Regolamento per la gestione del patrimonio
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale e contabile delle attività e delle passività che concorrono alla formazione del patrimonio dell'Università, secondo quanto previsto dall'art. 48, quarto comma, del Regolamento Generale di Amministrazione, Contabilità e Finanza, di seguito denominato "Regolamento d'amministrazione", dell'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università".
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure e le responsabilità di gestione del patrimonio dell'Università, con esclusione di quelle riguardanti le Aziende, per le quali valgono discipline specifiche, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12, comma secondo.
Art. 2 - Finalità
1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate alla costruzione di un sistema di registrazioni inventariali e contabili e alla attuazione di un sistema di attribuzioni di responsabilità e di controlli che si pongono i seguenti fini:
a) il costante controllo della consistenza del patrimonio;
b) la vigilanza sulle modalità di utilizzazione, custodia e conservazione dei beni facenti parte del patrimonio;
c) la redazione di un conto del patrimonio;
d) la costruzione di un sistema di misure della produttività dell'Università e delle sue strutture in funzione delle risorse patrimoniali impiegate nella produzione dei servizi universitari;
e) la costruzione di un sistema di flussi informativi gestiti nell'ambito del Sistema Informativo d'Ateneo di cui all'art. 113 del Regolamento d'Amministrazione.
2. Le scritture patrimoniali sono costituite dalle seguenti evidenze documentarie:
a) inventario generale (All. B);
b) inventario di struttura (All. B);
c) registro dei movimenti (All. E);
d) conto patrimoniale generale (All. C);
e) conto patrimoniale di struttura (All. C).
Art. 3 - Patrimonio
1. Il patrimonio è costituito dal complesso delle attività e dalle passività reali e finanziarie di cui dispone l'Università al fine di perseguire i propri compiti istituzionali. Le attività al netto delle passività rappresentano il patrimonio netto dell'Università.
2. Le attività sono costituite da:
A. Immobilizzazioni
A.1. Beni immobili
A.2. Beni mobili
A.3. Beni immateriali
A.4. Immobilizzazioni immateriali
A.5. Immobilizzazioni finanziarie
B. Crediti
C. Fondo di cassa
3. Le passività sono costituite da:
A. Mutui
B. Debiti vari
4. Le differenze tra attività e passività costituiscono il patrimonio netto.
5. Tali classi di attività e passività si suddividono in sottoclassi e categorie definite secondo la natura e la destinazione dei vari elementi patrimoniali classificati sulla base del sistema di classificazione e di definizione esposto nell'Allegato A.
Art. 4 - Consegnatari
1. La custodia, la conservazione e la utilizzazione dei beni immobili e mobili inventariati è affidata ad agenti responsabili costituiti da:
a) Consegnatari;
b) Subconsegnatari.
2. Il consegnatario dei beni assegnati all'Amministrazione centrale o ad un Centro di gestione o ad un Centro di spesa è coadiuvato da subconsegnatari che assumono la responsabilità dei beni di competenza della struttura costituiti da parti del patrimonio immobiliare o da beni mobili contenuti in spazi affidati alla loro custodia. I subconsegnatari dei beni in uso dell'Amministrazione centrale sono individuati con provvedimento del Direttore amministrativo, mentre i subconsegnatari dei Centri di gestione e dei Centri di spesa coincidono con i soggetti cui è stato affidato l'uso e quindi il controllo di specifici spazi costituiti da uno o più vani. Nel caso di vani occupati da più soggetti il subconsegnatario è rappresentato dal tecnico o amministrativo di qualifica più elevata o dal docente o ricercatore di maggiore anzianità di servizio.
3. Il consegnatario dei beni assegnati ad un Centro di gestione ordinario e ad un Centro di spesa è rappresentato dal Direttore del Centro stesso. I consegnatari dei beni dell'Amministrazione centrale sono rappresentati da dirigenti, vicedirigenti o equiparati o da funzionari. I beni bibliografici e le attrezzature assegnate ad un Centro di servizi interdipartimentale o interfacoltà sono dati in consegna al Direttore del Centro, ancorché rimangano iscritti nell'inventario delle singole strutture che hanno provveduto all'acquisto direttamente o con proprio finanziamento. I consegnatari dei beni in uso dell'Amministrazione centrale sono individuati con provvedimento del Direttore amministrativo. Il consegnatario è affiancato da un sostituto che gli subentra in caso di impedimento o assenza.
4. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni. Egli ha l'obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengano trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari. Il consegnatario deve in particolare curare che vengano correttamente e tempestivamente svolte le seguenti operazioni:
a) la tenuta dei registri inventariali;
b) la redazione e sottoscrizione dei buoni di carico per l'introduzione dei beni inventariati e dei buoni di scarico per la cancellazione dei beni inventariati;
c) la applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile;
d) la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all'interno del vano stesso;
e) la rivalutazione dei beni inventariati, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione centrale;
f) i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti;
g) la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari;
h) la ricognizione con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno dei beni iscritti in inventario e relativa segnalazione ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale di eventuali smarrimenti, deterioramenti o anomalie.
5. Il subconsegnatario deve provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla sua responsabilità. Egli assume i seguenti compiti:
a) la conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il suo controllo;
b) il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri subconsegnatari;
c) la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti stabilmente in spazi affidati ad altri subconsegnatari;
d) la richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti;
e) la denuncia al consegnatario o, in caso di urgenza, direttamente agli uffici responsabili, di eventi dannosi fortuiti o volontari.
6. La consegna avviene all'atto della nomina del consegnatario e successivamente con la sottoscrizione del buono di carico. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna avviene in base ad un verbale redatto in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve con l'assistenza del Direttore amministrativo o di un suo delegato. Il verbale è redatto in triplice esemplare, di cui uno è conservato presso il competente ufficio dell'Amministrazione centrale, il secondo presso il consegnatario e il terzo posto a disposizione del consegnatario cessante.
7. I beni immobili di proprietà o in uso dell'Università sono dati in consegna a dirigenti ed equiparati o a funzionari per gli immobili o le parti di immobile assegnati all'Amministrazione centrale e ai Direttori dei Centri di gestione ordinari e dei Centri di spesa per gli immobili o le parti di immobile assegnati a tali strutture.
8. I mezzi di trasporto soggetti a pubblica registrazione sono intestati a cura dell'Amministrazione centrale all'"Università degli Studi di Udine". Il consegnatario è rappresentato dal responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione centrale o dal Direttore del Centro di gestione ordinario o del Centro di spesa competente. Il consegnatario è responsabile della correttezza dell'uso, dell'eventuale utilizzo da parte di soggetti diversi, delle manutenzioni, della registrazione dei consumi e dei percorsi effettuati secondo quanto previsto dall'art. 49, comma quarto, del Regolamento d'Amministrazione. Qualora il mezzo di trasporto sia affidato ad un conducente diverso dal consegnatario, questo assume il ruolo e la responsabilità di subconsegnatario, con tutte le conseguenti responsabilità. Qualora il conducente non abbia un rapporto di lavoro dipendente con l'Università, egli deve essere autorizzato per iscritto dal consegnatario ad utilizzare il mezzo di trasporto.
9. I beni mobili di proprietà o in uso dell'Università sono dati in consegna ad un consegnatario secondo quanto previsto dal comma secondo del presente articolo. In via eccezionale il Consiglio del Centro di gestione ordinario o del Centro di spesa può deliberare l'individuazione del consegnatario in soggetto diverso da quello del Direttore della struttura. La nomina ha effetto solo dal momento della comunicazione del nominativo ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.
10. I beni mobili agevolmente rimovibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, calcolatori portatili, telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di riproduzione o di proiezione, sono dati in consegna a dirigenti o equiparati o a funzionari qualora attribuiti all'Amministrazione centrale, e ai Direttori dei Centri di gestione ordinari o dei Centri di spesa qualora utilizzati da tali strutture. Qualora tali beni siano utilizzati in via permanente o temporanea da soggetto diverso dal consegnatario, l'utilizzatore assume il ruolo e la responsabilità di subconsegnatario, con tutte le conseguenti responsabilità. Qualora l'utilizzatore non abbia un rapporto di lavoro dipendente con l'Università, egli deve essere autorizzato per iscritto dal consegnatario ad utilizzare il bene. In casi eccezionali il Consiglio del Centro di gestione ordinario o del Centro di spesa può affidare in consegna il bene a persona diversa dal Direttore, con provvedimento che ha effetto solo dopo la comunicazione agli uffici competenti dell'Amministrazione centrale.
