Minoranze linguistiche

Si riportano qui di seguito una serie di leggi e provvedimenti che riassumono la tutela delle lingue minoritarie in campo rispettivamente internazionale, europeo, nazionale e regionale.
Si tratta di un insieme di testi normativi scorrendo i quali si può ripercorrere la prima embrionale presa di coscienza del problema, la fissazione dei principi portanti della salvaguardia di questo prezioso patrimonio linguistico, la formulazione di norme ora generali ora particolari finalizzate all’applicazione dei dispositivi di tutela.
Come si può vedere, mentre la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo si limita all’indicazione generale del problema nella cornice di quella che potremmo definire “le libertà e i diritti della persona e dei gruppi sociali”, la normativa europea entra maggiormente nel dettaglio ed è diventata un punto di riferimento ineludibile per le rispettive legislazioni nazionali che hanno via via dato attuazione a quei principi. Anzi diremo di più. Il presupposto del rispetto delle parlate minoritarie è diventato uno dei criteri fondamentali perché venga espresso il parere favorevole all’adesione di ulteriori Paesi all’Unione Europea: per fare un solo esempio, il fatto che la Turchia abbia introdotto la previsione della tutela della minoranza curda (agosto 2002) è uno degli elementi che potrebbe favorirne l’entrata nell’Unione Europea. Infatti l’avvio stesso del processo negoziale preliminare all’ammissione di nuovi Paesi all'Unione Europea avviene non appena il Paese candidato, oltre a presentare determinati requisiti economici di stabilità economica, abbia raggiunto un assetto istituzionale tale da garantire il rispetto della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti dell'uomo nonché il rispetto e la tutela delle minoranze (Consiglio Europeo, Copenhagen, giugno 1993).


 

Legislazione iternazionale

 


Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948)

 

Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (1975)
 

 

Legislazione europea

 


Parlamento europeo
Le risoluzioni Arfè (1981), Kuijpers (1987), Killilea (1994)

 

Consiglio d'Europa
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992) 
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995)

 

 

 

Legislazione italiana

 


La Costituzione della Repubblica Italiana (1948)

 

Legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”

 

Regolamento di attuazione della Legge 482/1999

 

Legge 23 febbraio 2001, n.38 “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia”

 


‘Schede’ sulle minoranze tutelate dalla Legge 482/1999

 

 

 

Varietà linguistiche escluse dalla tutela legislativa: eteroglossie interne; minoranze diffuse; nuove minoranze.
Inquadramento e commento

 


‘schede’ sui galloitalici

 

Prese di posizione a favore dei Galloitalici
‘scheda’ sui tabarchini

 

Prese di posizione a favore dei Tabarchini

Proposta di legge n. 320 
Modifica dell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante
norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche
Presentata il 3 giugno 2003

 

 

 

Legislazione della Regione Friuli Venezia Giulia

 

Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 “Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie”

 

Legge regionale 15 febbraio 1999, n.4 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999) ”
Tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle comunità locali di cultura germanofona.

 

 

Legislazione della Regione Saredegna


Legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”

 

 

Legislazione della Regione Sicilia


Legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26 “Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche”

 

 

Legislazione della Regione Molise


Legge regionale 14 maggio 1997, n. 15 “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise”

 

 

Legislazione della Regione Basilicata


Legge regionale 9 novembre 1998, n. 40 “Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata”

 

 

Legislazione della Regione Piemonte


Legge regionale 10 aprile 1990, n. 26 “Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte”

 

 

Legislazione della RegioneCalabria


Legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 “Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria”.


