Regolamento del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali

Emanato con D.R. n. 92 del 28.02.2017

TITOLO I

FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

 

Art. 1 - Definizione e finalità del Dipartimento

 

1. Il Dipartimento di “Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali” (DI4A) dell’Università degli Studi di Udine, di seguito denominato "Dipartimento", svolge le proprie attività istituzionali di ricerca e didattica nonché quelle rivolte all’esterno, correlate ed accessorie, negli ambiti scientifici e didattici prevalentemente afferenti all’Area CUN 07 - Scienze Agrarie e Veterinarie.

2. In accordo con quanto enunciato dagli articoli 3 e 27 dello Statuto di Ateneo, il Dipartimento ha la finalità di promuovere, coordinare e gestire la ricerca scientifica e l’attività didattica e formativa facenti prioritariamente riferimento ai Settori Scientifico Disciplinari elencati nell’Allegato A al presente Regolamento.

3. L’uso, nel presente Regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo. Il termine “docente”, nel presente Regolamento, è inteso per designare professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.

 

TITOLO II

STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

 

Art. 2 - Organi e strutture del Dipartimento

 

1. Secondo quanto previsto dall’art. 28 dello Statuto, organi necessari del Dipartimento sono il Direttore e il Consiglio di Dipartimento. Organo facoltativo è la Giunta di Dipartimento. Strutture facoltative del Dipartimento sono: le Sezioni, la Commissione ricerca di Dipartimento e la Commissione didattica di Dipartimento.

2. Per quanto concerne il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento, le Sezioni e le Commissioni ricerca e didattica di Dipartimento, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento, nonché alle disposizioni che seguono.

3. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni di programmazione, pianificazione e gestione richieste dalla vigente normativa.

 

Art. 3 - Sedute del Consiglio e verbalizzazione

 

1. Per quanto concerne le sedute del Consiglio di Dipartimento e la verbalizzazione delle sedute degli organi o delle Commissioni, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento.

 

 

Art. 4 - Giunta di Dipartimento

 

1. La Giunta è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Costituzione della Giunta.

a) La Giunta è costituita dal Direttore; dal responsabile dei servizi dipartimentali; dai delegati alla ricerca e alla didattica, qualora nominati; da tre docenti eletti in seno alla commissione ricerca; da tre docenti eletti in seno alla commissione didattica; da un rappresentante del personale tecnico amministrativo e da un rappresentante degli studenti;

b) Qualora le sezioni, la commissione didattica e la commissione ricerca non siano tutte attivate la Giunta è costituita dal Direttore; dal responsabile dei servizi dipartimentali; dai delegati alla ricerca e alla didattica, qualora nominati; da due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie: professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato; da un rappresentante del personale tecnico amministrativo e da un rappresentante degli studenti. Ciascun rappresentante viene eletto dai componenti della rispettiva categoria;

c) L’elettorato attivo e passivo spetta all’interno di ciascuna categoria ai componenti del Consiglio di Dipartimento.

3. Secondo quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto, la Giunta:

  • coadiuva il Direttore nell’esercizio delle sue funzioni;

  • delibera su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dai Regolamenti;

  • svolge compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Dipartimento;

  • delibera in via definitiva sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.

 

Art. 5 - Commissione ricerca di Dipartimento

 

1. La Commissione ricerca è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Costituzione della Commissione ricerca.

a) La Commissione ricerca è composta dal Direttore; dal delegato alla ricerca, se nominato; dal responsabile amministrativo dei servizi di supporto alla ricerca; dai rappresentanti delle sezioni; da un rappresentante dei docenti non afferenti ad alcuna sezione, qualora il loro numero sia complessivamente almeno pari a un decimo dei docenti afferenti al Dipartimento;

b) Nel caso non siano istituite le Sezioni, La Commissione è composta dal Direttore; dal delegato alla ricerca, se nominato; da dieci docenti eletti dai docenti afferenti al Dipartimento; dal responsabile amministrativo dei servizi di supporto alla ricerca.

3. La Commissione ricerca è presieduta dal Direttore o dal delegato alla ricerca.

4. Secondo quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto, la Commissione ricerca:

  • propone l’istituzione di eventuali articolazioni organizzative di ricerca, compresi i laboratori;

  • definisce criteri per la gestione degli spazi e dei servizi comuni dedicati alla ricerca;

  • formula proposte per l’acquisizione di strumentazioni scientifiche di interesse comune;

  • formula proposte per il potenziamento delle risorse umane, per quanto di competenza della ricerca;

  • svolge attività istruttoria sugli argomenti inerenti alla ricerca su delega del Consiglio.

