Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori di Lavori, Beni e Servizi

Emanato con D.R. n. 228 del 28.05.2013

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e la gestione dell’Elenco ufficiale dei fornitori e prestatori di servizi dell’Università degli Studi di Udine, di seguito denominato Albo.
2. L’Albo, istituito ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, è un elenco di operatori economici scelti e selezionati nell’interesse dell’Ateneo, suddivisi per categorie merceologiche omogenee. L’Albo sarà disponibile in rete e aperto a tutti gli ordinatori di spesa dell’Università.
3. L’Università, di seguito anche denominata Amministrazione, ricorrerà all’Albo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici e dal proprio Regolamento per le spese in economia, per individuare gli operatori economici e i professionisti da invitare, in relazione all’oggetto del lavoro/fornitura e servizio, alle seguenti procedure di scelta del contraente:
- procedure negoziate di cui all’art. 57, comma 6, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- cottimo fiduciario di cui all’art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- procedure per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
4. Esulano dall’ambito di applicazione del presente Regolamento i servizi di Ingegneria e Architettura, per i quali si applicheranno le disposizioni di cui alla L.R. 14/2002 e del relativo regolamento di attuazione.
5. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di acquisire beni e servizi, se disponibili sulla piattaforma Consip S.p.A., in conformità con le vigenti disposizioni legislative.

 ART. 2 - STRUTTURA DELL’ALBO

1. L’Albo è strutturato nelle seguenti sezioni:
a) esecutori di lavori
b) fornitori di beni
c) prestatori di servizi
d) liberi professionisti
2. Le sezioni a), b) e c) sono suddivise nelle categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e per descrizione, individuate nell’elenco allegato al presente Regolamento.
3. L’iscrizione può essere fatta per una o più sezioni dell’Albo e per ciascuna categoria/sottocategoria merceologica. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti all’oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.
4. Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria merceologica per la quale è iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui al successivo art. 5.
5. L’iscrizione nella sezione liberi professionisti di cui alla lett. d) viene effettuata sulla base dell’Albo di appartenenza del richiedente.

ART. 3 - PUBBLICITA’

1. L’istituzione dell’Albo, così come ogni sua modifica ed integrazione, verrà resa pubblica mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Università nonché con altri mezzi che garantiscano la massima diffusione.
2. L’Albo sarà aggiornato, con le medesime modalità, entro il mese di gennaio di ogni anno.

ART. 4 - REQUISITI DI ISCRIZIONE

1. Potranno iscriversi all’Albo i seguenti operatori economici:
a. imprenditori individuali, anche artigiani;
b. società commerciali;
c. società cooperative;
d. consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i.
e. consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
f. consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
g. operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, del D.lgs 163/2006 e s.m.i. stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
h. liberi professionisti, singoli o associati nelle forme previste dalla legge.
2. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, e della relativa permanenza, gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
b. iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, relativa alle categorie merceologiche per le quali si chiede l’inserimento nell’Albo;
c. abilitazioni, autorizzazioni o iscrizioni ad albi, ordini, collegi eventualmente previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività relative alle categorie merceologiche o delle attività professionali prescelte;
d. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all’art. 38, comma 1, lettere dalla a) alla m ter), del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
e. adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

