Regolamento Didattico d'Ateneo (in vigore dal 28 novembre 2023)

Emanato con D.R. n. 1229 del 28.11.2023. - Per completezza di consultazione visionare quanto contenuto nel box ULTERIORI APPROFONDIMENTI sito in basso a sinistra di questa pagina.

TITOLO I - GENERALITA’

Art. 1 - Generalità

1. Il presente Regolamento didattico di Ateneo, di seguito denominato "Regolamento", emanato a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito denominato "Ministero",

a) disciplina l'ordinamento didattico dei corsi di studio svolti dall’Università degli Studi di Udine (di seguito denominata “Università”) per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale e quello degli altri corsi previsti dalla normativa vigente;

b) detta i principi generali e fornisce le direttive cui devono conformarsi: i regolamenti didattici dei corsi di studio, quelli che riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, nonché i regolamenti interni delle strutture didattiche;

c) disciplina gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.

2. Il presente Regolamento, che ha natura di Regolamento generale di Ateneo ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. c), dello Statuto, detta norme relativamente alle materie di cui al comma precedente nel rispetto della normativa riguardante in particolare:

a) gli ordinamenti didattici dei singoli corsi;

b) lo stato giuridico del personale docente e ricercatore;

c) il sistema per l’accreditamento dei corsi, fondato sulla verifica del possesso di specifici requisiti, e per l’assicurazione della qualità delle attività didattiche ai sensi della vigente normativa di legge;

d) la normativa in materia di pubblicità e trasparenza degli atti e dei procedimenti.

Art. 2 - Corsi e titoli di studio

1. L'Università organizza i seguenti corsi diretti al conseguimento di titoli di studio aventi valore legale:

a) laurea (L);

b) laurea magistrale (LM);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR ovvero PhD).

2. L'Università può organizzare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, al termine dei quali rilascia i titoli di:

a) Master di I livello (MU1);

b) Master di II livello (MU2).

3. L'Università può altresì organizzare corsi di «formazione finalizzata e servizi didattici integrativi», al termine dei quali rilascia un attestato di frequenza o di partecipazione, corsi per la formazione insegnanti, nonché altre attività formative consentiti dalla vigente normativa.

Art. 3 - Crediti formativi universitari

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche e formative sono organizzati sulla base di crediti formativi universitari, di seguito denominati "CFU", intesi quali unità di misura dell'impegno nel lavoro di apprendimento - compreso lo studio individuale - richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione delle conoscenze e abilità cui è finalizzata ciascuna delle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

2. La quantità media del lavoro di apprendimento svolto da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 CFU per anno. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costruiti su tale valore definito ai sensi della normativa vigente nel momento di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Un credito formativo universitario corrisponde, per lo studente, a venticinque ore di impegno fra partecipazione ad attività didattiche e studio personale o altre attività formative di tipo individuale, salve variazioni, in aumento o in diminuzione, previste dalla normativa vigente.

4. La frazione dell'impegno orario riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, non può essere inferiore al 50 per cento, tranne nel caso di attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico; il numero delle ore di didattica previste per ciascuna attività formativa è comunque definito dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

5. L’Università può definire limiti minimi e massimi per il numero di ore di didattica corrispondenti a ciascun CFU, eventualmente differenziati in relazione alle diverse forme didattiche di cui all’art. 32.

6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di un esame o di altra forma di verifica del profitto. I Regolamenti didattici dei corsi di studio possono definire criteri per la valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei CFU acquisiti e prevedere eventuali modalità di verifica.

7. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 - Classi dei corsi di studio

1. I corsi di laurea e di laurea magistrale appartengono a una specifica classe, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

2. Qualora l'ordinamento didattico di un corso soddisfi i requisiti di due classi differenti, è possibile istituire il corso come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente indica, al momento dell'immatricolazione, la classe in cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può modificare la sua scelta, ma essa diventa definitiva nel momento in cui lo studente si iscrive all’ultimo anno di corso.

3. Della classe di appartenenza deve essere fatta esplicita menzione nella denominazione del corso e nel titolo di studio, nonché nelle conseguenti certificazioni. I titoli di studio conseguiti al termine di corsi appartenenti alla stessa classe hanno identico valore legale.

4. L'Università può istituire e attivare più corsi di studio appartenenti alla stessa classe, purché le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici si differenzino per almeno 40 CFU, nel caso dei corsi di laurea e per almeno 30 CFU, nel caso dei corsi di laurea magistrale.

5. Tutti i corsi di laurea afferenti alla medesima classe, o gruppi affini di essi, condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU prima della differenziazione dei percorsi formativi. I gruppi di affinità tra corsi di laurea vengono stabiliti con delibera del Senato accademico il quale, sulla base di particolari motivazioni, può prevedere distinti gruppi di affinità all'interno di una stessa classe.

Art. 5 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, definiti ai sensi della vigente normativa, sono compresi negli Allegati A, B, C al presente Regolamento.

2. Gli ordinamenti didattici sono approvati e modificati secondo le procedure previste per l’istituzione dei corsi, di cui all’art. 24.

3. Ogni ordinamento didattico di corso determina:

a) la denominazione;

b) la classe o le classi di appartenenza;

c) il Dipartimento di riferimento;

d) gli obiettivi formativi della classe;

e) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;

f) i risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea;

g) gli sbocchi occupazionali previsti;

h) il quadro generale delle attività formative;

i) i CFU assegnati a ciascuna attività formativa, o a ciascun ambito disciplinare raggruppante uno o più settori scientifico-disciplinari, inquadrate nelle seguenti tipologie: attività qualificanti (di base e caratterizzanti), attività affini o integrative, attività autonomamente scelte dallo studente, attività relative alla prova finale e alla conoscenza di almeno una lingua straniera, altre attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro;

l) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

m)i requisiti e le conoscenze richiesti per l'accesso e le relative modalità di verifica.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientificodisciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

5. Gli ordinamenti didattici sono definiti dall'Università, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

Art. 6 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. Ogni iniziativa didattica è disciplinata, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, da un regolamento didattico di corso di studio che ne specifica gli aspetti organizzativi.

2. Il regolamento didattico del corso di studio, predisposto secondo un regolamento-tipo di Ateneo, e le relative modifiche sono approvati, su proposta del Consiglio di Corso di studio, dal Consiglio del Dipartimento di riferimento, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 20, previo parere della Commissione paritetica docentistudenti e del Consiglio della Scuola interdipartimentale, se istituita. Sono altresì sottoposti all’approvazione del Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti, se richiesto da un altro Dipartimento nell’ambito della procedura di cui all’art. 16, co. 3, o su iniziativa del Rettore.

3. Il regolamento didattico del corso di studio definisce in particolare, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri di docenti e studenti:

a) la denominazione e le caratteristiche dei curricula in cui è eventualmente articolato il corso;

b) le regole di presentazione dei piani di studio individuali di cui al comma 4;

c) le regole su eventuali obblighi di frequenza;

d) le regole per il riconoscimento dei CFU;

e) le procedure per l’ammissione al corso, o per la verifica della preparazione iniziale, o personale;

f) nel caso dei corsi di laurea, le modalità per l’accertamento della conoscenza della lingua inglese (e il relativo livello) e dell’acquisizione di adeguate competenze informatiche;

g) le caratteristiche della prova finale e le modalità di determinazione della relativa votazione;

h) l'elenco dei corsi di insegnamento (di seguito denominati “insegnamenti”) e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascuno di essi o dei moduli in cui siano eventualmente articolati:

  • il settore scientifico-disciplinare;
  • il numero di CFU;
  • il numero di ore di didattica;
  • gli obiettivi formativi specifici;
  • le eventuali propedeuticità;
  • la tipologia delle forme didattiche come definite all’art. 32;
  • le modalità di verifica del profitto degli studenti.

4. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale, comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l’ordinamento didattico del corso di studi dell’anno accademico di immatricolazione.

5. L’Università garantisce l’attribuzione a ciascun insegnamento di un congruo numero intero di crediti formativi, evitando, nel rispetto della vigente normativa, la parcellizzazione delle attività formative. In totale non possono essere previsti esami di profitto, anche eventualmente integrati, ossia relativi a più moduli coordinati, in numero superiore a quello previsto dalla normativa, tenendo conto che possono essere computate come un solo esame le attività autonomamente scelte dallo studente; sono escluse dal computo le prove di conoscenza di cui all’art. 38, co. 5.