Quadro normativo sulla tutela europea delle lingue regionali o minoritarie

In ambito europeo l'istituzione apparsa più attenta nei confronti dell'alterità linguistica è stata senz'altro il Parlamento Europeo cui si devono, in successione, la pionieristica risoluzione Arfè (su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche, 16 marzo 1981), la risoluzione Kuijpers (sulle lingue e le culture delle minoranze regionali ed etniche nella Comunità Europea; approvata il 30 ottobre 1987 conteneva una serie di raccomandazioni. a protezione e promozione delle lingue e delle culture "moins répandues") e la risoluzione Killilea (sulle minoranze linguistiche e culturali nell'Unione Europea, 9 febbraio 1994). Più rigido l'approccio della Commissione europea, vincolata dai trattati internazionali che non le consentono interventi di grande rilievo: va ricordato infatti che l'art. 151 del Trattato di Amsterdam, relativo alla cultura, esclude esplicitamente ogni intervento in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri e per eventuali programmi impone l'unanimità. Si spiega così la rilevanza dell'azione esercitata dal Consiglio d'Europa che ha affrontato con grande impegno il tema del pluralismo linguistico adottando due importanti documenti, rispettivamente la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie (deliberata dal Comitato dei Ministri il 23 giugno 1992, ma entrata in vigore, nei primi cinque stati che l'hanno ratificata, il 1 marzo 1998) e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 10 novembre 1994, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge 28 agosto 1997, n. 302 ed entrata in vigore il 1 marzo 1998. I due testi hanno un diverso grado di cogenza: mentre infatti la Convenzione quadro è un documento estremamente generico, che fissa i principi generali dell'azione dei governi, la Carta Europea è un documento estremamente dettagliato, che autorizza gli Stati che vi aderiscono a compiere una scelta di almeno 35 dei 68 paragrafi compresi nel provvedimento, ma una volta effettuata la scelta, i paragrafi con tutte le loro particolareggiate misure devono essere applicati. E' questo il quadro normativo europeo che ha concorso ad accelerare la procedura di approvazione della recente legge italiana di tutela n. 482 ("Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche") che, pur con i suoi limiti, risponde agli impegni assunti con l'adesione alla Carta oltre ad attuare il dettato costituzionale; nell’ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, infine, è la legge 15/1996 a richiamare espressamente i principi della Carta a proposito della tutela del friulano.


Parlamento europeo

 

In ambito europeo l’istituzione apparsa più attenta nei confronti dell’alterità linguistica è stata senz’altro il Parlamento europeo, cui si devono, in successione, la pionieristica risoluzione Arfè (su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche, 16 ottobre 1981), la risoluzione Kuijpers (sulle lingue e le culture delle minoranze regionali ed etniche nella Comunità europea; approvata il 30 ottobre 1987, conteneva una serie di raccomandazioni a protezione e promozione delle lingue e delle culture “moins répandues”) e la risoluzione Killilea (sulle minoranze linguistiche e culturali nell’Unione europea, 9 febbraio 1994).

 

Risoluzione Arfè (1981)

Risoluzione Kuijpers (1987)
Risoluzione Killilea (1994)

 


Risoluzione del Parlamento Europeo su una Carta comunitaria
delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche*
(relatore Gaetano Arfé, adottata dal Parlamento Europeo il 16 ottobre 1981)

 

Il Parlamento europeo,

 

- preso atto della rigogliosa reviviscenza di movimenti espressi da minoranze etniche e linguistiche che aspirano a un approfondimento delle ragioni della loro identità storica e al loro riconoscimento,

 

- ravvisando nel fenomeno, che vi si accompagna, di rinascita delle lingue e culture regionali un segno di vitalità della civiltà europea e uno stimolo al suo arricchimento,

 

- richiamandosi alle dichiarazioni di principio formulate e approvate dagli organismi internazionali più rappresentativi e più autorevoli, dall’ONU al Consiglio d’Europa, e ai più moderni e accreditati orien-tamenti del pensiero politico, giuridico e antropologico,

 

- richiamandosi alla risoluzione n. 1 della Conferenza di Oslo (1976) dei ministri europei responsabili per i problemi culturali,

 

- considerando che il diritto di tali gruppi a esprimersi liberamente e a esprimere la loro cultura é stato in linea di principlo riconosciuto da tutti i governi della Comunità, che in più casi ne hanno fatto oggetto di specifici provvedimenti legislativi e hanno avviato programmi di azione combinati,

 

- considerando che l’identità culturale è oggi uno dei bisogni psico-logici non materiali più importanti,

 

- ritenendo che l’autonomia non debba essere considerata come al-ternativa all’integrazione fra popoli e tradizioni diverse, ma come la possibi1ità di guidare da se stessi il processo necessario di crescente intercomunicazione,

 

- ritenendo pertanto che la salvaguardia di un patrimonio vivente di lingue e di culture non possa reahizzarsi se non creando e consolidando le condizioni idonee e necessarie a che esso possa trovare continuo alimento al proprio sviluppo culturale ed economico

 

- nell'intento di consolidare la coesione dei popoli d'Europa e di preservare le lingue viventi, per arricchirne in tal modo, mediante lap-porto di tutti i loro componenti, la molteplice cultura,

 

- viste le proposte di risoluzione di cui ai docc. 1-371/79, 1-436/79 e 1-790/79

 

- vista la relazione della commissione per la gioventii, la cultura, l’istru-zione, linformazione e lo sport e il parere della commissione per la politica regionale e lassetto territoriale (doc. 1-965/80).