Art. 5 - Inventariazione
1. I beni immobili e mobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio dell'Università a seguito di acquisto, costruzione, donazione o altro e sono oggetto di cancellazione dall'inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio dell'Università per vendita, per distruzione, per perdita, per cessione, nonché per radicale trasformazione che li trasferiscano ad altra classe patrimoniale, nel qual caso alla cancellazione deve corrispondere una contestuale iscrizione nella nuova classe patrimoniale.
2. All'atto dell'acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento al patrimonio dell'Università, le caratteristiche fondamentali di descrizione, classificazione, consistenza, valore, destinazione, collocazione e responsabilità, vengono trascritte nei seguenti documenti:
a) buono di carico (All. D);
b) inventario generale (All. B);
c) inventario di struttura (All. B);
d) registro dei movimenti (All. C);
e) buono di scarico (All. F).
3. Il buono di carico viene emesso dalla struttura che ha provveduto all'acquisizione dell'elemento patrimoniale e vi sono trascritti tutti gli elementi identificativi necessari, che vengono riportati nell'inventario di struttura e nell'inventario generale. Il buono di carico viene sottoscritto dal consegnatario cui è attribuita la responsabilità della custodia e gestione, di cui al successivo art. 9, nonché dall'ordinatore di spesa qualora diverso dal consegnatario.
4. Il buono di carico viene trasmesso al competente ufficio dell'Amministrazione centrale per la registrazione nell'inventario generale. Nel caso dell'Amministrazione centrale il buono di carico viene emesso dal competente ufficio del patrimonio, previa trasmissione della copia della fattura da parte dell'ordinatore di spesa, il quale per poter procedere al pagamento dovrà acquisire copia del buono stesso.
5. La struttura provvede all'applicazione dell'etichetta inventariale sul bene acquisito.
6. L'inventario generale e l'inventario di struttura contengono la registrazione dei fondamentali elementi identificativi dei singoli beni patrimoniali secondo l'ordine temporale di acquisizione. Per ciascun bene patrimoniale sono registrati i seguenti elementi:
a) numero progressivo di foglio d'inventario;
b) numero progressivo d'inventario;
c) data di carico inventariale;
d) fornitore o provenienza;
e) titolo e relativo numero e data;
f) descrizione dell'oggetto inventariato;
g) consistenza;
h) valore calcolato ai sensi del successivo art. 5;
i) classificazione;
l) struttura;
m) collocazione;
n) ammontare delle quote di ammortamento applicate;
o) data di scarico inventariale;
p) consegnatario.
7. L'inventario comprende:
a) i beni immobili, distinti in:
- fabbricati e terreni edificabili,
- terreni agricoli;
b) i mezzi di trasporto;
c) i beni mobili, arredi e macchine;
d) i beni bibliografici, documentari e iconografici, CD-ROM e audiovisivi;
e) le collezioni scientifiche;
f) strumenti tecnici e attrezzature in genere;
g) beni mobili immateriali, compreso il software distinto in software di base e software applicativo.
8. Per i beni immobili, per i mezzi di trasporto e per gli altri beni mobili eventualmente soggetti a iscrizione in pubblici registri vanno indicati altresì:
a) gli estremi di registrazione;
b) le categorie previste dal registro;
c) i coefficienti di reddito o di valore eventualmente iscritti nel registro.
9. Gli inventari sono gestiti sulla base di apposite scritture predisposte su supporto cartaceo e informatico atte a garantirne una agevole utilizzazione a fini contabili, gestionali e di programmazione.
10. I beni immobili e mobili di interesse storico-artistico su cui gravi un vincolo ai sensi della Legge 1089/1939 e successive modificazioni e integrazioni sono registrati anche in apposito elenco allegato all'inventario generale.
