Pensioni
PENSIONI ORDINARIE
Il personale è collocato in quiescenza d’ufficio al raggiungimento del limite massimo di età previsto dal proprio ordinamento giuridico.
Secondo quanto previsto dal decreto legge 31.08.2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30.10.2013 n. 125, contiene la norma di interpretazione autentica dell’art. 24, comma 3 e comma 4, del decreto legge 6.12.2011 n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 (Riforma Fornero), se al limite ordinamentale non si è maturato nessun requisito utile e quindi non si ha diritto a pensione, il dipendente verrà mantenuto in servizio fino al raggiungimento del primo requisito tra:
- requisito pensione anticipata
- requisito pensione di vecchiaia
Limiti ordinamentali di età
Qualifica | Età |
Personale tecnico amministrativo e CEL | 65 |
Professori ordinari | 70 |
Professori associati nominati dopo l’entrata in vigore della legge 230/2005 | 70 |
Professori associati nominati prima dell'entrata in vigore della legge 230/2005 | 65 |
Professori associati con opzione per il regime della legge 230/2005 | 70 |
Ricercatori | 65 |
Requisiti pensione anticipata
Sistema misto e Sistema contributivo
Uomini | Donne |
42 anni 10 mesi contribuzione + 3 mesi di finestra |
41 anni 10 mesi contribuzione + 3 mesi di finestra |
Nel sistema contributivo
Importo soglia ≥ 2,8 volte assegno sociale
Requisiti vecchiaia Fornero
Sistema misto | Sistema contributivo |
67 anni + 20 anni contribuzione |
67 anni + 20 anni contribuzione (*) Nel caso in cui non vengano raggiunti i 20 anni di contribuzione, l’amministrazione può tenere in servizio il dipendente fino al compimento dei 71 anni purché abbia maturato almeno 5 anni di contribuzione La pensione a 64 anni e 20 anni di contributi registra ulteriori strette:
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PENSIONI IN DEROGA
Quota 100
Requisiti |
62 anni 38 anni di contribuzione |
Maturazione requisito | Entro 31.12.2021 |
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti | |
Riferimento normativo | Articolo 14 decreto legge n. 4 del 2019 |
Quota 102
Requisiti |
64 anni 38 anni di contribuzione |
Maturazione requisito | Entro 31.12.2022 |
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti | |
Riferimento normativo | Legge di Bilancio n. 234 del 2021 |
Quota 103 – Pensione anticipata flessibile
Requisiti |
62 anni 41 anni di contribuzione |
Maturazione requisito | Entro 31.12.2023 |
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti | |
Riferimento normativo | Legge di Bilancio n. 197 del 2022 |
Incentivo al posticipo pensionamento – Quota 103
Riferimento normativo – Circolare INPS n. 82 del 22.09.2023
Con la legge di bilancio 2023 è stato introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per accedere alla pensione anticipata flessibile (quota 103).
I lavoratori dipendenti che, avendo maturato il requisito di quota 103, decidono di proseguire l’attività lavorativa possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico.
In questo caso il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento del contributo a carico dipendente e conseguentemente la quota viene corrisposta al lavoratore unitamente alla retribuzione.
Decorrenza
L’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile maturata dal dipendente.
Nel caso in cui la richiesta di applicazione dell’incentivo venga richiesta successivamente alla prima decorrenza utile, l’obbligo di versamento contributo viene meno dal primo giorno del mese.
Durata incentivo
L’ applicazione di tale incentivo spetta al lavoratore fino al raggiungimento del requisito dell’ordinario pensionamento (pensione di vecchiaia).
Modalità operative
Il lavoratore che intende avvalersi ti tale facoltà deve darne comunicazione all’INPS attraverso gli intermediari dell’istituto (patronati). L’INPS provvederà alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per quota 103.
Il datore di lavoro procederà con gli adempimenti previsti a proprio carico solo dopo che la sede INPS comunicherà l’esito della richiesta pervenuta dal proprio dipendente.
Resterà quindi la possibilità di usufruire di un incentivo in busta paga rinunciando al prepensionamento.
Questa misura porta con sé dei pro e dei contro, ciascun interessato dovrà valutare in base alla propria situazione se sfruttare questa opportunità per garantirsi uno stipendio più ricco con conseguenze che però ricadranno sui contributi e quindi sull’importo pensionistico futuro.
Quota 103 – anno 2024
Requisiti |
62 anni 41 anni di contribuzione |
Maturazione requisito | Entro 31.12.2024 |
Calcolo quote pensionistiche | SISTEMA CONTRIBUTIVO – La misura dell’assegno non potrà risultare superiore a 4 volte il trattamento minimo inps |
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti. | |
Riferimento normativo | Legge di Bilancio n. 213 del 2023 |
Resta confermato anche in questo caso l’incentivo al postitico al pensionamento, cioè la facoltà per l’assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione a suo carico.