 

1. si rivolge ai governi nazionali e ai poteri regionali e locali perchè, pur nella grande diversità delle situazioni e nel rispetto delle rispettive autonomie, pongano in opera una politica in questo campo che abbia una comune ispirazione e tenda agli stessi fini, e li invita:

 

a) nel campo dell' istruzione

 

- a consentire e a promuovere l'insegnamento delle lingue e cul-ture regionali nell'ambito dei programmi ufficiali, dalla scuola materna fino all'Università;
- a consentire e a tener presente, per rispondere alle esigenze espresse dalla popolazione, l'insegnamento nelle lingue regionali nelle scuole di ogni ordine e grado con una particolare attenzione alla scuola materna, affinché il bambino possa parlare la sua lingua rnaterna;
- a consentire dovunque nellambito dei programmi linsegna-mento della letteratura e della storia delle comunità interessate;

 

b) nel campo dei mezzi di comunicazione di massa:

 

- a consentire e a rendere possibile laccesso alla radio e alla televisione locali in forme tali da garantire la continuità e l'efficacia della comunicazione a livello dehle singole Comunità e a favorire la formazione di operatori culturali specializzati;
- a far sì che le minoranze beneficino per le loro manifestazioni culturali, nelle dovute proporzioni, di aiuti organizzativi e finanziari equivalenti a quegli di cui dispongono le maggioranze;

 

c) nel campo della vita pubblica e dei rapporti sociali:

 

- ad assegnare, secondo la dichiarazione di Bordeaux della conferenza dei poteri locali del Consiglio dEuropa, una responsabilità diretta dei poteri locali in questa materia;
- a favorire al massimo la corrispondenza tra regioni culturali e disegno geografico dei poteri locali;
- per quanto riguarda la vita pubblica e le relazioni sociali a garantire la possibiità di esprimersi nella propria lingua nei rapporti con i rappresentanti dello Stato e innanzi agli organi giudiziari;

 

2. invita la Commissione a trasmettergli quanto prima dati recenti, precisi e raifrontabili sull'atteggiamento e il comportamento delle po-polazioni degli Stati membri nei confronti delle lingue e culture re-gionali dei rispettivi paesi;

 

3. invita la Commissione a prevedere nel quadro dell' educazione linguistica progetti-pilota destinati a verificare i metodi di una educa-zione plurilinguistica capace di assicurare insieme la sopravvivenza del-le culture e la loro apertura all'esterno;

 

4. raccomanda che il Fondo regionale destini finanziamenti a progetti rivolti a sostenere le culture regionali e impegna la Commissione a includere nei suoi programmi nei settori dell'informazione e della cultura iniziative concepite al fine di dar vita a una politica culturale europea che tenga conto delle aspirazioni e delle aspettative di tutte le sue minoranze etniche e linguistiche, che all' Europa e alle sue isti-tuzioni guardano con fiduciosa speranza;

 

5. raccomanda che il fondo regionale destini finanziamenti a progetti economici regionali, in quanto l'identità di una regione può esistere unicamente se la popolazione può viverci e lavorarci;

 

6. invita la Commissione a riesaminare tutta la normativa e tutte le prassi comunitarie che operano discriminazioni nei confronti delle lingue delle minoranze;

 

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Comrnissione, ai governi alle autorità regionali degli Stati membri della Comunità nonché al Gonsiglio d'Europa.

 

Risoluzione del Parlamento Europeo sulle lingue e le culture
delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea
(relatoreWilly Kuijpers, adottata dal Parlamento Europeo il 30 ottobre 1987)

 

Il Parlamento europeo,

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Columbu e altri sui diritti della minoranza linguistica nella Catalogna del Nord (doc. 2-1259/85),

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sulla protezione e promozione delle lingue e culture regionali nella Comunità (doc. B2-76/84),

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Rossetti e altri sul riconoscimento dei diritti delle minoranze e la valorizzazione delle loro culture (doc. B2-321/85),

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Vandemeulebroucke e Kuijpers sulla mancata attuazione da parte della Commissione della risoluzione del Parlamento europeo su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche (doc. B2-1514/85),

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sul riconoscimento delle radio libere (doc. B2-1532/85),

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Vandemeulebroucke e altri su un servizio televisivo frisone per la Frisia (doc. B2-31/86),

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Kuijpers e Vandemeulebroucke sulle intenzioni dei Ministro olandese per il benessere, la sanità e gli affari culturali di sopprimere la sovvenzione in favore dell’"Allgerneen Nederlands Verbond" e sulle relative conseguenze controproducenti per quanto attiene alla cooperazione culturale transfrontaliera (doc. B2-890/86),

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Columbu e altri sulla creazione di istituti di studi, linguistici per le lingue meno diffuse (doc. B2-1015186),

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Rubert de Ventos sugli ostacoli frapposti al catalano nell’ambiente universitario e televisivo (doc. B2- 1323/86),

