Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati
Titolo 1 –Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e dal Codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Udine, la procedura per la chiamata dei professori ordinari e associati di cui alla Legge 30.12.2010 n. 240 e per la chiamata diretta e di chiara fama di cui alla legge 4.11.2005 n. 230.
Art. 2 - Richiesta della Struttura competente
1. Ciascun Dipartimento concorre alla determinazione della programmazione triennale delle risorse umane, proponendo la copertura del proprio fabbisogno di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore, in relazione alle attività didattico-scientifiche.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione triennale, determina la copertura economica relativa alla chiamata dei professori ordinari e associati, in coerenza con la programmazione triennale di cui al comma 1. I Dipartimenti, nei limiti delle risorse ricevute, avviano le procedure per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.
3. Nella procedura avviata dal Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le motivazioni relative alla scelta:
a) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1 comma 9 della Legge
230/2005;
b) chiamata sulla base di una procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 commi 1 e 4 della Legge 240/2010;
c) chiamata sulla base di una procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24, comma 5,
della Legge 240/2010, per i ricercatori a tempo determinato;
d) chiamata, sulla base di una procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24 comma 6
della Legge 240/2010 per professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Ateneo.
4. La delibera del Dipartimento deve contenere:
a) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
b) la qualifica per la quale viene richiesto il posto;
c) la sede di servizio;
d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
e) l’eventuale profilo tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
f) le specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
g) gli standard qualitativi di cui all’art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 nonché del D.M. 344/2011 e gli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari;
h) il trattamento economico previsto, nonché le modalità di copertura finanziaria;
i) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale la delibera dovrà fare espresso riferimento agli impegni che derivano dalle convenzioni sottoscritte con le Aziende Ospedaliere del SSN e indicare la struttura presso la quale l’attività sarà svolta nonché il titolo di studio richiesto.
Nel caso di svolgimento della procedura di cui al comma 3 lett. b), c) e d) del presente articolo:
j) l’eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’art. 16, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 e comunque non inferiore a dodici;
k) l’indicazione circa l’accertamento delle competenze linguistiche del candidato, in relazione al profilo
plurilingue dell’Ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio.
5. La proposta di copertura è approvata con delibera del Dipartimento adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari per la chiamata di professori ordinari; dei professori ordinari e associati per la chiamata di professori associati.
Art. 3 – Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice è composta da tre professori ordinari o studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Un componente è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto, anche tra i professori dell’Università di Udine; i rimanenti due componenti sono sorteggiati, da parte dell’ufficio del personale accademico, in un elenco di quattro o di sei professori esterni all’ateneo, individuati dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del principio della parità di genere, ove
possibile.
2. I commissari devono possedere i seguenti requisiti:
a) produzione scientifica sulla base dei criteri e dei requisiti minimi previsti dall’ordinamento universitario, attestati dal Dipartimento, e attinenza della stessa al settore concorsuale oggetto della selezione;
b) se professori ordinari, appartenere altresì al settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata impossibilità, allo stesso macro-settore. Qualora sia previsto un profilo con un determinato settore
scientifico-disciplinare, il commissario designato oppure almeno tre professori (o almeno cinque, nel caso vengano designati sei nominativi) dell’elenco dei sorteggiabili di cui al precedente comma devono appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto del profilo o, in caso di motivata impossibilità, al settore concorsuale.
3. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
4. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a
maggioranza assoluta.
5. Della commissione non possono fare parte i professori:
- in aspettativa, in congedo o distaccati presso altro ente;
- che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010;
- che si trovino in situazione di conflitto d’interesse all’interno della commissione ovvero con uno o più candidati;
- che abbiano, con i candidati da sottoporre a valutazione, un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso ovvero che rientrino in una delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c..
6. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
7. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti; la rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e devono essere accettate dal Rettore; successivamente si procede all’estrazione di un nuovo nominativo fino all’esaurimento della lista. Le modifiche allo stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
8. Il Rettore nomina la Commissione entro due mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande, a seguito di deliberazione del Consiglio di Dipartimento stesso. In caso d’inerzia da parte del Dipartimento provvede il Rettore con decreto.
9. Dalla pubblicazione del decreto di nomina all’Albo on-line di Ateneo decorre il termine di 30 giorni per la
presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione per incompatibilità dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione nei confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.
Art. 4 - Termine del procedimento
1. La commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla notifica del decreto di nomina del Rettore.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, con provvedimento motivato, rimette gli atti alla Commissione assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con Decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici.
5. Il decreto di approvazione atti e la relazione finale sono resi pubblici all’Albo on-line di Ateneo e nel sito web
dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione atti all’Albo on-line di Ateneo decorrono i termini per eventuali istanze o impugnative.
Art. 5 – Chiamata del candidato selezionato
1. Nell’ambito delle procedure di cui all’art. 18 e all’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, Il Dipartimento trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato selezionato entro sessanta giorni dall’approvazione degli atti. La delibera del Dipartimento è adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari per la chiamata di professori ordinari, e dei professori ordinari e associati per la chiamata dei professori associati.
2. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei due anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima qualifica e per il medesimo settore concorsuale o, se previsto, scientifico-disciplinare, per i quali si è svolta la procedura.
3. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
4. A seguito della delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il candidato viene nominato con decreto rettorale.