TITOLO II – CORSI UNIVERSITARI

Art. 7 - Corsi di laurea

1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e di contenuti scientifici di carattere generale, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche competenze professionali.

2. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 1, è finalizzata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni comunitarie e di legge nazionale e delle esigenze espresse dal mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

3. Per l’ammissione a un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.

4. Lo studente deve inoltre essere in possesso o provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, riguardante conoscenze di base definite dall'ordinamento didattico. L’Università può a tal fine organizzare attività formative propedeutiche anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. L’ordinamento didattico indica altresì le prove o gli altri strumenti con cui effettuare la verifica della preparazione iniziale, con procedure specificate nel Regolamento didattico del corso di studio. Se la verifica non è positiva, l’ammissione al corso non è preclusa; sono tuttavia indicate specifiche attività obbligatorie di recupero o altri obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una soglia minima prefissata.

5. La durata normale del corso di laurea è di tre anni, per un totale di 180 CFU, comprensivi di quelli che devono essere riservati all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell’acquisizione di adeguate competenze informatiche, secondo le modalità definite nel regolamento didattico del corso. Il percorso non può prevedere in totale più di 20 esami di profitto.

6. Lo studente che ha acquisito i crediti relativi alle attività formative previste dal regolamento didattico del corso, compresi quelli relativi alla prova finale, può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.

7. La prova finale, intesa ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, consiste nella discussione davanti a una Commissione di docenti di un elaborato scritto predisposto in modo autonomo sotto la guida di un docente, oppure in una prova scritta, o grafica, o espositiva. Qualora sia previsto dal regolamento didattico di corso e con il consenso del relatore, l’elaborato può essere redatto in una lingua diversa dall'italiano.

Art. 8 - Corsi di laurea magistrale

1. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale, ad eccezione di quelli «a ciclo unico» di cui al co. 5, occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.

3. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto dalla normativa vigente l’accesso a numero programmato, sono comunque stabiliti specifici criteri di accesso che includono in ogni caso il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione, verificata con modalità definite nell’ordinamento e nel Regolamento didattico del corso di studio. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le conoscenze e competenze maturate nel percorso formativo pregresso, individuate di preferenza in termini di CFU acquisiti in determinati settori o gruppi di settori scientifico-disciplinari. Eventuali integrazioni dei requisiti devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

4. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni per un totale di 120 CFU. Il percorso non può prevedere in totale più di 12 esami di profitto.

5. Sono definiti «corsi di laurea magistrale a ciclo unico» i corsi di studio cui si accede con il diploma di scuola
secondaria superiore.

6. La durata normale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico è di 5 o 6 anni per un totale, rispettivamente, di 300 o 360 CFU. Il percorso non può prevedere in totale, fatti salvi i corsi regolati da normative europee, più di 30, se la durata è quinquennale, e 36, se la durata è di sei anni, esami di profitto.

7. Lo studente che ha acquisito i CFU relativi agli insegnamenti e alle altre attività formative, come definiti dal
Regolamento didattico del corso di studio, compresi quelli relativi alla prova finale, può conseguire il titolo
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.

8. La prova finale, intesa ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore e discussa pubblicamente davanti a una Commissione di docenti. Qualora sia previsto dal Regolamento didattico del corso di studio e con il consenso del relatore, la tesi può essere redatta in una lingua diversa dall'italiano.

Art. 9 - Corsi di specializzazione

1. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i corsi di specializzazione possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di normative dell'Unione Europea e hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste per l'esercizio di particolari attività professionali.

2. La durata di un corso di specializzazione e il numero dei CFU necessari per il conseguimento del titolo sono
stabiliti dalla classe di appartenenza, come specificato dall'ordinamento didattico del corso stesso.

3. Il corso può assumere il nome di «Scuola» nel caso in cui ciò sia previsto dalla norma di legge che ne disciplina l'istituzione.

4. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall’Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici.

5. L'ammissione al corso di specializzazione viene effettuata a seguito di concorso pubblico, secondo le
modalità stabilite nell'apposito bando e in conformità alla normativa vigente in materia.

6. La Commissione per l'esame d'ammissione è costituita da non meno di tre professori o ricercatori designati
dal Consiglio del corso o della Scuola ed è nominata dal relativo Coordinatore o Direttore, fatte salve
specifiche norme in materia.

7. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di CFU - previsti dalla classe di appartenenza comprensivi degli insegnamenti, delle altre attività formative e della prova finale - secondo quanto definito dall'ordinamento didattico e dal regolamento didattico del corso di specializzazione.

8. La prova finale consiste nella presentazione di una dissertazione scritta - che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità - discussa pubblicamente davanti a una Commissione di docenti nominata dal Direttore del corso di specializzazione e costituita da un minimo di cinque a un massimo di sette membri effettivi, scelti tra i docenti del corso di specializzazione. I contenuti e i requisiti della prova sono definiti dal Regolamento didattico del corso e da eventuali deliberazioni della struttura didattica competente.

Art. 10 - Corsi di Dottorato di ricerca

1. I corsi di Dottorato di ricerca sono iniziative didattiche a carattere strutturato finalizzate alla formazione di esperti nell'ambito di un particolare settore della ricerca scientifica. Essi hanno una durata non inferiore a tre anni, sono organizzati sulla base di uno specifico ordinamento didattico definito dalla struttura proponente.

2. Per essere ammessi a un Dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto di accordi internazionali.

3. Ai corsi di Dottorato si accede attraverso concorsi pubblici banditi dall'Università, il cui svolgimento è regolato dal relativo bando emesso ai sensi del Regolamento di Ateneo per il Dottorato di ricerca.

4. I corsi di Dottorato di ricerca sono disciplinati dalla normativa vigente e dal relativo Regolamento di Ateneo.

Art. 11 - Corsi di Master universitario

1. Il corso di Master universitario è un corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e
ricorrente, previsto ai sensi della vigente normativa in materia.

2. I titoli di Master si distinguono in:

a) Master di primo livello (MU1);

b) Master di secondo livello (MU2).

3. Titolo di ammissione al Master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al Master di secondo livello è la laurea magistrale.

4. Per conseguire il titolo a conclusione del Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU oltre a quelli previsti per la laurea, o per la laurea magistrale. La durata normale di un corso di Master è non inferiore a un anno.

5. L’attivazione dei Master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 12 - Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione

1. I «corsi di perfezionamento» hanno l'obiettivo di fornire una specifica preparazione in ambiti scientifici e professionali particolari e si caratterizzano per una durata inferiore all'anno, per un numero di CFU inferiore a 60 e per la flessibilità dell’ordinamento. Per l'ammissione ai corsi è previsto il possesso della laurea o della laurea magistrale e l'ordinamento degli studi può prevedere il possesso di una adeguata preparazione iniziale, da verificarsi attraverso opportune prove. A conclusione dei corsi, agli iscritti che abbiano svolto le attività previste dal programma didattico-formativo e abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti nel decreto istitutivo del corso, è rilasciato un attestato finale di frequenza e/o di superamento dell’esame finale, se previsto.

2. I «corsi di aggiornamento» sono iniziative didattiche finalizzate all'aggiornamento in particolari settori culturali e professionali. Essi richiedono il previo conseguimento del diploma di maturità o titolo equivalente, hanno una durata non superiore al biennio, sono organizzati sulla base di un ordinamento didattico specifico e consentono il conseguimento di un attestato di frequenza e/o di superamento dell’esame finale, se previsto.

3. I «corsi di aggiornamento professionale» sono iniziative didattiche istituzionali a carattere flessibile finalizzate all'aggiornamento in particolari settori professionali. Essi richiedono il previo conseguimento della laurea o della laurea magistrale e l'esercizio di un’attività lavorativa. Hanno una durata inferiore all'anno, sono organizzati sulla base di un ordinamento didattico specifico e consentono il conseguimento di un attestato di frequenza e/o di superamento dell’esame finale, se previsto.

4. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono organizzare «corsi di formazione», non rientranti
nelle tipologie di cui ai precedenti commi, per una durata non superiore alle 20 ore.

5. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi e le modalità di progettazione e svolgimento delle relative
attività formative sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 13 - Corsi di preparazione agli esami di stato e ai concorsi pubblici

1. L'Università può attivare corsi di preparazione agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni
e ai concorsi pubblici, in risposta ad esigenze di formazione finalizzata, espresse dagli Ordini professionali e dalle amministrazioni pubbliche.

2. Quando i corsi di cui al presente articolo sono attivati e realizzati per iniziativa dell'Università con la collaborazione degli Ordini professionali o di altri soggetti, i corsi stessi sono disciplinati dal decreto rettorale di attivazione, emanato su proposta dei Dipartimenti competenti. Il decreto definisce i criteri di ammissione al corso e le modalità per il rilascio di eventuali attestati di partecipazione al corso. I rapporti di collaborazione con gli Ordini professionali e con gli altri soggetti a vario titolo coinvolti sono disciplinati da apposite convenzioni.

3. Ove lo si ritenga necessario o anche solo opportuno, per garantire un efficace raccordo didattico, metodologico e organizzativo, può essere costituito un comitato composto da docenti appartenenti alle diverse aree interessate e da rappresentanti dei diversi Ordini professionali.

4. L’Università può collaborare alla realizzazione dei corsi previsti dal presente articolo, ove organizzati da Ordini professionali o da altri soggetti, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni. Nelle ipotesi di cui al presente comma, le convenzioni devono sempre prevedere il rimborso degli oneri sostenuti dall'Università.

Art. 14 - Corsi di abilitazione all’insegnamento

1. Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) è un corso di preparazione all’insegnamento, ad accesso programmato a livello nazionale, organizzato dalle Università in convenzione con le istituzioni scolastiche, alla cui conclusione, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all’insegnamento.

2. Il corso si articola in 60 CFU, corrispondenti in parte ad attività didattiche svolte nell’Università, in parte ad attività di tirocinio svolte presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor.

3. I corsi di TFA sono istituiti su proposta di un Dipartimento, che assume in tale caso la veste di Dipartimento di riferimento, anche in collaborazione tra più Università o tra Università e istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell’ambito di un coordinamento a livello regionale o interregionale.

4. La gestione delle attività è affidata a un Consiglio di corso di TFA, composto dai docenti universitari che nel corso coprono le attività didattiche, dai tutor coordinatori, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici designati dall’ufficio scolastico regionale e da un rappresentante degli studenti tirocinanti eletto dagli iscritti al corso. È possibile istituire Consigli unificati, che riuniscono i componenti e i compiti dei consigli di due o più corsi di TFA. Il Presidente del Consiglio di corso, comune a più corsi nel caso di Consigli unificati, è eletto dai componenti del Consiglio (o dei Consigli unificati) tra i docenti universitari di ruolo; il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Ove lo si ritenga necessario o anche solo opportuno, per garantire un efficace raccordo didattico, metodologico e organizzativo, con particolare riferimento alle attività comuni, può essere costituito un comitato di docenti appartenenti ad aree diverse, designati dai Dipartimenti coinvolti, coordinato da un referente nominato dal Rettore.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Capo I

Strutture e organi della didattica

Art. 15 - Strutture didattiche dell’Università

1. Le strutture di cui l'Università si avvale per le attività didattiche sono:

a) i Dipartimenti;

b) le Scuole interdipartimentali, ove istituite;

c) la Scuola superiore.

2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dallo Statuto, dal Regolamento Generale
di Ateneo e dal presente Regolamento e sono disciplinati dai rispettivi regolamenti interni, predisposti -
relativamente alle strutture di cui alle lettere a) e b) del co. 1 - secondo un regolamento-tipo, approvato dal
Senato accademico.

3. Le strutture di cui al co. 1 svolgono le loro funzioni con il supporto tecnico e amministrativo delle competenti
strutture di servizio dell’Università.

Art. 16 - Dipartimenti

1. Il Dipartimento è la struttura deputata a promuovere e gestire le attività didattiche e formative di Ateneo. In
particolare, è la struttura competente per i corsi di studio, di cui all’art. 2, co. 1, finalizzati al rilascio di titoli aventi valore legale. Ciascun corso di studio afferisce a un Dipartimento di riferimento, individuato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.

2. Per la gestione delle iniziative didattiche di competenza, il Dipartimento di riferimento collabora, ove necessario od opportuno, con altri Dipartimenti (di seguito denominati “Dipartimenti partecipanti”) per assicurare la copertura didattica e i docenti (di seguito denominati “docenti di riferimento”) necessari ai fini dell’accreditamento dei corsi. Per le finalità di cui al presente comma, e comunque ove manchi l’accordo tra due o più Dipartimenti, il Senato accademico promuove il coordinamento tra i Dipartimenti stessi, finalizzato all’ottimale utilizzo didattico dei docenti nel quadro della pianificazione di Ateneo di cui all’art. 22.

3. Le deliberazioni in materia di didattica sono assunte, di norma su proposta del Consiglio di corso di studio, dal Consiglio del Dipartimento di riferimento di ciascun corso. Nell’ipotesi di cui al co. 2 le delibere del Dipartimento di riferimento sono trasmesse ai Dipartimenti partecipanti in tempo utile affinché essi possano dar pervenire eventuali osservazioni agli organi di governo per le opportune valutazioni.

4. Per i corsi di area sanitaria, in considerazione delle specificità di cui all’art. 39 dello Statuto e alla vigente
normativa, gli organi di governo possono stabilire l’afferenza di un corso di studio a più Dipartimenti, indicando tra essi un Dipartimento di riferimento. Ove si verifichi siffatta ipotesi, le deliberazioni relative alla gestione e all’organizzazione didattica devono essere approvate, su proposta del Consiglio di corso di studio, da tutti i Dipartimenti cui il corso afferisce.

5. Sono assunte dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta le delibere concernenti la copertura
dei posti di ricercatore, la chiamata dei professori e la conferma in ruolo, nonché le delibere che la normativa
vigente prevede siano assunte in tale composizione. I rappresentanti degli studenti concorrono alla
formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

6. Alle sedute del Consiglio di Dipartimento assiste senza diritto di voto il responsabile del polo didattico competente, laddove siano discussi argomenti inerenti l’attività didattica.

7. Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto, può essere istituita una Commissione didattica di Dipartimento, con il compito di coordinare le proposte dei Consigli dei corsi di studio di competenza del Dipartimento e di istruire le altre questioni relative alla didattica da sottoporre all’attenzione del Consiglio.

Art. 17 - Scuole interdipartimentali

1. Ai sensi dell’art. 34 dello Statuto, degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale di Ateneo e nel rispetto dei requisiti definiti dal Senato accademico, può essere istituita, tra due o più Dipartimenti affini dal punto di vista disciplinare, una Scuola interdipartimentale con funzioni di coordinamento e razionalizzazione di iniziative didattiche di competenza dei Dipartimenti afferenti, di facilitazione della collaborazione fra di essi, nonché, con riferimento alla Scuola di Medicina, di coordinamento delle funzioni didattiche e di ricerca con quelle assistenziali assegnate ai docenti.

2. Le attribuzioni e i compiti del Presidente e del Consiglio della Scuola interdipartimentale sono definiti, dallo Statuto, dal Regolamento interno della Scuola stessa, approvato, per quanto di competenza, dal Consiglio di ciascuno dei Dipartimenti afferenti.

Art. 18 - Scuola superiore

1. Il funzionamento della Scuola superiore dell’Università, definita nello Statuto di autonomia, è disciplinato da
apposito regolamento interno.

Art. 19 - Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Ai sensi dell’art. 40 dello Statuto, sono istituite Commissioni paritetiche docenti-studenti che svolgono, oltre a quanto previsto dall’art. 31, co. 4, attività di monitoraggio e di supporto alla valutazione e formulano pareri sulle iniziative didattiche di competenza di un Dipartimento o di una Scuola interdipartimentale.

Art. 20 - Consigli di Corso di studio

1. Il Consiglio di corso di studio è l’organo che provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all’assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

2. Spetta al Consiglio di corso di studio:

a) proporre annualmente al Dipartimento di riferimento le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di studio e gli strumenti di programmazione di cui agli artt. 27 e 28; di ciò è data contestuale informazione agli eventuali altri Dipartimenti coinvolti ai sensi dell’art. 16 co. 2 e co. 4;

b) approvare i calendari e gli orari didattici e i programmi degli insegnamenti di cui agli artt. 29-30;

c) approvare i documenti e le relazioni richiesti annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità di cui all’art. 31 e adottare, per quanto di competenza, le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima;

d) decidere sulle istanze concernenti la carriera degli studenti e su altre materie di pertinenza del corso e delegate al Consiglio dalle strutture didattiche competenti;

e) formulare alle strutture competenti eventuali proposte in ordine alla programmazione e all'utilizzo delle risorse.

3. Il Consiglio può nominare al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente
compiti definiti.

4. Il Consiglio di corso di studio, istituito dal Dipartimento di riferimento contestualmente all’attivazione del
corso ai sensi dell’art. 41 dello Statuto, è composto dai docenti di riferimento del corso, dagli altri docenti che coprono a qualunque titolo le attività didattiche ricomprese nell’elenco di cui all’art. 6, co. 3, lett. h), e da una
rappresentanza degli studenti iscritti al corso, eletta secondo le modalità di cui all’art. 11, co. 2, del Regolamento generale di Ateneo. Concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti i docenti che coprono un insegnamento per mutuazione e gli incaricati di insegnamento esterni ai ruoli dell’Università. I rappresentanti degli studenti concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

5. Per i corsi dell’area medica, il Consiglio è composto dai docenti di ruolo che svolgono nel corso attività didattica e da rappresentanze dei docenti non universitari e degli studenti iscritti al corso, secondo quanto previsto dall’art. 11, co. 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

6. Per esigenze organizzative e di coordinamento è possibile istituire Consigli unificati, che riuniscono i componenti e i compiti dei Consigli di due o più corsi di studio fra loro affini o collegati.

7. I componenti del Consiglio eleggono il Coordinatore del corso tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di preferenza tra i docenti di riferimento del corso. Nel caso di Consigli unificati, il Coordinatore può nominare referenti per i singoli Corsi di studio.

8. Spetta al Coordinatore del Corso di studio:

a) convocare e presiedere il Consiglio di corso;

b) promuovere e coordinare gli adempimenti e le azioni di competenza del Consiglio di corso;

c) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di corso inoltrandole, ove previsto, alle strutture e agli uffici competenti;

d) proporre al Direttore del Dipartimento di riferimento del corso la composizione delle commissioni delle prove di verifica di cui al Capo IV del presente Titolo.

9. Per ogni Consiglio di corso di studio può essere istituito un Comitato di indirizzamento composto da docenti
e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla
definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.

Art. 21 - Consigli di Corso di specializzazione o di Scuola di specializzazione

1. Il Consiglio di corso di specializzazione o di Scuola di specializzazione soggiace alle disposizioni di cui all’art. 41 dello Statuto nonché a quanto disposto dall’art. 20 del presente Regolamento per quanto applicabile e fatta comunque eccezione per quanto incompatibile con ciò che è stabilito nei co. 2 e 3.

2. Il Consiglio è composto da tutti i docenti cui sono affidate attività didattiche nel corso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso nella misura indicata dal Regolamento elettorale.

3. Laddove il corso assuma il nome di “Scuola”, il Coordinatore prende il nome di “Direttore” e il suo mandato è di tre anni, rinnovabile.

Capo II

Programmazione, coordinamento e verifica delle attività didattiche e formative

Art. 22 - Pianificazione dell’offerta formativa

1. Nel quadro delle linee di indirizzo della programmazione nazionale del sistema universitario, gli organi di governo dell’Università, tenuto conto della domanda di formazione e delle risorse disponibili, definiscono ogni triennio gli obiettivi strategici delle attività didattiche e ne verificano costantemente il grado di raggiungimento.

2. Con riferimento ai predetti obiettivi, acquisite le valutazioni e le analisi del Nucleo di valutazione e degli altri
organi competenti ad occuparsi della qualità e della sostenibilità dei corsi, nonché gli orientamenti e le eventuali nuove proposte delle strutture didattiche, gli organi di governo approvano annualmente in via preliminare il piano dei corsi da istituire, da attivare e da disattivare, e definiscono le linee guida per la programmazione didattica. Il piano individua altresì gli impegni che i Dipartimenti assumono, anche in concorso fra loro, ai fini della copertura didattica e per assicurare i requisiti necessari dei corsi.

3. Nel rispetto del piano e delle linee guida di cui al co. 2, ciascun Dipartimento avvia annualmente le procedure finalizzate all’istituzione, all’attivazione e alla programmazione didattica dei corsi di competenza.

4. Al fine di garantire il buon esito della programmazione didattica nel rispetto dei tempi previsti, il Consiglio di
amministrazione può, se necessario, provvedere con proprie deliberazioni all’espletamento delle procedure di cui sopra.

Art. 23 - Progettazione delle iniziative didattiche

1. Una nuova iniziativa didattica è proposta da uno o più Dipartimenti, sulla base di un progetto che
comprenda:

a) l’indicazione delle strutture partecipanti, eventualmente anche di altre sedi universitarie, e il loro apporto scientifico, didattico e organizzativo;

b) l’ordinamento del corso;

c) l’analisi della domanda di formazione, in rapporto alle esigenze del mercato del lavoro, alle previsioni occupazionali, nonché alla esistenza di corsi con obiettivi formativi simili nel sistema universitario;

d) l’analisi della compatibilità della proposta con le risorse disponibili e la rispondenza della proposta stessa ai requisiti - didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e della ricerca, di sostenibilità economico-finanziaria - richiesti dalla normativa ai fini dell’accreditamento iniziale;

e) l’indicazione del contributo del corso per il conseguimento degli obiettivi strategici, ovvero della razionalizzazione e qualificazione dell'offerta didattica dell'Università.

2. Per la definizione, in particolare, degli obiettivi formativi specifici, dei profili professionali attesi e degli sbocchi occupazionali previsti sono consultate le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.

Art. 24 - Istituzione e attivazione dei corsi di studio

1. Nel quadro della pianificazione di cui all’art. 22, la proposta di nuova istituzione di un corso di laurea o di laurea magistrale è avanzata da uno o più Dipartimenti o da una Scuola interdipartimentale e approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, acquisita la relazione tecnico-illustrativa del Nucleo di Valutazione ed effettuata la preventiva verifica dei requisiti per l’accreditamento iniziale; contestualmente è individuato il Dipartimento di riferimento ai sensi dell’art. 16, co. 1. La proposta è quindi sottoposta al parere del Comitato regionale di coordinamento.

2. Acquisito il parere favorevole all’istituzione di un corso di studio da parte del Comitato regionale di coordinamento, il relativo ordinamento didattico è approvato dal Senato accademico, previo parere, per quanto di competenza, del Consiglio degli studenti. L'istituzione del corso e la contestuale modifica del Regolamento didattico di Ateneo sono disposte con decreto rettorale successivamente all’approvazione dell’ordinamento didattico da parte del Ministero, ai sensi della vigente normativa.

3. Eventuali modifiche dell'ordinamento didattico di corsi di studio esistenti, proposte dalle strutture didattiche
competenti, sono approvate dal Senato accademico, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, il Consiglio degli studenti e il Consiglio di amministrazione. Esse vengono quindi sottoposte all'approvazione del Ministero e quindi emanate con decreto rettorale.

4. L’attivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale istituito è proposta dal Dipartimento di riferimento, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti. La proposta di cui al presente comma è avanzata dalla Scuola interdipartimentale, ove istituita, previo parere favorevole del Dipartimento di riferimento. L’attivazione è quindi approvata dal Consiglio di amministrazione, acquisiti la relazione favorevole del Nucleo di valutazione e il parere del Senato accademico, nel rispetto dei criteri e requisiti definiti con decreto del Ministro.

5. Nel caso di disattivazione di corsi o di modifiche dell’ordinamento di corsi attivati, l’Università assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi con il conseguimento del relativo titolo secondo gli
ordinamenti didattici previgenti, disciplinando e promuovendo altresì la facoltà per gli studenti stessi di optare per l’iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

6. L'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale è subordinata all'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, secondo criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

7. Analoghe procedure sono previste per l’istituzione e l’attivazione di corsi di specializzazione, fatte salve le
specifiche disposizioni ministeriali vigenti in materia.

Art. 25 - Programmazione degli accessi

1. Oltre ai corsi di studio ad accesso programmato annualmente dal Ministero a livello nazionale, possono essere attivati, con accesso a numero programmato dall’Università, altri corsi di studio per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici, o comunque di posti-studio personalizzati, ovvero l'obbligo del tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere anche presso strutture diverse dall'Università.

2. Sulla base di apposita richiesta formulata dall’Università e corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione, la programmazione degli accessi a livello di Ateneo è autorizzata con decreto del Ministro.

Art. 26 - Programmazione didattica

1. Gli organi di governo dell’Università dettano annualmente linee guida, tempistiche e criteri generali cui le strutture didattiche si attengono per la programmazione didattica. In particolare:

a) il Senato accademico definisce il calendario generale dei periodi didattici e dei periodi di esami;

b) il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, definisce i criteri per la copertura delle attività didattiche.

2. Annualmente, ciascun Dipartimento avvia, definendone tempi e modi, le procedure con cui provvedere, in concorso con i Consigli di corso di studio, e con la Scuola interdipartimentale, se istituita, alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Con riferimento ai corsi di competenza, i Consigli di Dipartimento approvano annualmente, su proposta dei
Consigli di corso di studio, e inoltrano, ove previsto, agli organi di governo:

a) le eventuali modifiche agli ordinamenti didattici e ai Regolamenti didattici dei corsi di studio, di cui agli
artt. 5 e 6;

b) il piano di copertura delle attività didattiche;

c) il Manifesto degli studi.

4. I Consigli di corso di studio approvano:

a) il calendario e l’orario delle attività didattiche;

b) il calendario delle prove d'esame e delle prove finali;

c) i programmi degli insegnamenti.

5. Gli strumenti di programmazione di cui ai commi 3 e 4 sono sottoposti anche al Consiglio della Scuola interdipartimentale, se istituita, e, fatta eccezione per il piano di copertura delle attività didattiche, alla Commissione paritetica docenti-studenti competente. Gli organi destinatari della predetta trasmissione possono formulare pareri e proposte entro date prefissate.

6. Gli strumenti di programmazione didattica possono essere aggiornati in corso d'anno nel caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Art. 27 - Piano di copertura delle attività didattiche

1. Il piano di copertura delle attività didattiche, predisposto secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dei criteri stabiliti dal Consiglio
di amministrazione, individua, in generale per l’intero ciclo didattico da attivare e specificamente per l’anno di
riferimento:

a) i professori e i ricercatori di ruolo cui attribuire la responsabilità delle varie attività didattiche previste dal Regolamento didattico del corso di studio;

b) le attività didattiche che è possibile coprire mediante mutuazione, utilizzando, anche parzialmente, un insegnamento di analogo contenuto attivato presso altro corso di studio dell’Università o anche, nel quadro di apposite convenzioni interateneo, di altra Università;

c) le attività alla cui copertura è necessario provvedere mediante incarichi temporanei, di cui è
contestualmente proposta la tipologia.

2. La mutuazione di cui al precedente co. 1, lettera b), deve essere preventivamente proposta dal Consiglio di corso di studio interessato e approvata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento del corso cui fa capo l’insegnamento attivato.

3. È possibile prevedere lo sdoppiamento di un insegnamento qualora la numerosità degli iscritti superi quella
massima definita dalla normativa per la classe del corso, o comunque dia luogo a condizioni di sovraffollamento delle aule.

4. Verificato il rispetto dei criteri stabiliti, i piani di copertura proposti dai Dipartimenti sono approvati, previo
parere del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione che individua le risorse eventualmente necessarie.

5. Dopo l’approvazione dei piani di copertura i Dipartimenti provvedono ciascuno con riferimento ai corsi di studio di propria competenza e con il supporto delle strutture di servizio, alle procedure necessarie per il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al co. 1, lettera c).

Art. 28 - Manifesto degli studi

1. Il Manifesto degli studi, pubblicato ogni anno entro il termine previsto per l’apertura delle immatricolazioni, è il documento, che l’Università si impegna a rispettare, con il quale viene resa pubblica l’offerta formativa di un determinato anno accademico. Esso regola i rapporti tra l’Università e gli studenti e consta dei Manifesti dei corsi, di cui costituiscono parte integrante le Guide ai corsi, e dell’Avviso aggiuntivo di cui al comma 3.

2. I Manifesti dei corsi sono approvati, su proposta dei Dipartimenti di riferimento di ciascun corso di studio, dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti, e devono riportare:

a) le modalità di accesso degli studenti, nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti didattici dei corsi di studio;

b) le modalità di immatricolazione e di iscrizione;

c) i termini delle iscrizioni alle eventuali prove di ammissione;

d) i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;

e) il piano degli studi di ciascun corso di studio che determina, in particolare con riferimento al ciclo didattico da attivare, la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso, nonché eventuali piani di studio specifici, distribuiti su un numero maggiore di anni, per gli studenti non impegnati a tempo pieno.

3. L’ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovuti dagli studenti è quantificato nell’Avviso
aggiuntivo al Manifesto degli studi, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato
accademico e del Consiglio degli studenti.

Art. 29 - Calendari e orari didattici

1. I Calendari e gli orari didattici sono predisposti dalle strutture di servizio su indicazione dei Consigli di corso di studio, favorendo una efficiente organizzazione dei tempi, che agevoli la frequenza a lezione, lo studio individuale e la regolarità della carriera scolastica degli studenti.

2. Il Calendario delle attività didattiche, pubblicato almeno dieci giorni prima dell’inizio di ciascun periodo didattico, definisce per ciascun insegnamento attivato, l'orario di svolgimento, l’aula, il giorno di inizio delle lezioni, evitando le sovrapposizioni fra gli insegnamenti obbligatori e, per quanto possibile, fra quelli in opzione, previsti in uno stesso anno di ciascun corso o percorso di studio.

3. Il Calendario delle prove d'esame, pubblicato all’inizio dell’anno accademico, indica le modalità e le date per lo svolgimento delle prove conclusive degli esami di profitto, prevedendo per ogni insegnamento almeno sei appelli distribuiti in tre periodi di esami (almeno uno per ciascun periodo) e adeguatamente distanziati uno dall’altro all’interno di ciascun periodo. Nel caso di oggettiva incompatibilità fra la programmazione del numero minimo di sei appelli annuali e il calendario annuale delle lezioni programmato da ciascun Corso di studio e nel rispetto delle altre condizioni sopra enunciate, il numero minimo di appelli può essere ridotto a cinque con delibera del Consiglio di corso.

4. Il calendario delle prove finali per il conseguimento del titolo, pubblicato all’inizio dell’anno accademico, deve prevedere almeno tre appelli opportunamente distribuiti in ciascun anno accademico, almeno uno dei quali collocato nell’anno solare successivo, entro la data del 30 aprile.

Art. 30 - Programmi degli insegnamenti

1. I Programmi degli insegnamenti, predisposti da ciascun docente e pubblicati con congruo anticipo rispetto
all’inizio dell’anno accademico, indicano il numero di CFU, l’eventuale articolazione in moduli, gli obiettivi, i
contenuti, i testi e i materiali di studio, le modalità organizzative delle attività didattiche e del relativo esame di
profitto, la lingua di insegnamento qualora diversa dall’italiano, eventuali propedeuticità.

2. Il Consiglio di corso di studio, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento del singolo docente, coordina la predisposizione dei programmi, verificandone l’omogenea formulazione, la congruità rispetto al numero dei CFU, la coerenza nel caso di corsi integrati o di insegnamenti sdoppiati, la consequenzialità e complementarità di contenuti, mirando a evitare sovrapposizioni all’interno dei percorsi, anche fra corso di laurea e di laurea magistrale.

Art. 31 - Assicurazione della qualità e valutazione delle attività didattiche

1. L'Università adotta, dandone ampia e trasparente informazione, un sistema volto ad assicurare il maggior grado possibile di qualità della didattica e di valutazione interna delle attività didattiche e dei risultati dei processi formativi. Attiva le conseguenti procedure coerentemente con le esigenze e le aspettative dei soggetti interessati al servizio di formazione offerto.

2. Individuati i punti di forza e le aree da migliorare, gli organi di governo definiscono, nell’ambito della programmazione triennale di cui all’art. 22, obiettivi strategici di miglioramento della qualità della didattica e dei relativi servizi e adottano, con il concorso del Nucleo di valutazione e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti, idonei indicatori e metodologie di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi.

3. Aspetti costantemente soggetti a monitoraggio, al fine di verificare l’adeguatezza e l’efficacia del servizio di
formazione offerto, sono in particolare: la domanda di formazione e l’attrattività dei corsi, l’adeguatezza degli obiettivi e del progetto formativo, il livello di preparazione degli studenti in ingresso e i risultati dell’apprendimento, le modalità delle prove di verifica, la regolarità delle carriere studentesche, l’opinione degli studenti, dei laureati e dei docenti sull’organizzazione dei corsi, sulle strutture disponibili e sui servizi di supporto, la collocazione nel mondo del lavoro e la prosecuzione degli studi in altri corsi di studio da parte dei laureati.

4. Relazioni annuali sui risultati del monitoraggio e delle rilevazioni di cui al co. 3, nonché degli esiti di eventuali
interventi migliorativi, contenenti proposte per ulteriori azioni di miglioramento, sono predisposte, con l'assistenza dei servizi di valutazione dell'Università, dal Nucleo di valutazione, dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti e dal Consiglio di corso di studio, a cura del Coordinatore. Il Consiglio di corso sovraintende altresì, con il supporto delle strutture di servizio alla didattica, alla predisposizione e all’aggiornamento della documentazione di sintesi finalizzata alla corretta comunicazione delle caratteristiche e delle attività del corso agli studenti e ai soggetti interessati e legittimati a chiederle e ottenerle.

Capo III

Attività didattiche

Art. 32 - Attività formative, forme e modalità didattiche

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano gli insegnamenti e le altre attività formative, finalizzati ad assicurare la formazione culturale, scientifica e professionale degli studenti. Gli insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, anche assegnati a docenti diversi, ma comunque nella responsabilità di un unico docente (corsi integrati), fanno riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari e prevedono un esame di profitto conclusivo.

2. Gli insegnamenti e le altre attività formative di cui al comma precedente possono comportare diverse forme di svolgimento e di interazione didattica fra docenti e studenti fra cui in particolare:

a) lezioni frontali, a prevalente carattere teorico e metodologico;

b) esercitazioni, con le quali si sviluppano esemplificazioni ed applicazioni dei principi e dei metodi presentati, finalizzate a chiarire i contenuti delle lezioni;

c) seminari didattici, ovvero incontri in cui sono presentati, discussi ed approfonditi specifici temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente;

d) laboratori, che prevedono attività svolte autonomamente dagli studenti sotto la supervisione di un docente;

e) attività didattiche svolte in gruppi di studenti di dimensioni ridotte;

f) visite ed esperienze sul campo;

g) tirocini formativi e di orientamento, che consistono in periodi di inserimento operativo dello studente, sotto la supervisione di un docente dell’Università che funge da tutor, in una struttura produttiva, di ricerca, di servizio, professionale o amministrativa, interna o esterna all’Università, finalizzati a sviluppare la capacità di applicare le conoscenze e le abilità apprese, e sono realizzati ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

h) relazioni, progetti e tesi;

i) attività di studio individuale e di autoapprendimento.

3. Ai sensi dell’art. 43, co. 4, dello Statuto, l’Università promuove la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e l’internazionalizzazione dei corsi di studi con particolare riguardo per:

a) lo svolgimento in una lingua straniera di singole attività didattiche o di tutte le attività didattiche di un corso di studio, con priorità per quelli di laurea magistrale e di dottorato;

b) l’adozione di modalità tecniche atte a favorire la partecipazione a distanza da parte di studenti con limitate possibilità di frequenza, fra cui anche gli studenti a tempo parziale, o nell’ambito di corsi organizzati su più sedi o in convenzione con altri Atenei, quali la trasmissione di lezioni a distanza, la gestione di attività didattiche interattive in rete, la diffusione di strumenti multimediali a supporto dello studio individuale;

c) l’adozione di altre misure e modalità didattiche appositamente rivolte agli studenti non impegnati a tempo pieno, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, quali la predisposizione di piani di studio articolati su un numero maggiore di anni rispetto alla durata normale, l’organizzazione di corsi in particolari orari compatibili o di corsi intensivi concentrati in particolari periodi dell'anno, del mese o della settimana.

Art. 33 - Compiti didattici dei docenti

1. Ai soli fini del presente Capo, sono docenti dell’Università, deputati a svolgere le attività di cui all’art. 32, i
professori e i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato, i soggetti esterni ai ruoli dell’Università cui siano conferiti carichi o incarichi di insegnamento.

2. I compiti e i carichi didattici dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato sono disciplinati dalla vigente normativa di legge. Essi comprendono:

a) svolgimento delle attività di didattica, previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio;

b) assistenza agli studenti, anche per il chiarimento di contenuti teorici delle lezioni, per lo svolgimento dei relativi esercizi e problemi e per la stesura di elaborati e tesi per la prova finale;

c) accertamento del profitto degli studenti;

d) attività di orientamento e tutorato;

e) assolvimento di compiti organizzativi interni e partecipazione alle sedute degli organi collegiali connessi con la didattica.

3. I compiti didattici attribuiti ai docenti esterni ai ruoli dell’Università e ai ricercatori a tempo determinato sono
definiti nell’atto che regola il loro rapporto con l’Università.

4. I docenti svolgono personalmente ogni attività loro attribuita per il numero di ore previsto dal regolamento
didattico del corso di studio, fatta salva la possibilità di invitare esperti per attività da svolgersi comunque in
compresenza.

5. Il numero delle ore settimanali di insegnamento e la loro distribuzione sono determinati nel Calendario di cui all’art. 29, co. 2, in relazione a esigenze di efficacia didattica e di funzionalità organizzativa, evitando di programmare un eccessivo carico giornaliero di ore di lezione frontale di uno stesso insegnamento.

6. I compiti di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono svolti in particolare nell’ambito dell’orario di ricevimento degli studenti, assicurato da ciascun docente con regolarità durante l’anno accademico, in orari resi noti per via telematica a cura del docente stesso. Il docente può altresì rendersi disponibile su appuntamento o fornire assistenza diretta agli studenti con mezzi telematici.

7. Fatto salvo quanto disposto dalla disciplina prevista per i docenti a tempo definito, i docenti possono assentarsi dalle attività didattiche per cause di forza maggiore, motivi di salute o per impegni scientifici e istituzionali. Le ore di attività non svolte devono essere recuperate, se necessario rimodulando l’orario delle lezioni con il supporto delle strutture di servizio. Delle assenze di durata superiore alla settimana devono essere informati il Coordinatore del corso e il Direttore del Dipartimento di riferimento, che in caso di necessità avviano le procedure necessarie per la sostituzione.

8. Per ogni insegnamento o modulo il docente titolare compila regolarmente il relativo registro, annotando il giorno, l’ora e gli argomenti delle lezioni. Entro trenta giorni dalla conclusione del periodo didattico, il docente inoltra il registro completato e sottoscritto al Direttore del Dipartimento di riferimento del corso cui l’insegnamento fa capo. Il Direttore provvede agli adempimenti di competenza di concerto con le strutture di servizio.

9. I docenti sono tenuti a registrare la presenza degli studenti a lezione nei casi in cui sia prevista la frequenza
obbligatoria.

Art. 34 – Orientamento e tutorato

1. Attività di orientamento e tutorato, finalizzate a rendere lo studente consapevole e attivamente partecipe dell’intero processo formativo, dalla scelta del corso di studio fino all’inserimento lavorativo, rientrano fra i compiti dei docenti di ruolo ai sensi dell’art. 4, co. 2, dello Statuto e della normativa vigente. Essi le svolgono nel quadro di un servizio coordinato e organizzato da apposita struttura dell’Università, in raccordo con le strutture didattiche, secondo un piano annuale approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. Alle attività possono partecipare anche collaboratori didattico-amministrativi e studenti appositamente selezionati e formati.

2. L'orientamento in entrata è organizzato, in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria e prevede attività sia informative sia formative, quali presentazioni, incontri didattico-orientativi, corsi propedeutici alle prove di accesso all’università.

3. Il tutorato è finalizzato a orientare gli studenti in itinere, guidando il processo di crescita culturale e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua attività di studio, anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli; le attività sono disciplinate da apposito regolamento interno previsto dall'art. 45 dello Statuto.

4. L’orientamento in uscita prevede attività organizzate anche in convenzione con soggetti esterni, mirate all’accompagnamento dei laureati nel mondo produttivo; i docenti vi contribuiscono attraverso l’opera di contatto e comunicazione con le imprese e le istituzioni, sviluppata anche in qualità di tutor di tirocinio.

Capo IV

Verifica della preparazione e del profitto degli studenti

Art. 35 - Verifica della preparazione iniziale

1. La preparazione iniziale richiesta per l’accesso ai corsi di laurea, di cui all’art. 7, co. 4, è verificata all’inizio del primo anno di corso mediante prove o con altre modalità specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e riportate nel Manifesto degli studi. All’organizzazione della verifica provvedono i Consigli dei corsi di studio, eventualmente in raccordo fra loro, o i Consigli delle Scuole interdipartimentali, ove istituite. I Consigli di corso indicano altresì le attività di recupero da frequentare o altri obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso in caso di esito non positivo della verifica. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere l’impossibilità di compiere ulteriori atti di carriera per gli studenti che non abbiano assolto tali obblighi aggiuntivi.

2. L’adeguatezza della personale preparazione richiesta per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale è verificata, prima dell’iscrizione, con modalità specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e riportate nel Manifesto degli studi. All’organizzazione della verifica provvedono i Consigli dei corsi di studio.

Art. 36 - Ammissione ai corsi ad accesso programmato

1. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato di cui all’art. 25 è disposta dall'Università previo superamento di apposite prove o procedure di selezione disciplinate dalla vigente normativa e dalle disposizioni ministeriali di attuazione. Le modalità di svolgimento e di partecipazione alle prove o alle procedure sono definite nel Manifesto degli studi, che funge da bando, pubblicato almeno sessanta giorni prima delle prove. L’organizzazione delle prove o delle procedure compete ai Consigli di corso di studio, che possono anche decidere di affidarla a qualificati enti esterni.

2. La Commissione per le prove di ammissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento di ciascun corso, su proposta del Coordinatore del corso stesso; essa va nominata anche qualora l’organizzazione delle prove di ammissione sia affidata a enti esterni, salva la possibilità di designare, in alternativa, un docente referente.

3. Nel caso di corsi di primo livello ad accesso programmato, le prove di ammissione svolgono anche la funzione di prove di verifica della preparazione iniziale; gli obblighi formativi aggiuntivi assegnati agli studenti ammessi al corso con un punteggio inferiore a un minimo prefissato, sono indicati dai Consigli di corso.

Art. 37 - Riconoscimento di crediti

1. All’atto dell’iscrizione o in un momento successivo, possono essere riconosciuti, ai fini della carriera dello studente, CFU già maturati in precedenti percorsi universitari. Il riconoscimento totale o parziale, previa valutazione della congruenza quantitativa e dei contenuti, compete al Consiglio di corso di studio, secondo criteri e modalità definiti dal regolamento didattico del corso di studio, nel rispetto di eventuali linee comuni di Ateneo definite dal Senato accademico. È possibile subordinare l’efficacia del riconoscimento al superamento di una prova integrativa.

2. È assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già acquisiti in caso di trasferimento da altra Università, passaggio da altro corso di studio, svolgimento di periodi di studio o tirocinio presso altro Ateneo italiano o straniero nell’ambito di appositi accordi o convenzioni; il mancato riconoscimento di CFU deve essere adeguatamente motivato. In particolare, la quota dei CFU relativi al medesimo settore scientificodisciplinare riconosciuti non può essere inferiore al cinquanta per cento in caso di trasferimento o passaggio tra corsi di laurea appartenenti alla stessa classe.

3. Valutata eventualmente la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, possono essere riconosciuti CFU anche a soggetti che abbiano interrotto percorsi universitari o che abbiano già conseguito un titolo di studio universitario e chiedano, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi. In quest’ultimo caso, i regolamenti didattici dei corsi di studio possono definire limiti alla quota dei CFU riconoscibili; non possono comunque essere riconosciuti, ai fini dell’abbreviazione del corso di laurea magistrale, CFU acquisiti come necessari per il conseguimento del titolo di laurea che costituisce requisito curriculare per l’accesso.

4. Possono essere riconosciuti CFU ai fini della carriera dello studente anche a fronte di conoscenze e abilità
professionali, linguistiche o informatiche, documentate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato per ogni corso di studio nell’ordinamento didattico nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Art. 38 – Verifica e valutazione del profitto

1. Il profitto individuale, ovvero il conseguimento da parte degli studenti degli obiettivi definiti per ciascuna attività formativa, è verificato e valutato dai docenti con modalità, previste dal regolamento didattico del corso di studio e indicate nei programmi degli insegnamenti e specificate all’inizio dei corsi, che assicurino l’oggettività, l’equità e la trasparenza della valutazione.

2. Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, lo studente provvede a iscriversi, esclusivamente per via telematica, agli appelli degli esami relativi agli insegnamenti inseriti nel proprio piano di studio, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e acquisita l’attestazione di frequenza ove richiesta. La data di un appello d’esame non può essere anticipata; può essere posticipata, solo per gravi motivi, previo avviso agli studenti, con mezzi telematici, col maggiore anticipo possibile. Gli adempimenti e i requisiti necessari per l’ammissione agli esami di profitto sono specificati nel regolamento sulle procedure concernenti gli studenti di cui all’art. 1, co. 1, lett. c).

3. La verifica conclusiva del profitto relativa a un’attività formativa comporta una o più prove scritte, grafiche, orali o pratiche, svolte pubblicamente, il cui andamento determina la valutazione. Lo studente ha diritto di prendere visione delle proprie prove scritte e dei propri elaborati corretti dal docente.

4. Fatti salvi i casi di cui al comma 5, la valutazione del profitto è espressa mediante votazioni in trentesimi. L’esame è superato, con la conseguente acquisizione dei relativi CFU, se lo studente ottiene una votazione non inferiore a 18/30. Ove egli ottenga il voto massimo, può essere concessa la distinzione della lode.

5. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere per determinate attività formative, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, una prova di conoscenza che non comporta una votazione e si conclude con un giudizio di approvazione o non approvazione.

6. Il docente può prevedere prove parziali, relative a singoli segmenti o parti modulari di un’attività formativa, del cui esito tener conto nella valutazione finale. È altresì possibile tener conto nella valutazione finale, con modalità chiaramente precisate, dell’esito relativo a compiti o lavori assegnati allo studente durante il corso.

7. Nel caso di corsi integrati, costituiti da più moduli assegnati a docenti diversi, la valutazione deve essere in ogni caso complessiva e coordinata a cura del responsabile dell’insegnamento, evitando la moltiplicazione delle prove.

8. In relazione a particolari, gravi e comprovate esigenze, giudicate tali dal Rettore o da un suo delegato, e solamente ove vengano assicurate adeguate garanzie di trasparenza e di contraddittorio fra docente e studente, possono essere svolte prove d’esame mediante lo strumento della videoconferenza.

Art. 39 - Commissioni e verbalizzazione degli esami di profitto

1. La Commissione d’esame, nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del Coordinatore del corso di studio, è costituita da almeno due membri, fra cui il responsabile dell’insegnamento, che la presiede. Ne possono fare parte docenti del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini e cultori della materia, di cui all’art. 7, co. 1, dello Statuto, nominati per un triennio dal Consiglio del Dipartimento di riferimento ai sensi della normativa vigente. Il Presidente stabilisce se i membri della Commissione possano operare anche disgiuntamente; la responsabilità della valutazione è in ogni caso collegiale. Nel caso di corsi integrati, tutti i docenti titolari dei moduli fanno parte della Commissione e partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente.

2. L’esito dell’esame è comunicato nel minor tempo possibile e comunque in tempo utile e congruo perché lo studente possa iscriversi all’appello successivo. Quali che siano le modalità di svolgimento della prova d’esame, allo studente è data la possibilità di rifiutare l’esito.

3. La verbalizzazione finale è effettuata a cura del presidente della Commissione d’esame. Gli esiti rifiutati non vengono verbalizzati e non hanno conseguenze per il curriculum dello studente. Gli esiti negativi non sono verbalizzati, a meno che lo studente interessato non lo richieda espressamente al Presidente della Commissione. Non è ammessa la ripetizione all’interno dello stesso corso di studio, di un esame già superato e verbalizzato, salvo nel caso in cui il Regolamento didattico del corso preveda e disciplini la possibilità di iterare insegnamenti con programmi diversi. Gli esiti delle prove parziali di cui al comma 3 sono verbalizzati provvisoriamente, in attesa dell’esito della prova conclusiva di esame.

4. Qualora debba ancora sostenere un esame relativo a un insegnamento inserito nel proprio piano di studio in un anno precedente e in seguito disattivato, uno studente ha diritto, per i successivi cinque anni, a sostenere l’esame con una Commissione appositamente nominata.

Art. 40 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Per il conseguimento del titolo di laurea e di laurea magistrale, lo studente deve superare le rispettive prove
finali di cui agli artt. 7, co. 7, e 8, co. 8. Esse vertono su contenuti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di studio, anche riferibili a discipline non comprese nel piano di studio dello studente. Nel caso la prova preveda la presentazione di elaborati o tesi, il relatore deve essere, al momento dell’assegnazione, docente di ruolo nell’Università di Udine o responsabile di un insegnamento dell’Università.

2. Per essere ammesso a sostenere la prova finale lo studente presenta, entro termini definiti dal Senato accademico, domanda al Rettore, che per giustificati motivi, può accogliere anche domande presentate oltre detti termini. La tesi o l’elaborato, ove previsti, sono consegnati agli uffici competenti, entro i termini stabiliti dal Senato accademico. In relazione alla disponibilità di adeguate modalità tecniche sarà anche possibile prevedere la consegna in formato digitale. Gli adempimenti e i requisiti necessari per l‘ammissione alla prova finale sono specificati nel regolamento sulle procedure concernenti gli studenti di cui all’art. 1, co. 1, lett. c).

3. La prova finale è pubblica. La valutazione dipende dall’andamento della prova stessa e, in particolare, qualora la prova consista nella discussione di tesi o elaborati, dal giudizio dato dalla Commissione su di essi. La votazione finale con cui è conferito il titolo di studio è determinata, a partire dalla media, ponderata in relazione ai CFU assegnati a ciascuna attività formativa, delle votazioni ottenute negli esami e tenendo conto del curriculum complessivo dello studente. Le modalità di svolgimento della prova e di determinazione della votazione finale sono ulteriormente precisate nei regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto di linee comuni stabilite dal Senato accademico.

4. La valutazione è espressa mediante una votazione in centodecimi. La prova è superata e lo studente consegue il titolo se ottiene una votazione di almeno 66/110. Ove egli ottenga il voto massimo, la Commissione di laurea, all’unanimità, può concedere la distinzione della lode.

5. In relazione a particolari, gravi e comprovate esigenze, giudicate tali dal Rettore o da un suo delegato, e solamente ove vengano assicurate adeguate garanzie di trasparenza e di contraddittorio fra i componenti della Commissione e il laureando, possono essere svolte prove finali mediante lo strumento della videoconferenza.

Art. 41 - Commissioni e verbalizzazioni delle prove finali

1. Le Commissioni delle prove finali di laurea e di laurea magistrale, nominate, su proposta del Coordinatore del corso, dal Direttore del Dipartimento di riferimento o dal Presidente della Scuola, ove istituita, sono composte, rispettivamente, da almeno tre e da almeno cinque membri effettivi, corrispondenti al numero minimo richiesto per la validità di ciascuna prova. Per ogni Commissione devono essere previsti almeno due supplenti, che sostituiscono i membri effettivi solo in caso di assenza giustificata.

2. La Commissione è composta:

a) dai relatori delle tesi o degli elaborati, ove previsti, che devono essere presenti durante la discussione delle tesi di cui sono responsabili. In caso di assenza per gravi e comprovati motivi, il relatore deve far pervenire un giudizio scritto alla Commissione;

b) da eventuali altri docenti componenti del Consiglio di corso di studio, e all’occorrenza da altri docenti
dell’Università.

3. Possono altresì essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto docenti di altre università italiane o straniere o esperti esterni con particolari competenze.

4. La maggioranza della Commissione deve essere, in ogni caso, rappresentata, durante lo svolgimento di ciascuna prova, da docenti di ruolo. Il Presidente, individuato nell'atto di nomina, deve essere un professore di ruolo ed è sostituito, in caso di impedimento, dal docente più anziano in ruolo.

5. Per i corsi di laurea delle classi delle professioni sanitarie, la Commissione per la prova finale comprende anche due membri designati dal Collegio professionale, ai quali compete di contribuire alla valutazione dell'idoneità professionale, nonché, al fine di sovrintendere alla regolarità della prova, esperti inviati dai Ministeri competenti.

6. Il verbale dell’esame attestante il conseguimento del titolo da parte del singolo candidato è firmato dai membri della Commissione presenti a ciascuna prova e a conclusione di ogni seduta deve essere consegnato agli uffici, sotto la responsabilità del Presidente.

7. Le tesi di laurea magistrale sono depositate presso l'archivio di Ateneo e, salvo espresso diniego sottoscritto
dall'autore, rese disponibili a quanti siano interessati, eventualmente anche online, con idonee modalità tecniche.

Capo IV

Titoli accademici

Art. 42 - Rilascio e certificazione dei titoli di studio

1. I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall'Università vengono rilasciati, in nome della legge, dal Rettore.

2. Il diploma, recante le firme, anche riprodotte tecnicamente, del Rettore e del Direttore generale o di loro delegati in carica al momento del rilascio, riporta la denominazione del titolo conseguito, la classe, se prevista, e la data di conseguimento. Non è indicata la votazione finale, né altri dati relativi alla carriera universitaria, ma si fa menzione della lode, qualora questa sia stata concessa.

3. Il diploma di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è rilasciato in originale. Come supplemento al diploma l'Università rilascia, ai sensi della vigente normativa, un certificato, redatto in italiano e in inglese, che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

4. L’Università può conferire titoli di laurea magistrale e di dottorato di ricerca “ad honorem”, nel rispetto della
normativa vigente. Il conferimento è deliberato dal Senato accademico a maggioranza di due terzi, su proposta del Dipartimento di riferimento del corso cui il titolo si riferisce, deliberata anch’essa a maggioranza di due terzi, e successivamente approvato dal Ministero. Il Direttore del Dipartimento proponente nomina la Commissione di laurea magistrale composta secondo quanto previsto dall’art. 41, commi 1 e 2.

Art. 43 - Rilascio di titoli di studio congiunti

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'Università può rilasciare i titoli di studio disciplinati dal presente Regolamento anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni, approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione su proposta del Dipartimento di riferimento del corso in questione.

2. Tali convenzioni individuano i percorsi formativi interessati e le risorse di docenza e strutturali disponibili anche con riferimento ai requisiti di accreditamento dei corsi. Esse definiscono inoltre le sedi di svolgimento, le modalità dell’organizzazione didattica e delle procedure amministrative, incluse quelle riguardanti le carriere degli studenti.

3. L’attivazione di corsi a titolo congiunto deve rispondere a obiettivi di internazionalizzazione dell’offerta didattica, di rafforzamento qualitativo dei percorsi formativi, di razionalizzazione nell’impiego delle risorse.

4. Il titolo viene conferito dalle università convenzionate e rilasciato in nome della legge congiuntamente dai rispettivi Rettori.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 - Disposizioni transitorie

1. Fino all’approvazione di apposito regolamento che disciplini le procedure relative alle carriere degli studenti, di cui all’art. 1, co. 1, lett. c, restano in vigore le disposizioni del previgente Regolamento didattico di Ateneo (approvato con D.R n. 301 del 13.5.2008), limitatamente agli articoli (da 132 a 177), concernenti le carriere studentesche e il diritto allo studio, per le sole parti in cui non risultino incompatibili con il presente Regolamento.

2. Gli ordinamenti didattici in vigore alla data di emanazione del presente Regolamento, contenuti rispettivamente negli Allegati A, B e C al previgente Regolamento didattico, rimangono in vigore sino alla loro progressiva sostituzione, secondo le procedure definite all’art. 24.

Art. 45 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data indicata nel Decreto rettorale di emanazione.