ART. 5 - ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DATI

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all’Albo devono presentare istanza sottoscritta dal rappresentante legale, recante il timbro dell’impresa e corredata di copia di valido documento di identità.
2. L’istanza, debitamente regolarizzata ai termini di legge, deve essere corredata dai seguenti documenti:
per gli operatori economici:
a) copia autentica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o altro registro equivalente in caso di imprese straniere), avente data non anteriore a sei mesi;
b) modulo INPS/INAIL, per consentire la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o in alternativa dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi ai contratti collettivi applicati e le posizioni INPS/INAIL e Cassa Edile;
c) documentazione attestante i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 41 e di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006 eventualmente richiesti nell’avviso di selezione;
d) dichiarazione di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di consenso al relativo trattamento.
per i liberi professionisti:
a) documentazione attestante l’iscrizione nei rispettivi albi professionali;
b) modulo INPS/INAIL, per consentire la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),o in alternativa dichiarazione sostitutiva contenente i dati relativi ai contratti collettivi applicati e le posizioni INPS/INAIL e Cassa Edile o dichiarazione delle rispettive casse di appartenenza o altro analogo documento attestante la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali;
c) documentazione relativa al curriculum o ai requisiti eventualmente richiesti nell’avviso di selezione;
d) dichiarazione di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di consenso al relativo trattamento.
3. Le domande devono essere inviate tramite PEC con documenti firmati digitalmente, all’indirizzo indicato nell’avviso di cui all’art. 3 comma 1, ovvero a mezzo raccomandata A.R.
4. Ai fini dell’individuazione della data di presentazione dell’istanza farà fede la data e il numero di protocollo attribuito dal Servizio affari istituzionali e legali dell’Università.
5. Ciascun operatore economico/professionista è tenuto – pena la cancellazione dall’Albo - ad aggiornare tempestivamente la propria posizione a fronte di variazioni intervenute, sia in riferimento alla/e categoria/e per le quali è iscritto all’Albo, sia in riferimento ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
6. Le domande di iscrizione saranno soggette a verifica da parte dell’Amministrazione.
7. Qualora l’Amministrazione, dopo aver esaminato i requisiti e la documentazione richiesti dal presente titolo, pervenga a una valutazione positiva ai fini dell’iscrizione, provvederà a comunicarlo per iscritto al soggetto richiedente, il quale verrà considerato iscritto nell’Albo a partire dalla data di detta comunicazione. In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, il soggetto richiedente si considererà regolarmente iscritto, fatte salve ulteriori diverse determinazioni da comunicarsi per iscritto al soggetto stesso.
8. Qualora l’Amministrazione pervenga ad una valutazione negativa provvederà a comunicare per iscritto all’operatore economico i motivi del diniego.

ART. 6 - VERIFICHE

1. L’Amministrazione potrà effettuare periodiche verifiche a campione sugli operatori economici/professionisti iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 3 nonché la veridicità e l’attualità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 5, comma 2. Il soggetto nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall’Albo ai sensi dell’art. 8 e non potrà partecipare alle procedure di cui all’art. 1, comma 3, né verrà preso in considerazione nell’ipotesi di cui all’art. 7, comma 3.
2. Gli operatori economici invitati a presentare offerta devono attestare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità ed attualità dei dati forniti al momento dell’iscrizione all’Albo.

ART. 7 - CRITERI DI GESTIONE DELL’ALBO

1. Nell’ambito di ciascuna procedura di cui all’art. 1, comma 3, il Responsabile del Procedimento si avvale dell’Albo con riferimento alle categorie e sottocategorie d’iscrizione.
2. Fatti salvi i casi di affidamento diretto di cui all’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 nonché del Regolamento per la gestione delle operazioni in economia, il Responsabile del Procedimento, per la scelta dei soggetti da invitare procede mediante sorteggio, tra i soggetti iscritti all’albo, in possesso dei requisiti di capacità tecnica e/o economica richiesti per l’esecuzione della prestazione, con il seguente criterio:
- un terzo, arrotondato per eccesso, viene sorteggiato tra i soggetti che abbiano già concluso nel corso dell’anno prestazioni con esito favorevole nei confronti dell’amministrazione;
- i rimanenti, scelti con il criterio del sorteggio, tra gli operatori che non hanno mai effettuato prestazioni nei confronti dell’amministrazione.
3. Ciascuno degli operatori economici invitati a gara potrà presentare offerta per sé o quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di un consorzio ordinario di concorrenti all’uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti all’Albo e non invitati ovvero non iscritti.
4. Qualora in una categoria o sottocategoria, se presente, non vi siano iscritti in numero sufficiente (almeno cinque per le procedure d’acquisto in economia; almeno tre per le procedure negoziate e per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 20 del D.Lgs. 163/2006), il Responsabile del Procedimento procede con un’indagine di mercato al fine di raggiungere – se sussistono in tale numero soggetti idonei - il numero di inviti necessari.
5. Al termine di ciascun lavoro, servizio o fornitura o incarico professionale verrà compilata, a cura del Responsabile dell’Area di riferimento della prestazione, una scheda di valutazione qualitativa sulle prestazioni ricevute.
6. Per la prestazione professionale riconducibile ad un incarico singolo l’Amministrazione segue il criterio del conferimento su base fiduciaria.