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Mizzau e altri sul sostegno agli istituti o associazioni di studi linguistici per le lingue meno diffuse (doc. B2- 1346/86),

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Kuijpers e altri sull’integrazione delle scuole bilingui, basco-francesi gestite dalla Federazione SEASKA (doc. B2-149/87),

 

- vista la proposta di risoluzione dell’on. Colom I Naval sul potenziamento delle lingue minoritarie nella CEE (doc. B2-291/87),

 

- visti la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l’istruzione, l’informazione e lo sport e il parere della commissione giuridica per i diritti dei cittadini (doc. B2 291/87),

 

1. vista la sua risoluzione del 16 ottobre 1981 su una Carta comunitaria delle lingue regionali e una Carta di diritti delle minoranze etniche nonché la sua risoluzione dell’ 11 febbraio 1983 sui provvedimenti da adottare a favore delle lingue e delle culture delle minoranze

 

2. richiamandosi ai principi sui diritti delle minoranze formulati e sanciti dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa,

 

3. deplorando il fatto che la Commissione non ha finora presentato alcuna proposta volta all’esecuzione delle suddette risoluzioni in cui il problema delle minoranze etniche, linguistiche e culturali nella Comunità viene preso in esame in maniera globale,

 

4. considerando che ancora parecchi ostacoli si frappongono al riconoscimento della loro specificità culturale e sociale e che l’atteggiamento nei confronti di tali minoranze e dei loro problemi è tuttora spesso contrassegnato da ignoranza e incomprensione, nonché, in taluni casi, da discriminazione,

 

5. ricordando la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle regioni della Comunità europea e la sua risoluzione del 13 aprile 1984 sul ruolo delle regioni nella costruzione di un’Europa democratica e sui risultati della conferenza delle regioni, in cui si osserva che un consolidamento dell’autonomia delle Comunità e la realizzazione di una Comunità europea politicamente più unita costituiscono due aspetti complementari e convergenti di un’evoluzione politica essenziale se la Comunità intende essere efficacemente all’altezza dei suoi compiti futuri.

 

6. considerando che la situazione economica regionale condiziona le possibilità di espressione e di sviluppo della cultura locale di modo che è necessario mettere a punto gli specifici provvedimenti nel quadro di una politica regionale comunitaria equilibrata, che prenda avvio dalla base regionale e freni l’esodo dalla periferia verso il centro,

 

1. richiede un’applicazione integrale dei principi e delle misure contenute nelle succitate risoluzioni del 16 ottobre 1981 e dell’11 febbraio 1983;

 

2. ricorda la necessità che gli Stati membri riconoscano le loro minoranze linguistiche nei rispettivi ordinamenti giuridici creando così la premessa per il mantenimento e lo sviluppo delle culture e lingue regionali e minoritarie;

 

3. sollecita gli Stati membri che abbiano già previsto nella loro Costituzione principi generali di tutela delle minoranze a provvedere tempestivamente, con norme organiche, all’attuazione concreta di tali principi;

 

4. appoggia gli sforzi del Consiglio d’Europa volti all’elaborazione della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie;

 

5. raccomanda agli Stati membri, in ordine all’istruzione:

 

- di organizzare ufficialmente l’istruzione nelle lingue regionali e minoritarie, equiparata con l’insegnamento nelle lingue nazionali, dalla formazione prescolare all’Università e alla formazione permanente, nelle zone linguistiche interessate,

 

- di riconoscere ufficialmente i corsi, le classi e le scuole che sono istituiti da associazioni abilitate all’insegnamento in base all’ordinamento vigente nello Stato e che utilizzano generalmente per l’insegnamento una lingua regionale o minoritaria,

 

- di dedicare particolare attenzione alla formazione di personale insegnante nelle lingue regionali o minoritarie e di mettere a disposizione i necessari strumenti pedagogici per la realizzazione dei suddetti provvedimenti,

 

- di incentivare l’informazione sulle possibilità di istruzione nelle lingue regionali minoritarie,

 

- di provvedere all’equipollenza di diplomi, certificati, altri titoli e competenze professionali, al fine di facilitare ai membri di gruppi regionali o minoritari di uno Stato membro l’accesso al mercato del lavoro in comunità di altri Stati membri culturalmente apparentate;

 

6. raccomanda agli Stati membri, in ordine ai rapporti amministrativi e giuridici:

 

- di garantire direttamente a norma di legge l’impiego delle lingue regionali e minoritarie, in primo luogo negli enti locali delle realtà in cui una minoranza sia presente,

 

- di rivedere le norme di legge nazionali e le pratiche discriminanti nei confronti delle lingue delle minoranze, come richiesto dalla risoluzione dei parlamento dell’ 11 giugno 1986 sulla recrudescenza del fascismo e del razzismo in Europa,