11. Il registro dei movimenti è lo strumento con il quale si evidenziano i movimenti dei beni inventariati che possono essere utilizzati in luoghi diversi da quelli previsti dalla ordinaria collocazione. Per luogo di collocazione si intende lo spazio fisico interno ad un fabbricato, costituito da un vano, o in uno spazio fisico esterno, individuato da un riferimento catastale.
12. I buoni di scarico autorizzano i responsabili della tenuta degli inventari a provvedere alla cancellazione e liberano gli agenti consegnatari dalle responsabilità di custodia e gestione connesse. Lo scarico inventariale deve essere proposto dal responsabile della struttura e approvato dall'organo di governo collegiale della struttura stessa, a meno che non si superino i limiti di oggetto e di valore deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, nel qual caso per i Centri di gestione e per i Centri di spesa lo scarico deve essere approvato dal Consiglio d'Amministrazione stesso. Nel caso dell'Amministrazione centrale lo scarico viene proposto dal consegnatario e approvato dal Direttore amministrativo qualora riguardi elementi che si pongano al di sotto dei limiti di oggetto e di valore deliberati dal Consiglio d'Amministrazione.
13. Il buono di scarico viene trasmesso al competente ufficio dell'Amministrazione centrale per la cancellazione dall'inventario generale.
14. Non sono oggetto di inventariazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 del Regolamento d'amministrazione, i beni che per loro natura sono consumabili entro l'esercizio finanziario, quelli di modico valore, nei limiti definiti con delibera del Consiglio d'Amministrazione, nonché le loro parti di ricambio e accessori. I materiali di consumo dell'Amministrazione Centrale sono depositati e conservati in appositi magazzini per i quali viene definita a cura degli uffici competenti un'apposita contabilità di magazzino. Per le altre strutture dipartimentali il materiale di consumo viene gestito autonomamente secondo le proprie disposizioni interne.
15. Non sono oggetto di registrazione nell'inventario di struttura i beni immobili.
Art. 6 - Valutazione al momento dell'inventariazione
1. I valori ai quali vengono iscritti in inventario gli elementi patrimoniali sono quelli di acquisto o di costruzione, comprensivi degli oneri per la stipula del contratto e per imposte di qualsiasi natura, salvo quanto precisato per singole classi di beni nei commi che seguono.
2. I beni acquisiti a titolo non oneroso sono iscritti per il valore dichiarato nell'atto traslativo o, in mancanza, sulla base di apposita stima che dichiari il reale valore commerciale dei beni stessi.
3. I beni in corso di realizzazione sono valutati per l'ammontare dei costi di realizzazione sostenuti alla data della inventariazione. La valutazione deve comprendere gli oneri di progettazione, gli oneri relativi a stipula di mutui, e il valore totale degli stati di avanzamento al lordo delle trattenute per decimi a garanzia.
4. I beni bibliografici, documentari e iconografici, ivi compresi dischi, microfilms, cassette, nastri, stampe, diapositive e simili, qualora inventariati sono valutati al prezzo, comprensivo di eventuali altri costi di spedizione, che compare sulla copertina o sull'involucro, anche se pervenuti gratuitamente, o, in mancanza, in base a valori di stima.
5. I fondi bibliografici e le collezioni scientifiche o storico-artistiche vengono valutati al prezzo di acquisizione o di stima cui vanno aggiunti i costi di trasporto e di assicurazione.
6. I beni immobili sono valutati al costo iniziale di acquisto o di costruzione ovvero a prezzo di stima nel caso di immobili pervenuti per causa diversa dall'acquisto o dalla costruzione, comprensivo degli oneri accessori per stipula di contratto, per imposte o per altro, maggiorato dei costi per miglioramenti e addizioni.
7. I beni mobili vengono valutati al prezzo d'acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori per stipula del contratto d'acquisto, per imposte o altro, maggiorato degli oneri aggiuntivi costituiti da eventuali costi di trasporto e di allestimento.