 

Art. 6 - Commissione didattica di Dipartimento

 

1. La Commissione didattica è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Costituzione della Commissione didattica.

a) La Commissione didattica è composta dal Direttore del Dipartimento; dal delegato alla didattica, se nominato; dal responsabile amministrativo dei servizi di supporto alla didattica; dai Coordinatori dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento; dai Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso il Dipartimento; dai direttori delle Scuole di specializzazione con sede amministrativa presso il Dipartimento; da uno dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento, eletto dagli stessi;

b) Qualora un Coordinatore di corso di studio o di Dottorato o Direttore di Scuola di specializzazione non appartenga al Dipartimento, il Direttore, d’intesa con il Coordinatore del corso, indica il rappresentante fra i componenti il Collegio appartenenti al Dipartimento.

3. La Commissione didattica è presieduta dal Direttore o dal delegato alla didattica.

4. Secondo quanto previsto dall’art. 31 dello Statuto, la Commissione didattica:

  • svolge azioni di promozione, coordinamento e razionalizzazione dei corsi di studio di pertinenza del Dipartimento;

  • formula proposte in ordine alla gestione dell’offerta formativa e all’armonizzazione dei carichi didattici;

  • formula proposte per il potenziamento delle risorse umane, per quanto di competenza della didattica;

  • svolge attività istruttoria sugli argomenti inerenti alla didattica su delega del Consiglio.

 

Art. 7 - Sezioni del Dipartimento

 

1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, aggregazioni di almeno otto docenti che condividano interessi culturali e scientifici e appartengano in prevalenza, ma non in forma esclusiva, allo stesso Settore scientifico disciplinare o a settori affini. Il Consiglio di Dipartimento può motivatamente derogare dalla numerosità minima.

2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa né contabile, né hanno una propria dotazione di personale.

3. Le Sezioni sono istituite con motivata delibera del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ciascuna sezione può essere istituita previa richiesta motivata da una specifica proposta progettuale che deve contenere la denominazione della Sezione in italiano e in inglese; l’elenco sottoscritto dei docenti che intendono afferirvi; il Piano di Sezione.

4. Il Piano di Sezione, elaborato collegialmente, definisce gli obiettivi, i risultati attesi e le attività che si intendono intraprendere. Il Piano contiene una descrizione delle risorse umane e strumentali, nonché delle collaborazioni interdisciplinari, necessarie al raggiungimento degli obiettivi della Sezione. Il Piano illustra anche il sistema di monitoraggio dei risultati delle attività della Sezione.

5. Ogni docente può aderire ad una sola Sezione senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.

6. L'adesione di docenti alle singole Sezioni è ratificata dal Consiglio e può essere modificata all'inizio di ogni anno accademico.

7. La Sezione elegge a maggioranza assoluta degli aventi diritto il proprio rappresentante che dura in carica due anni accademici e può essere rieletto per non più di una volta consecutiva. L’elettorato attivo e passivo spetta ai docenti afferenti alla Sezione stessa. La nomina del rappresentante viene ratificata dal Consiglio di Dipartimento.

8. Al termine di ogni anno accademico il rappresentante della Sezione sottopone al Consiglio una sintetica relazione sull’attività svolta e la revisione del Piano di Sezione.

9. Le Sezioni possono essere motivatamente disattivate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. La Sezione, coerentemente con il Piano di Sezione:

  • promuove un’attività scientifica di qualità valorizzando le competenze di tutti i componenti, incoraggiando le relazioni e lo scambio regolare di informazioni al proprio interno;

  • organizza le risorse umane e strumentali ad essa affidate e si fa portatrice di interessi affinché queste risorse siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di ricerca;

  • coordina le attività di strutture, laboratori ed attrezzature ad essa affidate, favorendone la condivisione con le altre Sezioni;

  • favorisce l’interdisciplinarietà, che viene ricercata nelle relazioni con le altre Sezioni del Dipartimento oltre che al proprio interno e al di fuori del Dipartimento, al fine di organizzare competenze scientifiche diverse per il raggiungimento di obiettivi di ricerca comuni;

  • è parte attiva per l’organizzazione e la realizzazione di attività di diffusione della conoscenza sul territorio;

  • verifica i risultati raggiunti, utilizzando parametri oggettivi riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento.