Opzione donna 2020
Requisiti |
58 anni 35 anni di contribuzione Opzione al sistema contributivo per calcolo pensione |
Maturazione requisito | Entro 31.12.2019 |
Riferimento normativo | Messaggio INPS n. 243 del 23.01.2020 |
Opzione donna 2021
Requisiti |
58 anni 35 anni di contribuzione Opzione al sistema contributivo per calcolo pensione |
Maturazione requisito | Entro 31.12.2020 |
Riferimento normativo | Messaggio INPS n. 217 del 19.01.2021 |
Opzione donna 2022
Requisiti |
58 anni 35 anni di contribuzione |
Maturazione requisito | Entro 31.12.2021 |
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti | |
Riferimento normativo | Messaggio INPS n. 169 del 13.01.2022 |
Opzione donna 2023
Requisiti |
60 anni se senza figli 59 anni se con un figlio 58 anni se con almeno 2 figli 35 anni di contribuzione Trovarsi in una delle seguenti condizioni:
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Maturazione requisito | Entro 31.12.2022 |
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti | |
Riferimento normativo | Circolare INPS n. 25 del 06.03.2023 |
Opzione donna 2024
Requisiti |
61 anni se senza figli 60 anni se con un figlio 59 anni se con almeno 2 figli 35 anni di contribuzione Trovarsi in una delle seguenti condizioni:
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Maturazione requisito | Entro 31.12.2023 |
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti | |
Riferimento normativo | Legge di Bilancio n. 213 del 2023 |
APE SOCIAL
Indennità corrisposta fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia
Requisiti |
63 anni e 5 mesi Trovarsi in una delle seguenti condizioni:
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Maturazione requisito | Entro 31.12.2024 |
Calcolo quote pensionistiche | L'assegno è calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell’importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all’inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni |
Incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui | |
Riferimento normativo | Circolare INPS n. 35 del 20.02.2024 |
CRISTALIZZAZIONE REQUISTO
Rimane fermo il principio che una volta acquisito il diritto alla pensione, si può accedere alla pensione da qualsiasi momento successivo, a condizione che non intervenga un’ulteriore norma che disponga modifiche alla disciplina vigente e che alla data di decorrenza della pensione i soggetti siano cessati dall’attività lavorativa dipendente.
ITER PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE
La circolare INPS Gestione Dipendenti Pubblici n. 131 del 19.11.2012 ha stabilito le nuove modalità operative per richiedere le prestazioni pensionistiche e previdenziali, precisando che l’interessato dovrà provvedere autonomamente alla presentazione della domanda di pensionamento attraverso una delle opzioni di seguito riportate:
- servizi WEB dell'INPS dotandosi dello SPID, la cui procedura è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it;
- richiesta del servizio direttamente ai Patronati (intermediari dell'Istituto).
Viste le novità apportate dalla suddetta circolare è consigliato presentare la domanda di pensionamento almeno 8 mesi prima della data di decorrenza della pensione in modo tale da poter garantire la continuità tra l’erogazione dello stipendio e della pensione.
Una volta presentata la domanda e non appena ottenuta la conferma di ricezione della domanda di pensionamento da parte dell’Istituto Previdenziale, si prega di inviarne una copia al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioni@uniud.it.
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) E DI FINE RAPPORTO (TFR)
TFS | TFR |
Personale assunto con contratto a tempo indeterminato prima del 31.12.2000 Personale docente (RD, RU, PA, PO) |
Personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.01 |
Termini di pagamento TFS e TFR
Tipologia di pensione | Differimento |
Pensione di vecchiaia | 12 – 15 mesi |
Pensione anticipata | 24 - 27 mesi |
Opzione donna | 24 – 27 mesi |
APE SOCIAL | 12 – 15 mesi (Al raggiungimento età pensionabile) |
Quota 100 – 102 - 103 (anni 2023 e 2024) | 12/24 mesi (In funzione di quale requisito -contributivo o anagrafico- sarebbe stato raggiunto prima se non avesse fatto ricorso a tale tipologia di uscita) |
Qualora l’INPS dovesse non rispettare i suddetti termini, procederà al versamento degli interessi dovuti per il ritardato pagamento.
Modalità di pagamento delle prestazioni TFS/TFR
Secondo quanto indicato nella Circolare INPS n. 73 del 05.06.20214, per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e conseguono i requisiti pensionistici a decorrere da tale data, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio viene erogato secondo le seguenti modalità:
-> unico importo se l'ammontare complessivo lordo della prestazione è pari o inferiore a 50.000 euro;
-> due importi annuali se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è superiore a 50.000 euro, ma inferiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo lordo annuale sarà di 50.000 euro ed il secondo importo lordo annuale sarà pari all’ammontare residuo;
-> tre importi annuali se l’ammontare complessivo lordo della prestazione è superiore a 100.000 euro; in tal caso il primo importo annuale lordo è pari a 50.000 euro; il secondo importo annuale lordo è pari a 50.000 euro ed il terzo importo lordo annuale è pari all’ammontare residuo.
CONTATTI
Ufficio Pensioni
Via Mantica, 31 (sede Maria Bambina)
33100 - Udine