ART. 8 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO

1. L’Amministrazione, con provvedimento del Direttore Generale, può temporaneamente sospendere un operatore economico dall’Albo, nei seguenti casi:
- qualora riscontri a carico dello stesso una delle irregolarità di cui all’art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 163/2006, lett. b), c), g), h), i), l), m), m bis), m ter) fino al superamento della causa ostativa;
- qualora l’operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l’Università, fino al termine del procedimento stesso, o si trovi in un’altra posizione di conflitto di interessi.
2. L’Amministrazione comunica per iscritto l’avvenuta sospensione dall’Albo e i relativi motivi.
3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato qualora l’impresa dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione stessa.
4. La cancellazione dall’Albo è disposta d’ufficio, con provvedimento del Direttore Generale, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 6, nei seguenti casi:
- carenza – originaria o sopravvenuta - dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 4, comma 3, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 5, comma 2, accertate in esito alle verifiche di cui all’art. 6;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all’art. 5, comma 5;
- mancata conferma di iscrizione della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni ai sensi dell’art. 9, comma 2;
- grave negligenza o malafede nei confronti dell’Università, nell’esecuzione del contratto o della prestazione;
- qualora l’operatore economico abbia riportato una valutazione negativa risultante dalle schede di cui all’art. 7, comma 5;
- qualora l’operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all’art. 1, comma 2, ovvero non abbia accettato per tre volte un affidamento diretto, senza fornire adeguata motivazione scritta.
Le imprese possono essere cancellate altresì in tutti gli altri casi eventualmente previsti dalla legge ovvero a richiesta dell’impresa.
5. Nei casi previsti nel comma precedente, l’Amministrazione comunica l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio all’operatore economico tramite P.E.C. o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L’Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.
6. L’iscrizione all’Albo dell’operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento.
7. L’Amministrazione provvederà a comunicare per iscritto all’impresa i motivi della cancellazione.
8. L’eventuale cancellazione comporterà l’eliminazione dalle sezioni dell’Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l’operatore economico era stato iscritto.
9. Gli operatori economici cancellati dall’Albo potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venir meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano dall’Amministrazione il nulla osta per una nuova iscrizione.

ART. 9 - VALIDITA’

1. L’Albo è attivo dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 3, comma 1, sul sito istituzionale dell’Università.
2. Le iscrizioni pervenute fino al 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere confermate entro il mese di gennaio dell’anno successivo esclusivamente con le modalità di cui all’art. 5 comma 2. Gli operatori che non provvederanno a confermare i requisiti entro il suddetto termine saranno cancellati dall’Albo ai sensi dell’art. 8.

ART. 10 - RESPONSABILITA’

1. Alla istituzione, tenuta e aggiornamento dell’albo è preposta l’Area Edilizia e Logistica avvalendosi anche delle altre strutture dell’Ateneo. L’Albo è fruibile da tutte le strutture dell’Università ed il Responsabile del Procedimento è individuato nell’ambito della struttura che conferisce l’incarico.

ART. 11 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene modificato con le stesse procedure previste per la sua approvazione.
2. Gli allegati al Regolamento (Elenco dei lavori delle forniture e dei servizi) sono modificati, su richiesta di una delle strutture interessate, mediante Decreto Rettorale, qualora ritenute utili per l’Amministrazione, anche in relazione ai soggetti che chiedano l’iscrizione all’Albo.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. L’Università, ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i., è titolare del trattamento dei dati forniti per l’iscrizione all’Albo ed informa che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.
2. A tal fine, per prevenire la perdita dei dati nonché usi illeciti o non corretti degli stessi, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a garantire la riservatezza e ad evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato.
3. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati e trattati anche per fini di studio e statistici.
4. All’atto dell’iscrizione all’Albo l’operatore economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento.