Regolamento per i rapporti di collaborazione con studenti a tempo parziale
Art. 1 - Finalità
1. Il presente Regolamento interno, in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), disciplina le forme di collaborazione con gli studenti iscritti presso l'Ateneo al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi.
Art. 2 - Criteri delle collaborazioni
1. I centri di gestione ed i centri di spesa così come indicati dagli artt. 57 e 58 dello Statuto, (nel seguito denominati "committenti") dell'Università degli Studi di Udine (nel seguito "Ateneo"), agendo in nome e per conto dell’Amministrazione dell’ateneo mediante la stipulazione di contratti e con imputazione di spesa esclusivamente a carico delle proprie risorse finanziarie disponibili, possono costituire rapporti a titolo oneroso (nel seguito "collaborazioni") con studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica dell'ateneo (nel seguito "prestatori") per lo svolgimento di attività intellettuali e materiali di mero supporto all'esecuzione dei servizi resi dai committenti alla propria utenza, a fronte di corrispettivi a tariffa oraria predeterminata entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e precisati dal committente, per l'importo specifico, nell' avviso di selezione, da corrispondersi per le collaborazioni effettivamente prestate, con esenzione da qualunque imposta; l'ordinamento giuridico delle collaborazioni è stabilito dall'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n.390, con esclusione della loro identificazione o assimilazione con altri istituti giuridici comunque denominati e di qualsiasi altro effetto che non sia quello espressamente stabilito dalla legge e dal presente regolamento, che potrà essere modificato e integrato anche a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della stessa legge n. 390/91.
2. Le collaborazioni possono essere costituite con gli studenti iscritti in questo Ateneo che, in relazione ad un determinato anno accademico (nel seguito "anno di riferimento"):
a) siano regolarmente iscritti, per quanto concerne il corso di laurea triennale, almenoi al secondo anno del corso frequentato;
b) abbiano superato, fatta eccezione per coloro che si iscrivono per la prima volta ad un corso di laurea specialistica, i due quinti degli esami di profitto con voto in trentesimi previsti dal proprio piano di studi approvato dalle autorità accademiche; per gli iscritti al primo anno di corso di laurea specialistica si valuta il voto finale conseguito nella laurea triennale;
c) non siano incorsi in censure e sanzioni disciplinari o in procedimenti giudiziari promossi dall'Amministrazione dell’Ateneo, nonché nella decadenza disposta dalla stessa amministrazione nei casi previsti dal comma quarto;
d) dispongano degli altri eventuali requisiti indicati nell'avviso di selezione (quali la conoscenza di tecniche particolari, di lingue straniere, di capacità di utilizzo di strumentazioni e apparecchiature, etc.) entro i limiti di una normale competenza professionale.
3. Ai sensi del DPCM 09/04/01, tra gli studenti che presentano i requisiti di cui sopra, verranno concessi i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
4. A pena di nullità dei relativi rapporti anche se già costituiti, i committenti non devono costituire collaborazioni che:
a) superino nell'arco di un anno di riferimento le 150 ore per ogni prestatore, con possibilità di completare il predetto tetto entro i primi tre mesi dell'anno successivo per quelle già avviate nell’anno di riferimento;
b) comportino l'esecuzione da parte del prestatore di attività di insegnamento, ivi comprese le verifiche dell'apprendimento e lo svolgimento di esami, nonché di attività di esercitazione didattica comunque organizzate;
c) comportino l'affidamento o l'assunzione, anche di fatto, in capo al prestatore di responsabilità tecniche e amministrative, nonché il suo coinvolgimento nella frequenza di uffici, nella consultazione di archivi e nel disbrigo di pratiche da cui possa venire a conoscenza di informazioni riservate e segrete;
d) non siano assistite da adeguata copertura assicurativa, predisposta a cura del committente e con ogni onere a suo carico, in favore del prestatore sia per gli infortuni che potessero occorrergli in occasione delle collaborazioni, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose che potesse provocare. Per la stipulazione delle polizze assicurative i committenti fanno riferimento alle società di assicurazione e alle condizioni contrattuali indicate dall'Amministrazione Centrale, Ripartizione Economale.