Titolo 2 - Copertura mediante procedura comparativa (art. 18, comma 1 Legge n. 240/2010)
Art. 6 – Procedura comparativa
1. La procedura comparativa è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando da pubblicare sul
sito di Ateneo e sui siti del MUR e dell’Unione Europea; l’avviso del bando è pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
a) il numero dei posti da coprire;
b) la qualifica per la quale viene richiesto il posto;
c) la struttura di afferenza del candidato selezionato;
d) la sede di servizio;
e) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
f) l’eventuale profilo tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
i) le modalità di presentazione delle domande e il termine, che non potrà essere inferiore a trenta giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso del bando in Gazzetta Ufficiale;
j) i requisiti soggettivi per l’ammissione alla procedura;
k) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere ai sensi dell’art. 2, comma
4, lettera j);
l) l’indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
m) l’indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
n) l’eventuale indicazione della lingua estera nella quale effettuare l’accertamento delle competenze
linguistiche del candidato;
o) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l’indicazione della struttura
presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l’indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di
tale attività.
Art. 7 - Requisiti per l’ammissione dei candidati
1. Alle selezioni possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per le funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per cui è bandita la selezione;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
3. Alle procedure riservate ai soli candidati esterni all’Ateneo, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010, non possono partecipare coloro che nel triennio precedente alla scadenza del bando abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di ricerca o siano stati iscritti ai corsi universitari dell’Ateneo di Udine.
Art. 8 - Modalità di svolgimento delle selezioni
1. La commissione seleziona il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, attraverso una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e assistenziale, se prevista, dei candidati, nonché delle competenze linguistiche eventualmente richieste.
2. La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati nel bando; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard nazionali e internazionali e degli ulteriori elementi previsti ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera g) e dell’art. 6, comma 2, lettera l).
Titolo 3 – Copertura mediante procedura valutativa (art. 24, commi 5 e 6)
Art. 9 - Modalità di svolgimento della procedura di cui all’art. 24, comma 5, della legge 240/2010.
1. Stante quanto definito all’art. 2 in termini di programmazione e di risorse economiche disponibili il Dipartimento, nel terzo anno di contratto e comunque in tempo utile entro il termine di scadenza, delibera la richiesta di sottoporre a valutazione il ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010.
2. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la procedura di valutazione di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
3. La valutazione è effettuata ai sensi del D.M. 4 agosto 2011 n. 344. Sono oggetto di valutazione le pubblicazioni e le attività svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto. Sono altresì valutate le attività svolte nell’ambito dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto.
4. In deroga a quanto previsto dall’art. 3, la commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento che ha richiesto la procedura valutativa, a seguito di designazione dei commissari da parte del Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori ordinari.
5. Al termine della procedura, se il candidato ha ottenuto una valutazione positiva, il Dipartimento ne propone la chiamata al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
6. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’Ateneo.
Art. 10 - Modalità di svolgimento della procedura di cui all’art. 24, comma 6, della legge 240/2010.
1. Stante quanto definito all’art. 2 in termini di programmazione e di risorse economiche disponibili, il Rettore avvia la procedura mediante la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo di un avviso con i contenuti dell’art. 6, fatto salvo il termine di presentazione delle domande di cui al comma 2 lett. i) del medesimo articolo, che non potrà essere inferiore a 15 giorni.
2. Alle procedure relative a posti di professore associato possono partecipare tutti i ricercatori a tempo
indeterminato in servizio presso l’Ateneo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda e/o per la prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura o per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
Alle procedure relative a posti di professore ordinario possono partecipare tutti i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia per il settore concorsuale oggetto della procedura o per uno dei settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.
3. La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 3, effettua la valutazione sulla base di quanto disposto dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344 e conclude i lavori ai sensi dell’art. 4.
Qualora vi siano più candidati è garantita la comparazione fra di essi e la Commissione individua fino a due candidati, tra i quali il Dipartimento designa il vincitore con motivata delibera.
Il vincitore dovrà obbligatoriamente permanere nella struttura che ha bandito il posto per almeno cinque anni.
Titolo 4 – Copertura mediante chiamata diretta e di chiara fama (art. 1, comma 9, Legge
230/2005)
Art. 11 – Modalità di svolgimento della copertura tramite chiamata diretta o di chiara fama.
1. Stante quanto definito all’art. 2 in termini di programmazione e di risorse economiche
disponibili, la copertura per posti di professore ordinario e professore associato può essere disposta mediante chiamata diretta di studiosi:
a) stabilmente impegnati all'estero in attività̀ di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
b) che abbiano già̀ svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
università̀ italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale viene proposta la chiamata;
c) che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'Università̀ e della Ricerca e finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
2. La copertura di posti di professore ordinario può essere effettuata anche mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
3. Il Consiglio di Dipartimento propone le chiamate dirette di cui ai commi 1 e 2 con una motivata relazione che illustri la qualità̀ e la personalità̀ scientifica dello studioso per il quale si propone la chiamata diretta o per
chiara fama. Deve altresì fare espresso e analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
4. Nel caso di proposta di chiamata diretta di studiosi di chiara fama, la deliberazione deve essere assunta a maggioranza dei due terzi dei professori ordinari afferenti al Dipartimento.
5. La proposta di chiamata diretta o di chiara fama è approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico ed è trasmessa al Ministero per il nulla osta alla nomina; può essere promossa anche su iniziativa del Rettore e del Consiglio di Amministrazione su risorse specifiche di concerto con un Dipartimento dell’Ateneo.
Art. 12 – Nomina
1. Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base dell’eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
Titolo 5 – Disposizioni transitorie e finali
Art. 13 – Applicazione
1. La procedura di cui all’art. 10 può essere utilizzata nei limiti temporali e di risorse stabiliti dalla legge.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Art- 14 – Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente regolamento è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Esso si applica alle procedure richieste successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 989 del 12.12.2019, fatto salvo il completamento delle procedure in corso alla predetta data.