Per una storia giuridica del corpo umano PRIN 2022
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- Law
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Risulta sempre più evidente come il corpo, nella sua dimensione materiale, sia al centro della nostra società, e soprattutto delle
strutture giuridiche che la governano. Inizio e fine vita, disponibilità del corpo e libertà di movimento sono alcuni degli aspetti di tale
questione, portata ancora più al centro del dibattito politico e giuridico dalle misure di contenimento della pandemia, le quali hanno
messo in luce la tendenza del potere a governare il corpo dei consociati.
In questa cornice, rimane non chiarito entro quali limiti le regole di un ordinamento democratico possano legittimamente incidere sul
corpo. La ragione di tale incertezza può essere rintracciata, fra l’altro, nell’assenza di un’adeguata riflessione e di una compiuta
consapevolezza circa il regime giuridico del corpo.
Mancano, difatti, studi organici sull’argomento. Intenzione del gruppo di ricerca è proprio quella di colmare tale lacuna, offrendo
un’opera che ricostruisca lo statuto giuridico della corporeità in Roma antica, modello degli ordinamenti giuridici europei e non solo.
La materia, difatti, risente fortemente dell’influsso del diritto romano, seppure, contrariamente a quanto accaduto nel diritto civile in
generale, l’influenza sia in realtà ‘in negativo’. Il ritardo del diritto circa la disciplina del corpo, infatti, è stato spesso giustificato
richiamandosi a una presunta e non dimostrata ragione storico-giuridica: l’occultamento del corpo da parte dell’ordinamento
romano, inventore della persona come categoria astratta contrapposta alla concretezza delle res, con la relegazione alla religione di
quanto attiene alla nuda vita. Una simile conclusione pare però inaccettabile e tradita dalla corporeità di cui è intriso e su cui risulta
fondato il diritto romano: basti pensare al secare partes e alla noxae deditio. L’ordinamento giuridico è infatti creato in funzione e a
immagine dell’uomo, tanto che l’esistenza di un corpo è elemento indispensabile affinché il diritto romano operi. Le stesse divinità
soggetti dell’ordinamento giuridico – sono dotate di una loro fisicità.
Il gruppo di ricerca si propone pertanto di rileggere le fonti al fine di comprendere l’esatta rilevanza giuridica del corpo
nell’ordinamento antico, perseguendo alcune linee di ricerca non adeguatamente studiate. Sarà oggetto di studio lo statuto giuridico
del corpo nei processi biologici della fase prenatale, della cura del corpo vivente e della morte; i connotati corporei della persona; la
proprietà e la disponibilità del corpo; l’uso del corpo in particolari attività infamanti; il rapporto tra il corpo e il potere; il rapporto tra
il corpo e il divino; il corpo nello spazio pubblico.
I risultati della ricerca saranno esposti in un volume che costituirà le fondamenta sulle quali elaborare una disciplina legislativa sul
corpo consapevole. Sarà infine creato un “lessico giuridico della corporeità”, che darà conto del ripensamento delle categorie di
matrice giuridica finora utilizzate.