Art. 7 - Valutazione annuale
1. Il valore degli elementi patrimoniali viene annualmente aggiornato ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 50 del Regolamento d'Amministrazione, al fine di fornire una rappresentazione corretta della consistenza patrimoniale dell'Università alla fine di ogni esercizio e delle variazioni intervenute nell'esercizio finanziario corrente. In particolare tali operazioni hanno le specifiche finalità di:
a) consentire la determinazione della consistenza patrimoniale di strutture omogenee, a fini di comparazione della produttività e di riparto delle risorse;
b) consentire l'aggregazione di valori di singoli elementi patrimoniali entrati in tempi diversi nel patrimonio della stessa o di diverse strutture;
c) offrire le basi per operazioni corrette di controllo di gestione.
2. La rivalutazione annuale deve essere condotta in modo da tenere conto dei seguenti fattori di variazione:
a) perdita del potere d'acquisto della moneta;
b) ammortamento;
c) processi di rivalutazione o di svalutazione di specifiche classi di beni.
3. L'aggiornamento del valore del patrimonio per effetto dei processi di perdita del potere d'acquisto della moneta viene realizzato mediante applicazione, ai valori iniziali delle varie classi di beni, dell'indice dei prezzi previsto dalla legislazione vigente per misurare il tasso d'inflazione programmato. La rivalutazione avviene mediante applicazione del tasso d'inflazione verificatosi nell'esercizio di riferimento.
4. La svalutazione per effetto dei processi di logorio fisico o economico avviene mediante calcolo delle quote d'ammortamento per classi e, se necessario, per sottoclassi e categorie di beni, con applicazione del metodo dell'ammortamento lineare.
5. Le rivalutazioni o svalutazioni dovute a specifici processi di mercato che hanno interessato singole classi, sottoclassi o categorie di beni vengono calcolate mediante applicazione di coefficienti di variazione specifici che tengono conto di particolari dinamiche dei prezzi. Esse si calcolano mediante ricorso agli indici dei prezzi delle entità patrimoniali, considerate singolarmente o per loro aggregati.
6. Le operazioni di aggiornamento annuale del valore del patrimonio possono essere condotte non necessariamente sui singoli elementi del patrimonio, quando, ai fini di cui al primo comma, sia sufficiente procedere alla rivalutazione o svalutazione dei valori per classi, sottoclassi e categorie di beni, distinti per struttura.
Art. 8 - Ammortamenti
1. Gli ammortamenti vengono determinati sulla base del calcolo di una quota di ammortamento annuale legata al valore iniziale del bene, alla durata media di vita del bene e di una legge di deterioramento lineare. Per ogni classe di beni viene definito un coefficiente di ammortamento annuo che è applicato al valore rivalutato del bene o della classe di beni considerati (all. G).
2. Per i beni utilizzati esclusivamente per le attività commerciali dell'Università vengono applicati i coefficienti di ammortamento definiti dalla normativa fiscale, qualora il calcolo dell'ammortamento sia richiesto dalla normativa stessa.
3. Per i beni non utilizzati in via esclusiva per attività commerciali si applicano i coefficienti approvati dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta in cui si provvede all'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente a quello di riferimento. In sede di prima applicazione del presente regolamento essi sono quelli previsti dal precedente comma.
4. Non sono soggetti ad ammortamento i seguenti beni:
a) i terreni;
b) i beni bibliografici, documentari e iconografici;
c) i beni di interesse storico-artistico gravati da vincolo ai sensi della Legge 1089/1939 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9 - Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio contiene la rappresentazione della consistenza patrimoniale dell'Università al termine dell'esercizio finanziario al fine di evidenziarne l'evoluzione in termini quantitativi e qualitativi avvenuta per effetto della gestione.
2. La consistenza delle differenti componenti attive e passive è determinata anche sulla base delle registrazioni operate nell'inventario e dell'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 50 del Regolamento d'amministrazione come definiti e aggiornati ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6.
3. Il conto del patrimonio costituisce la "situazione patrimoniale" che fa parte, come allegato, del Bilancio finanziario consuntivo generale previsto dall'art. 26, comma terzo, del Regolamento d'amministrazione.