5. I prestatori a pena di decadenza, disposta inappellabilmente dall’Amministrazione dell’ateneo con le procedure previste dall’art. 5 e comportante l’immediata interruzione delle collaborazioni in corso, la perdita dei relativi corrispettivi anche se già maturati e non ancora corrisposti, nonché l’ esclusione da future collaborazioni, non devono:
a) eseguire, anche mediante distinte collaborazioni, contemporanee o successive, più di 150 ore nell'arco dell'anno di riferimento, salvo il completamento previsto dalla lettera a) del comma precedente e che non incide nel predetto tetto per l'anno successivo;
b) incorrere nelle situazioni indicate nella lettera c) del comma secondo o fornire informazioni non veritiere nelle domande di ammissione;
c) tenere comportamenti che possano costituire giusta causa di recesso da parte dell'Amministrazione dell’Ateneo;
d) mancare di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto per grave negligenza, imprudenza e imperizia o con malizia.
6. I corrispettivi delle prestazioni possono essere commisurati anche a corpo, purché l’importo da erogare non superi il limite finanziario previsto per 150 ore.
7. La collaborazione iniziata durante la frequenza di un Corso di laurea triennale può essere completata, qualora segua l'iscrizione ad un corso di laurea specialistica, nei primi tre mesi dell'anno accademico successivo.
Art. 3 - Procedure di ammissione
1. I committenti, qualora prevedano l'esigenza di collaborazioni, curano, prima o durante l'anno di riferimento, la predisposizione e pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’Ateneo dell’avviso di selezione. Le domande devono pervenire, a cura dei candidati e a pena di inammissibilità, all’indirizzo ed entro il termine di scadenza non inferiore a quindici giorni solari dalla data di pubblicazione compresa, indicati nel predetto avviso.
2. La selezione viene curata da apposita Commissione, nominata dal committente interessato e la cui composizione è indicata nell'avviso di selezione; la Commissione competente, basandosi esclusivamente sulle informazioni dichiarate, sotto la loro personale responsabilità, dai candidati nelle domande, definisce le graduatorie di merito della selezione attribuendo punteggi obiettivamente comparabili in base ai seguenti parametri:
a) corso di laurea o di laurea specialistica frequentato, con possibilità di privilegiare o considerare pertinenti con carattere di esclusività, facoltà e corsi ritenuti congruenti alle esigenze del committente e precisati nell’avviso di selezione;
b) anno di corso di iscrizione, precisandone analogamente l’eventuale ordine preferenziale o il carattere esclusivo;
c) quoziente del rapporto tra numero degli esami di profitto superati e l'anno di corso;
d) votazione media degli esami di profitto sostenuti e valutazione di altri titoli ed esami attestanti il possesso di specifici requisiti professionali.
3. In caso di parità dei punteggi attribuiti per merito, la precedenza di classificazione dei candidati viene stabilita con riguardo alle loro condizioni di reddito più disagiate e, da ultimo, con riguardo alla loro minore età; i committenti sono tenuti alla valutazione delle condizioni di reddito soltanto se i candidati abbiano allegato alle domande di ammissione alla selezione copia della più recente denuncia dei redditi che li riguarda, o idonea documentazione equipollente, mentre considera in condizioni di reddito più vantaggiose i candidati che non abbiano allegato alcuna documentazione al riguardo. La Commissione può eventualmente richiedere chiarimenti ed altri documenti ad integrazione della documentazione fiscale già presentata dai candidati.
4. I committenti curano la pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’ateneo delle graduatorie dei candidati formata dall'apposita Commissione, rispettando l’ordine decrescente di classificazione conseguito per punteggi di merito ad eventuali precedenze; non appena pubblicata la graduatoria, il committente che l’ha promossa e, con la sua autorizzazione ed il consenso dei candidati interessati, altri eventuali committenti che la ritenessero adeguata alle proprie esigenze, possono utilizzarla per costituire le collaborazioni. La graduatoria si riferisce ad un anno accademico e la scadenza deve essere indicata nel bando.
Art. 4 - Contratto di collaborazione
1. Quando ne ravvisino l’esigenza, i committenti convocano i candidati nel rispetto dell’ordine di graduatoria e concordano i contenuti e modalità specifiche della collaborazione; qualora i candidati non si presentino o non siano disponibili o non sia possibile raggiungere speditamente un accordo che soddisfi le reciproche esigenze, i committenti, previa motivata comunicazione scritta agli interessati con riserva di successiva riconvocazione, procedono con altre convocazioni nell’ordine di graduatoria.
2. Definiti gli accordi di cui al comma precedente, si procede alla stipulazione dei contratti individuali, in tre copie originali in carta libera, inderogabilmente prima che venga iniziato lo svolgimento delle collaborazioni e dopo che i committenti hanno provveduto a perfezionare le polizze assicurative per infortuni e rischi civili a favore dei candidati interessati, in conformità a quanto stabilito dal punto d) del comma quarto dell'articolo 2.
3. Il contratto individuale deve contenere, in conformità al modello di cui al comma precedente, tutti gli elementi idonei a qualificare giuridicamente lo specifico rapporto di collaborazione.
4. I committenti consegnano un originale del contratto stipulato al prestatore interessato e fanno pervenire un altro originale, unitamente all’avviso di selezione, alla graduatoria dei candidati e alle comunicazioni con i medesimi intercorse alla Ripartizione Didattica dell’Amministrazione Centrale, previa autenticazione dei documenti non originali.
Art. 5 - Anagrafe delle collaborazioni
1. Al termine delle singole collaborazioni, i committenti comunicano alla Ripartizione Didattica il numero delle ore, le relative date delle attività svolte dai prestatori, i compensi loro corrisposti, ed una loro valutazione ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettera d) della Legge 390/91.
2. La Ripartizione Didattica cura, anche per l’aspetto dell’archivio documentale, l’anagrafe delle collaborazioni con particolare riguardo alle situazioni dei prestatori riscontrando altresì la documentazione ricevuta con i dati d’ufficio e determinando i necessari ed opportuni controlli.
3. Ove emergano circostanze irregolari, la Ripartizione Didattica, in applicazione delle norme di legge sui procedimenti amministrativi, determina la sospensione cautelare delle collaborazioni e l’apertura del procedimento di accertamento della nullità o della decadenza per i casi rispettivamente previsti dei commi quarto e quinto dell’articolo 2, curandone l’istruzione e predisponendo i relativi atti; la nullità o decadenza viene disposta con provvedimento dirigenziale definitivo.
4. Salvo l’avviso di selezione e la graduatoria dei candidati, i documenti riguardanti le collaborazioni in possesso dell’ateneo sono riservati e ne è garantita peraltro la visione esclusivamente presso la Ripartizione Didattica a chiunque dimostri la necessità di prenderne conoscenza per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Art. 6 - Natura del presente Regolamento
1. Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento interno d'Ateneo ai sensi dell'art. 64, comma 5 dello Statuto.
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AVVISO DI SELEZIONE
PER
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON STUDENTI
(in applicazione dell’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n.390) PRESSO
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL CENTRO DI GESTIONE O DI SPESA
PER
L’ANNO ACCADEMICO XXXX/XX ALLA TARIFFA ORARIA DI £..........
La disciplina dei rapporti è stabilita dall' apposito regolamento interno di ateneo, gratuitamente disponibile unitamente al modello di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, che, a pena di inammissibilità, deve inderogabilmente pervenire entro e non oltre il
GIORNATA DELLA SETTIMANA, GIORNO, MESE IN LETTERE, ANNO
al seguente indirizzo:
DI NORMA LA SEDE DEL CENTRO O, ANCHE IN ALTERNATIVA,
SE OPPORTUNO E PREVIO ACCORDO, L’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DELL’ATENEO
Oltre a quelli previsti dal predetto regolamento, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:
l’inserimento di questo periodo nell’avviso di selezione è facoltativo; qualora il centro ne ravvisi la necessità, deve elencare quanto previsto dalla lettera d), comma secondo, dell’articolo uno del regolamento.
La selezione verrà curata, basandosi esclusivamente sulle informazioni dichiarate, sotto la loro personale responsabilità, dai candidati nelle domande, dalla Commissione composta da:
La selezione dei candidati verrà effettuata valutando e privilegiando, ai fini della classificazione nella graduatoria di merito, i seguenti parametri:
A) iscrizione a....... (indicare facoltà e/o corsi richiesti in via esclusiva o in ordine preferenziale);
B) iscrizione a...... (indicare gli anni di corso richiesti in via esclusiva o in ordine preferenziale);
C) quoziente del rapporto tra numero degli esami di profitto superati e l'anno di corso;
D) votazione media degli esami di profitto sostenuti, integrata da quella derivante dalla valutazione di altri titoli ed esami attestanti il possesso di specifici requisiti professionali.
Qualora ne siano in possesso, i candidati possono dichiarare nella domanda i titoli relativi ai requisiti professionali predetti, che la struttura si riserva di verificare o meno con appositi esami.
Esclusivamente ai fini dell’eventuale precedenza nella graduatoria in caso di parità nella classificazione per merito, i candidati possono allegare alla domanda copia in carta libera della più recente denuncia dei redditi che li riguarda o idonea documentazione equipollente.
QUALIFICA E NOMINATIVO
DEL RESPONSABILE DEL CENTRO
(Formula di pubblicazione all’Albo Ufficiale dell’ateneo con data, a cura dell'Ufficio Protocollo Generale).