 

- di esigere l’uso delle lingue nazionali, regionali e minoritarie anche nei servizi decentralizzati dell’autorità centrale nelle aree interessate,

 

- di riconoscere ufficialmente i patronimici e i toponimi esistenti nelle lingue regionali o minoritarie,

 

- di consentire che nelle liste elettorali figurino nomi di località e altre indicazioni nelle lingue regionali o minoritarie;

 

7. chiede agli Stati membri, in ordine ai mezzi di comunicazione di massa:

 

- di consentire l’accesso alle stazioni locali, regionali e centrali pubbliche e commerciali, in modo tale che sia garantita la continuità e l’efficacia delle trasmissioni nelle lingue regionali e minoritarie,

 

- di provvedere affinché i gruppi minoritari ricevano per i loro programmi sostegni organizzativi e finanziari analoghi a quelli ottenuti dalla maggioranza,

 

- di sostenere la formazione dei personale operante nei mezzi di comunicazione di massa e dei giornalisti necessari per la realizzazione dei provvedimenti di cui sopra,

 

- di porre al servizio delle lingue regionali e minoritarie le nuove conquiste nel settore delle tecnologie della comunicazione,

 

- di tener conto dei costi supplementari inerenti all’adeguamento a caratteri particolari, come per esempio, il cirillico, l’ebraico, il greco, ecc.;

 

8. raccomanda agli Stati membri, in ordine all’infrastruttura culturale,

 

- di garantire la partecipazione diretta dei rappresentanti di gruppi che utilizzano lingue regionali o minoritarie alla gestione della cultura e alle attività collaterali,

 

- di creare fondazioni o istituti per lo studio delle lingue regionali minoritarie in grado, tra l’altro, di elaborare gli strumenti didattici necessari alla loro introduzione nella scuola nonché di redigere un "inventano generale" delle lingue regionali o minoritarie interessate,

 

- di sviluppare tecniche di doppiaggio e sottotitolazione per favorire le produzioni audiovisive nelle lingue regionali minoritarie,

 

- di provvedere il necessario, sostegno materiale e finanziario per la realizzazione delle misure di cui sopra;

 

9. raccomanda agli Stati membri, in ordine alla realtà socioeconomica,

 

- di prevedere l’impiego delle lingue regionali minoritarie nelle imprese pubbliche (poste, ecc.), G.U. n. C 36 del 17.2.1986, pag. 142

 

- di riconoscere l’impiego delle lingue regionali e minoritarie nei sistemi di pagamento (assegni postali e attività bancarie),

 

- di provvedere all’informazione dei consumatori e all’etichettatura dei prodotti nelle lingue regionali e minoritarie,

 

- di provvedere all’impiego delle lingue regionali nelle iscrizioni dei cartelli stradali, nelle indicazioni del traffico e nelle denominazioni delle strade;

 

10. raccomanda agli Stati membri, nel contesto delle lingue regionali e minoritarie utilizzate in più Stati membri, e in particolare nelle zone di confine:

 

- di provvedere a meccanismi appropriati di cooperazione transfrontaliera nell’ambito della politica culturale e linguistica,

 

- di incentivare la cooperazione transfrontaliera conformemente all’accordo-quadro europeo sulla cooperazione transfrontaliera tra le autorità locali;

 

11. chiede agli Stati membri di incoraggiare e sostenere l’Ufficio europeo per le lingue minoritarie e i suoi comitati nazionali in ciascuno degli Stati membri;

 

12. invita la Commissione:

 

- a contribuire, nel quadro delle sue competenze, alla realizzazione dei provvedimenti di cui ai paragrafi 5-10,

 

- a tener conto delle lingue e delle culture delle minoranze regionali ed etniche della Comunità all’atto dell’elaborazione delle diverse politiche comunitarie e, in particolare, di azioni comunitarie nel settore della politica, della cultura e dell’istruzione,

 

- ad accordare all’Ufficio europeo per le lingue minoritarie uno status consultivo ufficiale,

 

- a provvedere alla creazione di un sistema di borse di studio per consentire viaggi-studio, onde incentivare la reciproca conoscenza delle minoranze,

 

- a riservare il necessario tempo di trasmissione alle culture minoritarie nel quadro della televisione europea,

 

- a prestare l’attenzione necessaria all’informazione sulle minoranze linguistiche nelle pubblicazioni informative della Comunità;

 

13. chiede al Consiglio e alla Commissione di continuare ad accordare il suo sostegno e il suo incoraggiamento all’Ufficio europeo per le lingue minoritarie

 

- garantendo adeguate risorse di bilancio e il ripristino di una linea distinta di bilancio,

