Regolamento del fondo ex art. 9 L. 240/2010

Emanato con DR n.419 del 05.06.2019

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240, dell’art. 1, comma 16 della legge 230/2005 e l’erogazione di compensi incentivanti ai sensi dell’articolo 24 comma 6 del D.lgs 165/2001, finalizzato principalmente ad attribuire compensi incentivanti al personale che abbia contribuito alla acquisizione di finanziamenti esterni.

 Art. 2 -  Costituzione del Fondo per la premialità

  1. Il Fondo per la premialità è costituito con le risorse:
  2. di cui all’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (controvalore degli scatti triennali/biennali non attribuiti);
  3. di cui all’art. 9, secondo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240 (ulteriori risorse assegnate dal MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei);
  4. di cui all’art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori (ripetizione compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione);
  5. appositamente stanziate dall’Ateneo ai sensi dell’art.1, comma 16 della legge 230/2005.
  6. Il Fondo per la premialità può essere integrato con finanziamenti pubblici e privati ovvero con una quota dei proventi delle attività conto terzi definita dal Consiglio di Amministrazione.
  7. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati.

 Art. 3 - Modalità di utilizzo del Fondo per la premialità

  1. Il Fondo per la premialità è finalizzato ad attribuire compensi incentivanti a professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo che abbiano contribuito direttamente o indirettamente all’acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici.
  2. Il Fondo per la premialità è inoltre finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, oggetto di specifici incarichi, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento le indennità di funzione o di carica.
  3. Gli incarichi di cui al comma 2 devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei compiti e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti di Ateneo. Gli incarichi relativi all’attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative.
  4. Il Fondo per la premialità è infine finalizzato a permettere di premiare risultati rilevanti conseguiti nell’attività di didattica, di ricerca e di terza missione.
  5. I compensi previsti dal presente articolo devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento.

 Art. 4 - Modalità di conferimento di compensi incentivanti

  1. Gli incentivi di cui all’art. 3 comma 1 sono attribuiti nei casi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali per quanto concerne il personale tecnico amministrativo, su proposta del Rettore e nel rispetto del criterio di congruità di cui all’ultimo comma del precedente articolo.
  2. I compensi, a valere su finanziamenti pubblici e privati sono erogati dopo la riscossione del finanziamento.

 Art. 5 -  Modalità di conferimento degli incarichi

  1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, nel rispetto del criterio di congruità di cui all’ultimo comma dell’articolo 3, definisce le tipologie di incarichi di cui all’art. 3 comma 2, attribuibili previo versamento al Fondo per la premialità delle relative poste finanziarie.
  2. Gli incarichi di cui all’art. 3, comma 2, sono attribuiti dal Rettore.
  3. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.
  4. In caso di incarichi di cui al precedente art. 3, comma 2, i compensi sono erogati, con Decreto Rettorale, al termine dell’incarico e a seguito di verifica dei risultati. In casi eccezionali, adeguatamente motivati, all’atto dell’attribuzione dell’incarico può essere corrisposto un anticipo, entro la quota massima del 20% del dovuto. L’effettiva modalità di erogazione dei compensi viene disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell’incarico.

 Art. 6 - Premi per attività di didattica, di ricerca e di terza missione

  1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, definisce le tipologie e le modalità di assegnazione dei premi di cui all’art. 3 comma 4, attribuibili previo versamento al Fondo delle relative poste finanziarie
  2. I compensi sono erogati con provvedimento del Rettore accertato il conseguimento del risultato.

 Art. 7 - Compensi

  1. L’importo lordo dipendente erogabile in un anno ai soggetti aventi titolo non potrà comunque essere superiore al rispettivo trattamento retributivo lordo annuo, nemmeno se un soggetto è coinvolto in più progetti chiusi nello stesso anno.
  2. In ogni caso i compensi previsti nel presente regolamento sono soggetti ai limiti di cui all’art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Tutti i compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente, comprese quelle a carico dell’Ateneo.

 Art. 8 - Norme finali

  1. Il presente Regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo la data di emanazione del Decreto Rettorale.
  2. È abrogato il regolamento per “Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari di ruolo” emanato con D.R. n. 523 del 18.07.2002.