 

TITOLO III

ATTIVITA'

 

Art. 8 - Esercizio dell’attività di ricerca scientifica

 

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca nell'ambito dei settori disciplinari di cui all'allegato A, mettendo a loro disposizione, in relazione alle diverse esigenze e compatibilmente con le disponibilità di risorse, ciò di cui necessitano.

2. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca o di didattica, su richiesta diretta di un afferente, o sulla base di accordi internazionali.

 

Art. 9 - Prestazioni di ricerca e di formazione a favore di terzi

 

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche attraverso l'attività di ricerca e consulenza, nonché l’attività di formazione e aggiornamento professionale, stabilite mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari d'Ateneo.

 

Art. 10 - Attività di ricerca in cooperazione

 

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione di Centri di ricerca e l’adesione a Centri interdipartimentali di ricerca.

2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.

 

Art. 11 - Diffusione dei risultati della ricerca

 

1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze, convegni e iniziative diverse a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e estere.

2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

Art. 12 - Adozione e modifiche al Regolamento interno

 

1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono deliberate, per quanto di competenza, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

 

Art. 13 - Natura del Regolamento

 

1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno della struttura, ai sensi di quanto in materia previsto dallo Statuto di Ateneo.

 

Art. 14 - Norma di chiusura e rinvio

 

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.

 

 

ALLEGATO A

 

Elenco dei S.S.D. del Dipartimento

 

AGRI-01/A Economia agraria, alimentare ed estimo rurale

AGRI-02/A Agronomia e coltivazioni erbacee

AGRI-03/A Arboricoltura generale e coltivazioni arboree

AGRI-02/B Orticoltura e floricoltura

AGRI-03/B Selvicoltura, pianificazione ed ecologia forestale

AGRI-03/C Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali

AGRI-06/A Genetica agraria

AGRI-04/A Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali

AGRI-04/B Meccanica agraria

AGRI-04/C Costruzioni rurali e territorio agroforestale

AGRI-05/A Entomologia generale e applicata

AGRI-05/B Patologia vegetale

AGRI-06/B Chimica agraria

AGRI-06/C Pedologia

AGRI-07/A Scienze e tecnologie alimentari

AGRI-08/A Microbiologia agraria, alimentare e ambientale

AGRI-09/A Zootecnia generale e miglioramento genetico

AGRI-09/B Nutrizione e alimentazione animale

AGRI-09/C Zootecnia speciale

AGRI-09/D Zooculture

MVET-01/A Anatomia veterinaria

MVET-01/B Fisiologia veterinaria

MVET-02/A Patologia generale e anatomia patologica veterinaria

MVET-02/B Ispezione degli alimenti di origine animale

MVET-03/A Malattie infettive degli animali

MVET-03/B Parassitologia e malattie parassitarie degli animali e dell'uomo

MVET-04/A Farmacologia e tossicologia veterinaria

MVET-04/B Clinica medica veterinaria

MVET-05/A Clinica chirurgica veterinaria

MVET-05/B Clinica ostetrica, ginecologica, andrologica e neonatologia veterinaria

CHEM-01/A Chimica analitica

CHEM-02/A Chimica fisica

CHEM-03/A Chimica generale e inorganica

CHEM-05/A Chimica organica

CHEM-06/A Fondamenti chimici delle tecnologie

CHEM-07/B Chimica degli alimenti

CHEM-01/B Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

GEOS-02/B Geologia stratigrafica e sedimentologia

GEOS-02/C Geologia strutturale e tettonica

GEOS-03/B Geologia applicata

GEOS-01/B Petrologia

GEOS-04/B Geofisica applicata

BIOS-01/A Botanica generale

BIOS-01/C Botanica ambientale e applicata

BIOS-02/A Fisiologia vegetale

BIOS-03/A Zoologia

BIOS-05/A Ecologia

BIOS-07/A Biochimica

BIOS-14/A Genetica

PHYS-06/A Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali

PHYS-06/B Didattica e storia della fisica

INFO-01/A Informatica

IIND-07/A Fisica tecnica industriale

GIUR-03/B Diritto agrario e alimentare

MATH-03/A Analisi matematica

MATH-03/B Probabilità e statistica matematica

STAT-01/A Statistica

STAT-01/B Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica