Regolamento del fondo ex art. 9 L. 240/2010
Emanato con DR n.419 del 05.06.2019
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, dell’art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e l’erogazione di compensi incentivanti ai sensi dell’articolo 24 comma 6 del D.lgs 165/2001, finalizzato principalmente ad attribuire compensi incentivanti al personale che abbia contribuito alla acquisizione di finanziamenti esterni.
Art. 2 - Costituzione del Fondo per la premialità
- Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse:
- di cui all’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli scatti triennali/biennali non attribuiti);
- di cui all’art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
- di cui all’art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
- appositamente stanziate dall’Ateneo ai sensi dell’art.1, comma 16 della legge 230/2005.
- Il Fondo per la premialità può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati ovvero con una quota dei proventi delle attività conto terzi definita dal Consiglio di Amministrazione.
- I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati.
Art. 3 - Modalità di utilizzo del Fondo per la premialità
- Il Fondo per la premialità è finalizzato ad attribuire compensi incentivanti a professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo che abbiano contribuito direttamente o indirettamente all’acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici.
- Il Fondo per la premialità è inoltre finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento le indennità di funzione o di carica.
- Gli incarichi di cui al comma 2 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo. Gli incarichi relativi all’attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative.
- Il Fondo per la premialità è infine finalizzato a permettere di premiare risultati rilevanti conseguiti nell’attività di didattica, di ricerca e di terza missione.
- I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.
Art. 4 - Modalità di conferimento di compensi incentivanti
- Gli incentivi di cui all’art. 3 comma 1 sono attribuiti nei casi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali per quanto concerne il personale tecnico amministrativo, su proposta del Rettore e nel rispetto del criterio di congruità di cui all’ultimo comma del precedente articolo.
- I compensi, a valere su finanziamenti pubblici e privati sono erogati dopo la riscossione del finanziamento.
Art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi
- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, nel rispetto del criterio di congruità di cui all’ultimo comma dell’articolo 3, definisce le tipologie di incarichi di cui all’art. 3 comma 2, attribuibili previo versamento al Fondo per la premialità delle relative poste finanziarie.
- Gli incarichi di cui all’art. 3, comma 2, sono attribuiti dal Rettore.
- Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.
- In caso di incarichi di cui al precedente art. 3, comma 2, i compensi sono erogati, con Decreto Rettorale, al termine dell’incarico e a seguito di verifica dei risultati. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, all’atto dell’attribuzione dell’incarico può essere corrisposto un anticipo, entro la quota massima del 20% del dovuto. L’effettiva modalità di erogazione dei compensi viene disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell’incarico.
Art. 6 - Premi per attività di didattica, di ricerca e di terza missione
- Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, definisce le tipologie e le modalità di assegnazione dei premi di cui all’art. 3 comma 4, attribuibili previo versamento al Fondo delle relative poste finanziarie
- I compensi sono erogati con provvedimento del Rettore accertato il conseguimento del risultato.
Art. 7 - Compensi
- L’importo lordo dipendente erogabile in un anno ai soggetti aventi titolo non potrà comunque essere superiore al rispettivo trattamento retributivo lordo annuo, nemmeno se un soggetto è coinvolto in più progetti chiusi nello stesso anno.
- In ogni caso i compensi previsti nel presente regolamento sono soggetti ai limiti di cui all’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
- Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente, comprese quelle a carico dell’Ateneo.
Art. 8 - Norme finali
- Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo la data di emanazione del Decreto Rettorale.
- È abrogato il regolamento per “Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo” emanato con D.R. n. 523 del 18.07.2002.