4. La contabilità patrimoniale si compone di:
a) conto del patrimonio generale;
b) conto del patrimonio di struttura.
5. Il conto del patrimonio di struttura è costruito per ciascuna delle strutture in cui si riparte l'Università ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, con esclusione delle Aziende che sono dotate di proprie evidenze contabili e patrimoniali.
6. Il conto del patrimonio generale comprende la rappresentazione dell'intera consistenza patrimoniale dell'Università, con esclusione di quella riguardante le Aziende, fatto salvo quanto stabilito nel successivo art. 12, comma secondo. Esso deriva dal consolidamento dei conti del patrimonio di struttura.
7. Il conto del patrimonio è costituito da un prospetto conforme a quello di cui all'Allegato C, in cui per riga sono rappresentate le classi, sottoclassi e categorie ove sono classificati i vari elementi che costituiscono il patrimonio rispettivamente delle diverse strutture e dell'intera Università, con esclusione delle Aziende. Per colonna sono indicati i seguenti elementi:
a) consistenza iniziale, con riferimento all'inizio dell'esercizio;
b) variazioni verificatesi nell'esercizio, per effetto di:
1) acquisizioni di nuovi elementi patrimoniali (in aumento);
2) radiazioni di elementi patrimoniali acquisiti in precedenti esercizi (in diminuzione);
3) miglioramenti e addizioni a elementi esistenti (in aumento);
4) ammortamenti applicati a elementi esistenti (in diminuzione);
5) rivalutazione per perdita del valore della moneta (in aumento);
6) rivalutazione e svalutazione per andamenti specifici di mercato (in aumento o in diminuzione);
7) consistenza finale, con riferimento al termine dell'esercizio.
8. Nella relazione del Rettore di accompagnamento al Bilancio consuntivo di cui all'art. 26, comma quinto, del Regolamento d'amministrazione, vengono evidenziati i fatti riguardanti la gestione che hanno determinato la consistenza netta della dotazione patrimoniale dell'intero Ateneo e delle singole strutture.
9. Nella relazione del Direttore amministrativo di accompagnamento al Bilancio consuntivo di cui all'art. 26, comma sesto, del Regolamento d'amministrazione, vengono evidenziati i criteri di valutazione della consistenza e delle variazioni del patrimonio.
Art. 10 - Ricostruzione della situazione patrimoniale
1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento la situazione patrimoniale viene ricostruita mediante completo recupero delle evidenze inventariali finora acquisite.
2. Per la ricostruzione dei valori da attribuirsi ai singoli elementi del patrimonio si applicano i criteri previsti dai precedenti artt. 4 e 5 con le seguenti specificazioni:
a) i beni immobili sono valutati al costo d'acquisto o di costruzione rivalutati sulla base dell'evoluzione del potere d'acquisto della moneta e degli andamenti specifici dei prezzi, nonché dei miglioramenti e addizioni apportate e ridotti per effetto degli ammortamenti; in mancanza si ricorre alle rendite catastali rivalutate a fini fiscali;
b) i beni mobili sono valutati al costo d'acquisto rivalutato sulla base dell'evoluzione del potere d'acquisto della moneta e degli andamenti specifici dei prezzi, nonché dei miglioramenti apportati e ridotti per effetto degli ammortamenti;
c) le componenti finanziarie sono definite ai valori previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.
Art. 11 - Allegati
1. Gli allegati al presente Regolamento non formano parte integrante dello stesso e sono modificabili con provvedimenti degli organi competenti.
Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio d'Amministrazione sentito il Senato Accademico.
2. Il presente Regolamento si applica anche alla gestione patrimoniale delle Aziende fino a quando le stesse non avranno provveduto a dotarsi di una propria disciplina.
Art. 13 - Natura del presente regolamento
1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno d'Ateneo secondo quanto previsto dall'art. 64 dello Statuto e rappresenta strumento di attuazione del Regolamento d'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 del Regolamento Generale d'Ateneo e dell'art. 48 del Regolamento d'Amministrazione.
2. Gli allegati non costituiscono parte integrante del presente Regolamento.
Art. 14 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.