Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico
Art. 1
Il Senato accademico (Senato) è l'organo collegiale di governo che formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo.
Art. 2
Le sedute del Senato sono ordinarie e straordinarie, dedicate all’esame delle materie di competenza dello stesso, così come previsto dall’art.10, comma 1 dello Statuto.
Art. 3
Il calendario delle sedute ordinarie viene stabilito dal Senato annualmente o semestralmente.
Art. 4
Il Senato è convocato dal Rettore che lo presiede o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, come previsto dall’art. 19, comma 7, del Regolamento generale d’Ateneo.
Art. 5
Le sedute ordinarie vengono convocate con nota scritta a firma del Rettore o del Prorettore, con allegato l’ordine del giorno, con le modalità di cui al art. 19, comma 3, del Regolamento generale d’Ateneo.
L’ordine del giorno viene messo a disposizione della Comunità accademica mediante la pubblicazione sul portale “Archivio delibere”.
Art. 6
Le sedute straordinarie vengono convocate con le stesse modalità di cui all’art. 5 fatto salvo per il termine, ridotto a tre giorni precedenti la data fissata per la seduta. In caso di eccezionali documentati motivi il Senato può essere convocato anche telefonicamente entro il giorno precedente a quello fissato per la seduta.
Art. 7
L'ordine del giorno è predisposto dal Rettore o dal Prorettore, assistiti dall’Ufficio organi collegiali, su indicazione delle strutture proponenti.
L’indicazione degli argomenti da parte delle strutture va predisposta e registrata su sistema informatico secondo le scadenze stabilite.
Art. 8
E’ facoltà di ogni Senatore/Senatrice richiedere all’inizio di ogni seduta l’inserimento di un punto di suo interesse da discutere nella seduta in corso, nel rispetto dell’art. 19, comma 14, del Regolamento generale di Ateneo.
Eventuali comunicazioni dei Senatori/Senatrici dovranno di regola pervenire anticipatamente in forma scritta al Rettore entro il giorno antecedente la seduta.
E' facoltà del Presidente chiedere all’inizio della seduta ai Senatori/Senatrici l'autorizzazione ad integrare e modificare l'ordine del giorno inviato con la convocazione.
Art. 9
Almeno 24 ore prima della data della seduta le bozze di deliberazione e la principale documentazione allegata vengono messe a disposizione dei componenti del Senato sul portale “Archivio delibere”.
Dallo stesso termine è possibile prendere visione, presso il medesimo Ufficio, della eventuale documentazione cartacea allegata agli atti.
Art. 10
Le bozze di deliberazione, formulate secondo lo schema fornito dall’Ufficio organi collegiali su supporto informatico, devono essere registrate sul sistema informatico e approvate dal Responsabile della struttura.
Le bozze di deliberazione devono contenere:
- l’indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari che giustificano la decisione dal punto di vista della legittimità;
- le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;
- il visto del Responsabile della Direzione Amministrazione e finanza, relativo alla copertura finanziaria, se la delibera comporta oneri;
- il visto di legittimità del Direttore Generale;
- la proposta di dispositivo adeguatamente articolata.
Art. 11
Il Senato può costituire commissioni istruttorie per l’esame preliminare di argomenti di sua competenza e costituire una giunta esecutiva deliberante su materie ad essa delegate. La giunta è presieduta dal Rettore o dal Pro-Rettore.
Art. 12
Le sedute del Senato sono presiedute dal Rettore o dal Prorettore. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, ne dirige e coordina i lavori fino alla conclusione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di aggiornamento dei lavori al giorno seguente la convocazione avviene verbalmente.
Art. 13
Per la trattazione di specifici argomenti il Presidente può invitare persone estranee al Senato che non devono partecipare alle operazioni di voto. Di ciò viene fatto menzione sul verbale della seduta.
Art. 14
Il Presidente illustra al Senato i singoli punti all’o.d.g. Apre quindi il dibattito concedendo la parola a turno. Al termine dei vari interventi formula la proposta di deliberazione definitiva che può anche essere difforme dalla bozza di deliberazione presentata. Segue la votazione per alzata di mano.
Ogni Senatore/Senatrice può rilasciare la propria dichiarazione di voto favorevole, contraria o di astensione e chiedere la sua messa a verbale consegnandone il testo all’Ufficio organi collegiali nel corso della seduta stessa o entro il giorno successivo. Nella deliberazione definitiva vengono indicati i nominativi dei Senatori astenuti e contrari.
Art. 15
L’Ufficio organi collegiali provvede alla definitiva verbalizzazione delle sedute del Senato. Il verbale definitivo, redatto in formato elettronico, è sottoscritto digitalmente dal Presidente e dal Segretario.
L’intero processo verbale viene approvato in una successiva seduta del Senato.
Il verbale viene numerato progressivamente per anno solare.
Art. 16
L’Ufficio organi collegiali provvede alla conservazione dei verbali, al rilascio di eventuali estratti e delle copie conformi. Provvede inoltre alla pubblicazione delle deliberazioni sul portale “Archivio delibere” accessibile a tutta la comunità accademica.
Art. 17
Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno di funzionamento.