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
ANNO ACCADEMICO XXXX/XX (da indicare a cura del mittente)
AL RESPONSABILE DEL
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO
DEL CENTRO DI GESTIONE O DI SPESA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE
In relazione all’avviso di selezione pubblicato all’Albo Ufficiale di codesto ateneo in data..............., lo studente sottoscritto domanda di essere ammesso alla selezione dichiarando, sotto la propria responsabilità e pienamente consapevole delle conseguenze disciplinari e penali, nonché di quelle espressamente previste dall’apposito regolamento interno di ateneo sui rapporti di collaborazione con studenti in applicazione dell’art.13 della legge n.390/91, in caso di affermazioni non veritiere, i seguenti dati anagrafici, di carriera scolastica e professionali:
Cognome
Nome
nato il a
residente a
indirizzo a cui trasmettere eventuali comunicazioni relative al procedimento conseguente alla presente domanda:
C.A.P. (Luogo) PROV. TEL.
regolarmente iscritto per l’anno accademico presso
l’Università degli Studi di Udine a:
Facoltà di
Corso di
Anno di corso Fuori corso
Elenco degli insegnamenti del proprio piano di studi approvato dalle autorità accademiche e votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti:
N. Insegnamento Voto
1
2
X.
Titoli posseduti in relazione ai requisiti professionali, ove richiesti dall’avviso di selezione:
Ai fini dell’eventuale precedenza nella graduatoria di merito della selezione, allega la seguente documentazione relativa al reddito:
Data................................ Firma......................................
(Autenticazione della firma da parte di Pubblico Ufficiale).
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GRADUATORIA DEI CANDIDATI
AMMESSI ALLA SELEZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO XXXX/XX
PER
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON STUDENTI
(in applicazione dell’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n.390)
PRESSO
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL CENTRO DI GESTIONE O DI SPESA
A seguito delle domande regolarmente pervenute in relazione all’avviso di selezione pubblicato all’Albo Ufficiale dell’ateneo in data.......................... sono stati ammessi e si sono classificati in ordine di merito, tenuto conto, a parità di merito, della precedenza per condizioni di reddito più disagiate ove adeguatamente documentate e della minore età, i seguenti candidati con i punteggi riferiti ai parametri previsti dal predetto avviso a fianco indicati:
Numero
Nominativo Studente
Parametri di valutazione
d'ordine
A
B
C
D
Totale
QUALIFICA E NOMINATIVO
DEL RESPONSABILE DEL CENTRO
(Formula di pubblicazione dell’Albo Ufficiale dell’ateneo con data, a cura dell'Ufficio Protocollo Generale).
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON STUDENTI
(in applicazione dell’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n.390)
Tra le parti:
a) Nome, cognome e qualifica, responsabile pro-tempore del DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL CENTRO DI GESTIONE O DI SPESA, solidalmente assistito dal Segretario Amministrativo Nome e Cognome (questa frase va inserita soltanto dai centri di gestione),che agiscono in rappresentanza dell’Università degli Studi di Udine, ente con personalità giuridica classificato tra le amministrazioni pubbliche in qualità di istituzione universitaria dall'art. 1, comma secondo, del decreto legislativo 3 febbraio 1994 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, con sede legale in Udine, del Codice Fiscale 80014550307 e Partita IVA 01071600306, nel seguito denominato "committente",
b) Nome e Cognome, nato a il
studente regolarmente iscritto per l’anno accademico XXXX/XX all' anno di corso (in lettere)
del corso
presso l’Università degli studi di Udine, con elezione di domicilio ai fini del presente contratto al seguente indirizzo:
Codice Fiscale , il quale preliminarmente dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma settimo, della legge 19 marzo 1990, n.55, sotto la propria responsabilità, di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione od a qualsiasi altra misura riguardante la tutela dalla criminalità organizzata e di non essere a conoscenza dell’esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l’applicazione delle predette misure, nel seguito denominato "prestatore",
si conviene e si stipula quanto segue:
1. Il committente, avendo l’esigenza di rendere alla propria utenza i servizi di (precisarne la tipologia), affida al prestatore, che accetta consapevole dell’utilità sociale dei predetti servizi e nel proprio interesse professionale e patrimoniale, l’incarico di collaborare con attività di mero supporto consistenti in (precisare la tipologia del lavoro affidato), nel seguito denominato "collaborazione", stabilendosi tra le parti il rapporto giuridico esclusivamente previsto dall’art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n.390 e disciplinato dal regolamento interno di ateneo allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante, alle condizioni generali e per gli effetti previsti dalle norme predette.