 

- proponendo l’erogazione dei finanziamenti necessari alla realizzazione dei provvedimenti i cui sopra,

 

- stanziando fondi del FESR e del F.S.E. a favore di programmi e progetti destinati alle culture regionali e popolari,

 

- riferendo annualmente al Parlamento sulla situazione delle lingue regionali e minoritarie nella Comunità nonché sui provvedimenti adottati alla luce di quanto sopra esposto dagli Stati membri della Comunità;

 

14. intende garantire adeguati mezzi di bilancio per un’azione in favore delle lingue minoritarie pari ad almeno 1.000.000 ECU, per il bilancio del 1988;

 

15. specifica chiaramente che le disposizioni della presente risoluzione non devono essere interp retate o applicate in modo da pregiudicare l’integrità territoriale e l’ordine pubblico degli Stati membri;

 

16. incarica la sua commissione competente di elaborare singole relazioni sulle lingue e le culture delle popolazioni non sedentarie e dei cittadini comunitari che vivono in uno Stato membro diverso da quello di origine nonché sulle minoranze d’oltremare e sottolinea che ciascuno di questi documenti gruppi condivide molti degli svantaggi di coloro che parlano una lingua minoritaria, ma i cui problemi specifici meritano ex officio un trattamento particolareggiato;

 

17. decide che l’intergruppo sulle lingue minoritarie ottenga a pieno diritto lo statuto di intergruppo ufficiale del Parlamento;

 

18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alle autorità nazionali e regionali degli Stati membri nonché all’Assemblea consultiva del Consiglio d’Europa e alla Conferenza permanente delle amministrazioni locali e regionali d’Europa.

 


Risoluzione del Parlamento Europeo sulle minoranze linguistiche e culturali
nella Comunità Europea
(relatore Mark Killilea, adottata dal Parlamento Europeo il 9 febbraio 1994).

 

Il Parlamento europeo,

 

- vista la risoluzione del 16 ottobre 1981 su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche,

 

- vista la risoluzione dell’11 febbraio 1983 sulle misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza,

 

- vista la risoluzione del 30 ottobre 1987 sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità europea,

 

- vista la risoluzione del 21 gennaio 1993 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sulle nuove prospettive per l’azione della Comunità nel settore culturale,

 

- viste le proposte di risoluzione degli onn., Hume e altri sulle lingue minoritarie (B3-0016/90), Gangoiti Llaguno sulla promozione e l’uso delle lingue regionali e/o minoritarie (B3-2113/90), Bandres Molet sulla concessione di licenze alle radio emittenti in lingua euskera (B3-0523/91), Van Hemeldonck sulla firma della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie (B3-1351/92),

 

- vista la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, cui il Consiglio d’Europa ha conferito la veste giuridica di Convenzione europea e che è stata aperta alla firma il 5 novembre 1992,

 

- visto il documento finale della Conferenza di Copenhagen sulla dimensione umana della CSCE (5-29 giugno 1990), e in particolare il Capitolo IV di tale documento,

 

- vista la Carta di Parigi per una nuova Europa (CSCE) adottata a Parigi il 21 novembre 1991,

 

- visto l’articolo 148 del proprio regolamento,

 

- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l’istruzione e i mezzi d’informazione e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A3-0042/94),

 

1. incoraggiato dall’impegno espresso dall’art. 128 del trattato CE, per cui la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle lo?ro diversità nazionali e regionali,

 

2. proclamando la necessità di una cultura linguistica europea e riconoscendo che questa cultura comprende anche la difesa. del patrimonio linguistico, il superamento della barriera linguistica, la promozione delle lingue meno diffuse e la salvaguardia delle lingue minoritarie,

 

3. incoraggiato altresì dal processo di democratizzazione in corso nell’Europa centrale e orientale, e in particolare dalla ferma volontà dei popoli di recente passati alla democrazia di promuovere la propria lingua e il proprio patrimonio culturale,

 

4. considerando che ogni popolo ha diritto al rispetto della propria lingua e della propria cultura e deve pertanto poter disporre degli opportuni mezzi giuridici per proteggerle e promuoverle,

 

5. considerando che la diversità linguistica dell’Unione europea costituisce un elemento fondamentale della sua ricchezza culturale,

 

6. considerando che la protezione e la promozione della diversità linguistica dell’Unione è un fattore chiave nella realizzazione di un’Europa pacifica e democratica,

 

7. considerando cha alla Comunità europea incombe la responsabilità di sostenere gli Stati per quanto attiene allo sviluppo delle loro culture e alla salvaguardia delle loro varie identità nazionali e regionali, in particolare delle lingue autoctone regionali e delle minoranze,

 

