’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, non possono partecipare coloro che nel triennio precedente alla scadenza del bando abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di ricerca o siano stati iscritti ai corsi universitari dell’Ateneo di Udine.

Art. 8 - Modalità di svolgimento della procedura selettiva

1. La commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto oggetto della selezione.
La procedura selettiva consiste nella valutazione comparativa dei candidati effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e assistenziale, se prevista, dei candidati, nonché delle competenze linguistiche eventualmente richieste.

2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati nel bando; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard nazionali e internazionali e degli ulteriori elementi previsti ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera g) e dell’art. 6, comma 2, lettera l).

Titolo III – COPERTURA MEDIANTE PROCEDURA VALUTATIVA (ART. 24, COMMI 5 E 6)

Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura di cui all’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010.

1. Stante quanto definito all’art. 2 in termini di programmazione e di risorse economiche disponibili il Dipartimento, nel terzo anno di contratto e comunque in tempo utile entro il termine di scadenza, delibera la richiesta di sottoporre a valutazione il ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010.

2. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la procedura di valutazione di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

3. La valutazione è effettuata ai sensi del D.M. 4 agosto 2011 n. 344. Sono oggetto di valutazione le pubblicazioni e le attività svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto. Sono altresì valutate le attività svolte nell’ambito dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto.

4. In deroga a quanto previsto dall’art. 3, la commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento che ha richiesto la procedura valutativa, a seguito di designazione dei commissari da parte del Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori ordinari.
Un componente è designato anche tra i professori dell’Università di Udine, i rimanenti due componenti sono professori esterni all’ateneo, nel rispetto del principio di parità di genere, ove possibile. Qualora sia previsto un profilo con un determinato settore scientifico-disciplinare, almeno un commissario deve appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto del profilo o, in caso di motivata impossibilità, al gruppo scientifico disciplinare.

5. Al termine della procedura, se il candidato ha ottenuto una valutazione positiva, il Dipartimento ne propone la chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

6. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’Ateneo ove viene pubblicato il decreto di approvazione degli atti.

Art. 10 - Modalità di svolgimento della procedura di cui all’art. 24, comma 6, della legge 240/2010.

1. Stante quanto definito all’art. 2 in termini di programmazione e di risorse economiche disponibili, il Rettore avvia la procedura mediante la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo di un avviso con i contenuti dell’art. 6, fatto salvo il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 lett. i) del medesimo articolo, che non potrà essere inferiore a 15 giorni.

2. Alle procedure relative a posti di professore associato possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda e/o per la prima fascia per il settore concorsuale corrispondente, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al Decreto Ministeriale n. 639/2024, al gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura di selezione.
Alle procedure relative a posti di professore ordinario possono partecipare tutti i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia per il settore concorsuale corrispondente, sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui al Decreto Ministeriale n. 639/2024, al gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura di selezione.

3. La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 3, effettua la valutazione sulla base di quanto disposto dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344 e conclude i lavori ai sensi dell’art. 4.
Qualora vi siano più candidati è garantita la comparazione fra di essi e la commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto.
All’esito della valutazione comparativa effettuata dalla commissione, il Consiglio di Dipartimento propone la chiamata del candidato risultato vincitore della procedura di selezione, con motivata delibera assunta a maggioranza assoluta dei professori ordinari per la chiamata di professori ordinari, e dei professori ordinari e associati per la chiamata dei professori associati.
La chiamata è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
Il vincitore dovrà obbligatoriamente permanere nella struttura che ha bandito il posto per almeno cinque anni.

Titolo IV – COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA DIRETTA E DI CHIARA FAMA (ART. 1, COMMA 9, LEGGE 230/2005)

Art. 11 – Modalità di svolgimento della copertura tramite chiamata diretta o di chiara fama.

1. Stante quanto definito all’art. 2 in termini di programmazione e di risorse economiche
disponibili, la copertura per posti di professore ordinario e professore associato può essere disposta mediante chiamata diretta di studiosi:
a) stabilmente impegnati all'estero in attività̀ di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
b) che abbiano già̀ svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
università̀ italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
c) che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università̀ e della Ricerca e finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

2. La copertura di posti di professore ordinario può essere effettuata anche mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.

3. Il Consiglio di Dipartimento propone le chiamate dirette di cui ai commi 1 e 2 con una motivata relazione che illustri la qualità̀ e la personalità̀ scientifica dello studioso per il quale si propone la chiamata diretta o per chiara fama. Deve altresì fare espresso e analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

4. Nel caso di proposta di chiamata diretta di studiosi di chiara fama, la deliberazione deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei professori ordinari afferenti al Dipartimento.

5. La proposta di chiamata diretta o di chiara fama è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico ed è trasmessa al Ministero per il nulla osta alla nomina; può essere promossa anche su iniziativa del Rettore e del Consiglio di Amministrazione su risorse specifiche di concerto con un Dipartimento dell’Ateneo.

Art. 12 – Nomina

1. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell’eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13 – Applicazione

1. La procedura di cui all’art. 10 può essere utilizzata nei limiti temporali e di risorse stabiliti dalla legge.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Art. 14 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione. Esso si applica alle procedure richieste successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 350 del 26.06.2020, fatto salvo il completamento delle procedure in corso alla predetta data.