2. Il prestatore è tenuto ad eseguire la collaborazione per non più di (precisare in cifre e, tra parentesi, in lettere le ore concordate) nel periodo che inizia il............................... e termina improrogabilmente il.............................. con il seguente orario di massima: (precisare le giornate della settimana e l’orario), suscettibile di modificazioni da concordarsi con il prestatore. Qualora il committente lo richieda, il prestatore si dichiara fin d’ora disponibile ad eseguire ordinariamente la collaborazione, in tutto o in parte, oltre che al proprio domicilio, presso le sedi indicate dal committente e corrispondenti a luoghi normalmente frequentati dal prestatore in quanto studente, nonché, in via straordinaria e compatibilmente con le proprie esigenze di studio, recandosi per brevi periodi altrove con rimborso delle spese conseguenti, previamente autorizzate ed effettivamente sostenute.
3. Il corrispettivo orario della collaborazione effettivamente prestata è fissato in £........................... esenti da imposte, da corrispondersi (precisare le scadenze, di norma al completamento della collaborazione) mediante versamento, (precisare le modalità, quali contanti, mandato di pagamento all’istituto cassiere, bonifico bancario su conto corrente, etc); le medesime modalità verranno osservate per gli eventuali rimborsi di spese previsti dall'articolo precedente.
4. La collaborazione è nulla o decade con i relativi effetti nei casi previsti rispettivamente dai commi terzo e quarto dell’articolo uno del regolamento allegato al presente contratto.
5. La risoluzione del presente contratto prima della scadenza e senza alcun’altra conseguenza che quella del pagamento del corrispettivo per le ore di collaborazione effettivamente prestate è possibile nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte del prestatore con preavviso scritto, fatto pervenire a sua cura al committente, di almeno un ventesimo delle ore di collaborazione pattuite;
b) rinuncia da parte del committente con preavviso scritto, fatto pervenire a sua cura al prestatore e non superiore ad un quinto delle ore di collaborazione pattuite;
c) circostanze di forza maggiore sopravvenute che rendano impossibile la prosecuzione della collaborazione, comunicata reciprocamente ove possibile per iscritto;
d) occorrenza di un infortunio al prestatore o verificarsi di un danneggiamento a persone e cose dal medesimo provocato, previa comunicazione scritta del committente fatta pervenire a sua cura o trasmessa con raccomandata al prestatore.
6. Il committente ha provveduto a stipulare in favore del prestatore la seguente polizza di assicurazione contro gli infortuni e a copertura dei rischi civili per danneggiamenti a persone e cose: (precisare la società assicuratrice e gli estremi della polizza).
7. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti per situazioni inerenti la collaborazione, diverse dai casi di nullità e decadenza richiamati dall'articolo quarto del presente contratto, dovrà essere esclusivamente conciliata, senza alcun altro seguito o azione giudiziaria, equitativamente tra il committente e il prestatore con l’eventuale intervento del Direttore Amministrativo dell’Università degli Studi di Udine o suo delegato.
8. Il presente contratto, redatto in carta semplice su una sola facciata di n. (in cifre) fogli per righe venticinque nelle prime (in lettere) pagine e per n. (in cifre) righe in quest’ultima prima delle sottoscrizioni, al quale è allegato e ne costituisce parte integrante il "Regolamento interno di ateneo per i rapporti di collaborazione con studenti", emanato con decreto rettorale n. (in cifre) del .......................... dell’Università degli Studi di Udine, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso per iniziativa ed a spesa della parte che vi ha interesse e viene stipulato, previa attenta lettura, a (precisare se Udine, Pordenone o Gorizia) il (giorno in cifre e, tra parentesi in lettere - mese in lettere - anno in cifre e, tra parentesi, in lettere) mediante le sottoscrizioni delle parti che seguono in tre copie originali, di cui una viene consegnata al prestatore, una seconda viene trattenuta dal committente e la terza viene trasmessa alla Ripartizione Didattica dell’Amministrazione Centrale del predetto ateneo per il controllo e l’anagrafe delle collaborazioni.
Il Committente Il Prestatore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Cod. Civ. dichiaro di accettare e approvare senza riserva alcuna le clausole contenute nei predetti articoli due, tre, quattro, cinque, sei e sette del presente contratto.
Data........................... Il Prestatore
(Far apporre la data e la firma per esteso di pugno del prestatore, che deve anche firmare in ogni pagina il regolamento allegato.)