8. considerando che l’Unione dovrebbe incoraggiare l’azione degli Stati membri nei casi in cui la tutela di dette lingue e culture fosse insufficiente o inesistente,

 

9. considerando che la Comunità europea ha altresì il dovere, nelle sue relazioni con i governi di paesi associati e terzi, di richiamare l’attenzione sui diritti delle minoranze e, se necessario, di assistere detti governi nella messa a punto di metodi che consentano il rispetto di tali diritti, ma anche di richiamarli allorché omettano consapevolmen?te di ricercare tali metodi,

 

10. considerando che la diversità linguistica dell’Unione, che ne riflette la diversità culturale, è troppo spesso misconosciuta,

 

11. considerando che nell’ambito dell’Unione europea che si sta creando la lingua rappresenta uno strumento essenziale ai fini della comunicazione e che nel processo di costruzione europea il ricorso alle lingue di maggior diffusione per comunicare attraverso le attuali frontiere interne va reso compatibile con la protezione e la difesa delle lingue meno diffuse in ambiti regionali o transregionali,

 

12. considerando che anche le lingue e culture meno diffuse fanno parte della cultura e del patrimonio europeo dell’Unione e che, da questo punto di vista, quest’ultima deve garantire loro una tutela giuridica e le necessarie risorse finanziarie,

 

13. considerando che numerose lingue meno diffuse si trovano in una difficile situazione, dato il rapido crollo del numero di parlanti, e considerando che ciò mette a repentaglio il benessere di gruppi specifici di popolazione e riduce considerevolmente il potenziale di creatività dell’Europa nel suo complesso,

 

14. considerando che, nel pieno rispetto del dovere dei governi di tutti gli Stati membri di salvaguardare e promuovere le rispettive lingue ufficiali, tale azione non deve esercitarsi a danno delle lingue di minore diffusione e delle popolazioni di cui esse costituiscono il naturale vettore culturale,

 

15. considerando tuttavia che l’espressione “lingue e culture meno diffuse” comprenderebbe fenomeni aventi caratteristiche e dimensioni diverse a seconda degli Stati membri, giacché potrebbe essere riferito a talune lingue già ufficiali in taluni Stati membri ma non adeguatamente diffuse o che non godono di uno status identico nello Stato membro confinante o in un altro Stato membro,

 

1. sollecita la piena applicazione dei principi e delle proposte contenute nelle succitate risoluzioni del 16 ottobre 1981, dell’11 febbraio 1983 e del 30 ottobre 1987;

 

2. ribadisce la necessità che gli Stati membri riconoscano le propri minoranze linguistiche e adottino gli opportuni provvedimenti giuridici e amministrativi per consentire la creazione delle condizioni fondamentali per la conservazione e lo sviluppo di dette lingue;

 

3. ritiene inoltre che tutte le lingue e le culture meno diffuse debbano essere protette negli Stati membri anche da uno status giuridico adeguato;

 

4. ritiene che tale status giuridico dovrebbe implicare, quanto meno, l’uso e la promozione delle lingue e culture in questione negli ambiti dell’insegnamento, della giustizia e dell’amministrazione pubblica, dei mezzi di informazione, della toponomastica e degli altri settori della vita pubblica e culturale, fatto salvo il ricorso alle lingue di maggior diffusione quando ciò sia necessario ai fini di una più agevole comunicazione all’interno dei singoli Stati membri dell’Unione nel suo insieme;

 

5. insiste sul fatto che quei cittadini di uno Stato membro che usano una lingua o hanno una cultura diversa da quella predominante nello Stato stesso, o in una sua parte o regione, non debbano subire alcuna discriminazione e, in particolare, nessun tipo di emarginazione sociale che renda loro difficile l’accesso o la permanenza in un posto di lavoro;

 

6. approva la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, cui è stata conferita la veste giuridica di Convenzione europea, quale strumento tanto efficace quanto flessibile ai fini della salvaguardia e della promozione delle lin?gue meno diffuse;

 

7. invita i governi degli Stati membri che non l’abbiano ancora fatto a firmare e i loro parlamenti a ratificare con urgenza la suddetta Convenzione, scegliendo in ogni momento di applicare quei paragrafi che meglio rispondono alle esigenze e alle aspirazioni delle comunità linguistiche in questione;

 

8. esorta i governi degli Stati membri e le amministrazioni regionali e locali a incoraggiare e sostenere le associazioni specializzate, in particolare i comitati nazionali presso l’Ufficio europeo per le lingue meno diffuse, affinché risultino valorizzate le responsabilità dei cittadini e delle loro organizzazioni in ordine all’affermazione delle loro lingue;

 

9. incoraggia tanto gli Stati membri quanto le regioni e gli enti locali interessati a studiare la possibilità di concludere accordi intesi a creare istituti linguistici transfrontalieri per le lingue e le culture meno diffuse esistenti in due Stati membri confinanti o simultaneamente in diversi Stati membri;

 

10. esorta la Commissione a

 

1. contribuire, entro i limiti delle sue competenze, all’esecuzione delle azioni intraprese dagli Stati membri in questo settore;

 

2. tenere in debito conto le lingue meno diffuse e le relative culture nell’elaborazione di vari aspetti della politica comunitaria al fine di provvedere pariteticamente alle esigenze specifiche di coloro che parlano lingue minoritarie, parallelamente a quelle degli utenti di lingue maggioritarie in tutti i programmi concernenti l’istruzione e la cultura, come per esempio, Giovani per l’Europa, Erasmus, Tempus, European Dimension, Platform Europe, Media e progetti relativi alla traduzione di opere letterarie contemporanee;

 

3. incoraggiare l’impiego delle lingue meno diffuse nell’ambito della politica audiovisiva della Comunità, per esempio per quanto riguarda la televisione ad alta definizione, nonché assistere le case di produzione e le emittenti che utilizzano lingue minoritarie nel produrre nuovi programmi nel formato 16:9,

 

4. garantire che ci si avvalga della moderna tecnologia delle telecomunicazioni digitali, la quale consente di condensare le trasmissioni radiofoniche via satellite e cavo, per diffondere un gran numero di lingue di minoranza;

 

5. impostare quanto prima un programma ispirato a LINGUA per le lingue meno diffuse, avvalendosi eventualmente delle reti già sviluppate nel quadro delle attività dell’Ufficio per le lingue meno diffuse, quali la rete di formazione Mercator;

 

6. agevolare l’immediata pubblicazione, previa correzione e completamento, della carta scientifica delle comunità linguistiche minoritarie nella Comunità, compilata dall’Ufficio europeo per le lingue meno diffuse;

 

7. incoraggiare la pubblicazione nelle lingue comunitarie meno diffuse dei trattati che istituiscono le Comunità europee e delle altre disposizioni comunitarie fondamentali nonché delle informazioni sull’Unione europea e sulle sue attività

 

11. incita il Consiglio e la Commissione a

 

1. perseverare nell’incoraggiare e sostenere le organizzazioni europee rappresentative delle lingue meno diffuse, in particolare l’Ufficio europeo per le lingue meno diffuse, stanziando a loro favore adeguate risorse finanziarie;

 

2. garantire che il bilancio contempli stanziamenti appropriati per i programmi comunitari a favore delle lingue meno diffuse e delle culture associate, nonché proporre un programma di azione pluriennale in questo settore;

 

3. tenere in debito conto il retaggio linguistico e culturale delle regioni tanto nel mettere a punto la politica regionale e nello stanziare fondi FESR - sostenendo progetti integrati di sviluppo regionale che comprendano azioni a favore di lingue e culture regionali - quanto nel mettere a punto la politica sociale e nello stanziare fondi FSE;

 

4. tenere in debita considerazione, nella messa a punto di programmi comunitari per la ricostruzione economica e sociale (soprattutto del programma PHARE), le esigenze degli utenti di lingue minoritarie nei paesi dell’Europa centrale e orientale;

 

5. incoraggiare le traduzioni di libri e opere letterarie, il sottotitolaggio dei film tra le lingue minoritarie o dalle lingue minoritarie verso le lingue comunitarie;

 

6. garantire che la Comunità europea non incoraggi le lingue meno diffuse a danno delle lingue nazionali principali e, anzi, faccia in modo che non sia compromesso in alcun modo l’insegnamento della lingua principale nelle scuole;

 

12. chiede che le lingue parlate nei territori di oltremare appartenenti agli Stati membri beneficino degli stessi diritti e delle stesse disposizioni delle lingue continentali;

 

13. esorta tutti gli enti competenti ad applicare per analogia le raccomandazioni che figurano nella presente risoluzione alle lingue minoritarie autoctone non territoriali (p. es. le lingue degli zingari rom e sinti, yiddish);

 

14. sottolinea che le raccomandazioni comprese nella presente risoluzione non sono tali da mettere a repentaglio l’integrità territoriale o l’ordine pubblico negli Stati membri e altresì che esse non devono essere interpretate come conferenti il diritto di intraprendere alcuna attività o realizzare alcuna azione contraria agli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite o a qualsiasi altro obbligo previsto dal diritto internazionale;

 

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi centrali e regionali degli Stati membri, all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, alla Conferenza permanente degli enti locali e regionali d’Europa, alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, alle Nazioni Unite e all’UNESCO.