Regolamento per la formazione e la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’istituto del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Università degli Studi di Udine, in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità e i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti
le seguenti attività:
- attività di programmazione della spesa per investimenti;
- attività per la valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di Responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 e le manutenzioni ordinarie, salvo che queste risultino di particolare complessità.
3. Il presente regolamento si applica anche agli appalti di servizi e forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell’esecuzione.
4. Il Direttore dell’esecuzione può essere nominato dal Direttore generale nei seguenti casi:
a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
d. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e. per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
Art. 3 - Soggetti beneficiari e loro individuazione
1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nel personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi di Udine che svolgono direttamente, ovvero collaborano, alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all’art. 2, comma 1, del presente regolamento, in relazione alle rispettive responsabilità assunte.
2. Il Responsabile della struttura competente, tenuto conto del possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente, nomina il Responsabile Unico del Procedimento e, sentito quest’ultimo, nomina il Direttore dei lavori e il collaudatore, nonché i relativi collaboratori. In caso di individuazione di collaboratori afferenti ad altre unità organizzative, compreso il personale afferente alle strutture dipartimentali, dovrà esserci il consenso del Responsabile della struttura di appartenenza.
3. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l’individuazione dei soggetti a cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche responsabilità, competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un’equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.
4. L’insieme dei beneficiari, così come individuati ai sensi del comma 2, è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell’opera, lavoro, fornitura o servizio.
5. L’atto di nomina dei soggetti di cui al comma 2 deve indicare:
- l’opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare e il relativo programma di finanziamento;
- l’importo presunto posto a base di gara, al netto dell’IVA, dell’opera, lavoro, servizio o fornitura e
l’importo del fondo, come determinato ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento;
- il cronoprogramma delle attività da svolgersi;
- i nominativi e i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il Gruppo di lavoro;
- le aliquote da destinare ai singoli componenti del Gruppo di lavoro.
6. Eventuali variazioni dei beneficiari e delle percentuali loro spettanti sono possibili, nei limiti indicati dalla tabella allegata, con atto del Responsabile della struttura competente, sentito il RUP o su proposta dello stesso.
Art. 4 - Costituzione e destinazione del fondo di incentivazione
1. La percentuale massima prevista dal D. Lgs. 50/2016, non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o un lavoro, servizio o fornitura viene graduata secondo i seguenti criteri:
a) 1,8% per lavori, servizi o forniture a base di gara fino a 1.000.000,00 euro;
b) 1,6% per lavori, servizi o forniture a base di gara compresa tra 1.000.000,01 euro e 5.000.000,00 euro;
c) 1,4% per lavori, servizi o forniture a base di gara superiore a 5.000.000,00 euro.
La quota che costituirà il fondo verrà calcolata tenendo conto del valore nominale della quota a base di gara graduata secondo le fasce percentuali sopra indicate.
2. L'80% della quota, così come individuata sulla base dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo, è ripartita tra i soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento in relazione all’attività svolta secondo le fasi e le percentuali indicate nella tabella allegata. Eventuali scostamenti dalle predette percentuali sono consentiti nel limite del 4%, sempre nel rispetto del limite percentuale totale complessivo, e devono essere adeguatamente motivati.
3. Il restante 20% della quota di cui al comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazioni vincolata, sarà destinato alle finalità di cui all’art. 113, comma 4, D. Lgs. 50/2016, individuate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.
4. La quota accantonata, di cui al comma 1, deve essere prevista ed inserita tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera e del lavoro, del servizio o della fornitura, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
5. In caso di lavori, servizi o forniture acquisiti tramite Centrali di committenza, tra le quali Consip s.p.a., il fondo di cui all’art. 4, comma 2, è costituito dalla sola quota parte relativa alla fase esecutiva, nella misura percentuale indicata nella tabella allegata.
Art. 5 - Ripartizione del fondo di incentivazione
1. La ripartizione del fondo di incentivazione, di cui all'art. 4, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, risulta suddivisa in funzione del ruolo ricoperto e dell'attività svolta secondo le percentuali riportate nella tabella allegata.
2. In caso di svolgimento di una delle attività di cui all’art. 2, comma 1, da parte di più soggetti, la relativa quota incentivante verrà ripartita tra tutti i soggetti coinvolti secondo criteri definiti nell’atto di nomina in funzione dell'attività che verrà svolta dai singoli. In caso di avvicendamento di due o più Responsabili del Procedimento, la quota incentivante verrà ripartita secondo criteri definiti dal Responsabile della struttura competente in funzione dell'effettiva attività svolta da ciascuno di questi.
3. L'incentivo non viene corrisposto a personale con qualifica dirigenziale.
4. Le quote di incentivazione relative ad attività non svolte dai dipendenti dell’Ateneo o svolte da personale con qualifica dirigenziale, incrementano la quota del fondo di cui all’art. 4, comma 3, del presente regolamento.
5. In caso di lavori, servizi o forniture acquisiti tramite Centrali di committenza le quote di incentivazione del fondo, così come costituito ai sensi dell’art. 4, comma 5, sono dovute esclusivamente per lo svolgimento di attività inerenti alla fase di esecuzione, ovvero per tutte quelle attività relative a fasi successive alla stipula del contratto.
Art. 6 - Liquidazione delle quote di incentivazione
1. Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di accertamento della regolarità degli atti e dell'avvenuto espletamento delle singole fasi, il Dirigente e/o il Responsabile della struttura competente, previo monitoraggio dei tempi e dei costi dei lavori previsti nel cronoprogramma e previo monitoraggio della qualità dei servizi e forniture erogati, dispone con proprio atto la liquidazione delle quote di incentivazione ai soggetti incaricati secondo la tempistica disposta dai successivi commi.
2. In caso di opere o lavori, la quota destinata al Responsabile Unico del Procedimento ed ai suoi collaboratori sarà attribuita per il 30% all'approvazione del progetto esecutivo, per il 20% all’aggiudicazione, per il 40% durante l'esecuzione del contratto, in proporzione all’avanzamento dei lavori con attribuzione della quota al termine di ogni anno solare in misura proporzionale ai certificati di pagamento emessi nell'anno e per il restante 10% all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.
3. In caso di servizi o forniture, la quota destinata al Responsabile Unico del Procedimento ed ai suoi collaboratori sarà attribuita per il 50% all’aggiudicazione, per il 40% durante l'esecuzione del contratto, con attribuzione della quota al termine di ogni anno solare in misura proporzionale ai certificati di pagamento emessi nell'anno e per il restante 10% all'emissione del certificato di regolare esecuzione o di conformità.
4. La quota destinata al Direttore dei lavori ovvero al Direttore dell'esecuzione e ai loro collaboratori sarà attribuita al termine di ogni anno solare in misura proporzionale agli stati di avanzamento emessi nell'anno.
5. Il saldo dell'incentivo al Direttore dei lavori ovvero al Direttore dell'esecuzione e la quota destinata al collaudatore, sarà attribuita all'approvazione dell'atto di collaudo o di regolare esecuzione o di verifica di conformità.
6. Gli incentivi corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, salvo eventuale limite inferiore determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.
7. A fini di trasparenza e monitoraggio, verranno resi disponibili report annuali contenenti dati relativi all’applicazione del presente Regolamento.
Art. 7 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti
1. Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi e i costi previsti nei documenti di programmazione per cause imputabili direttamente all’attività dei soggetti incaricati, l’incentivo spettante è ridotto dal Dirigente o dal Responsabile della struttura in misura proporzionale ai maggiori tempi o oneri.
2. La somma che residua costituisce economia del fondo a disposizione dell’Amministrazione.
Art. 8 - Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.
2. Le attività svolte relative a procedure e contratti per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente dall’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016, sono oggetto di incentivo alle condizioni e con le modalità riportate nel presente regolamento e solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell’ambito delle somme a disposizione all’interno del quadro economico del relativo Progetto o Programma di acquisti.
TABELLA ALLEGATA