Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali esterni strumentali alla ricerca e alla didattica e alle attività amministrative e tecniche di supporto

Emanato con D.R. n. 494 del 17.07.2007

Art. 1 - Oggetto


1. L'Università degli Studi di Udine, nel seguito definita "committente", in attuazione del Regolamento d'amministrazione e in ottemperanza alla vigente normativa, può affidare incarichi individuali esterni di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni aventi natura strumentale rispetto ad attività di ricerca, di didattica e di supporto all'attività amministrativa e tecnica, nel seguito definite "prestazioni strumentali", alle quali non si possa far fronte con il personale a disposizione dell'Università.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

a) incarichi professionali per i quali la scelta del prestatore è strettamente basata sulle specificità delle competenze e dei requisiti professionali inerenti la prestazione richiesta;

b) incarichi conferiti per conferenze e attività di divulgazione scientifica;

c) incarichi conferiti nell'ambito di progetti, qualora il prestatore sia preventivamente individuato dal finanziatore;

d) incarichi conferiti a personale interno;


3. Non è consentito frazionare gli incarichi per la medesima prestazione, senza adeguata e oggettiva motivazione.

 

Art. 2 - Requisiti delle prestazioni


1. Le prestazioni oggetto dell'incarico dovranno:

a) rispondere agli obiettivi dell'Università;
b) essere limitate nel tempo, contingenti ed eccezionali, altamente qualificate e non assolvibili da personale dell'Ateneo;

c) riguardare compiti complementari e strumentali rispetto all'attività di ricerca scientifica e di didattica nonché alla attività amministrativa e tecnica;

d) essere tali da rendere individuabile analiticamente l'oggetto;
e) essere tali da rendere individuabile il termine iniziale e finale nonché il compenso e il luogo di svolgimento;
f) rispondere a criteri di economicità sotto il profilo del compenso erogato e dell'utilità conseguita.

Art. 3 - Modalità di selezione e conferimento dell'incarico


1. Il Responsabile della Struttura, tenuto conto della richiesta del proponente, è tenuto a verificare preliminarmente l'impossibilità di assegnare l'incarico oggetto della prestazione a personale dipendente dell'Università.

 

2. Accertata l'impossibilità di assegnare l'incarico secondo quanto indicato al comma 1, è compito della Struttura interessata avviare una procedura di selezione rivolta a soggetti esterni, mediante avviso esposto per non meno di 5 giorni all'albo della Struttura stessa e nel sito web dell'Ateneo. Nell'avviso devono essere precisati:

a) l'oggetto della prestazione, corrispondente ad obiettivi e programmi specifici e determinati dell'Università, di natura temporanea e altamente qualificati:

b) la durata dell'incarico;

c) il luogo di svolgimento della prestazione, precisando, qualora si svolga presso l'Ateneo, la struttura di riferimento;

d) il compenso lordo;

e) i requisiti richiesti al prestatore;

f) le modalità e criteri da seguire per il conferimento dell'incarico.

 

3. La struttura interessata, anche avvalendosi di una commissione interna, valuta le candidature ed invididua la persona giudicata più idonea a ricoprire l'incarico secondo i criteri indicati nell'avviso, dandone adeguata motivazione in un apposito verbale.

 

4. L'incarico viene conferito con contratto stipulato, anche mediante scambio di corrispondenza tra le parti, secondo l'uso del commercio, sottoscritto dal Responsabile della Struttura o dal Direttore Amministrativo, o suo delegato, per l'Amministrazione Centrale e dal prestatore.

 

5. Nel contratto, anche sotto forma di lettera di incarico, devono essere specificate tutte le clausole relative al rapporto contrattuale quali:

a) la tipologia della prestazione di natura occasionale o coordinatura e continuativa;

b) l'oggetto, durata e luogo di svolgimento della prestazione;

c) il corrispettivo e le modalità di pagamento;

d) le indicazioni generali sulle modalità di svolgimento;

e) le condizioni di risoluzione del contratto e le sanzioni  in caso di ritardata esecuzione della prestazione;

f) la clausola di deferimento agli arbitri della eventuale controversia;

g) l'obbigo per il prestatore di riservatezza sulle informazioni delle quali sia venuto a conscenza nonché dell'osservanza delle disposizioni inerenti la sicurezza e la clausola in merito alla titolarità dei risultati conseguiti.

 

6. Il pagamento di quanto dovuto avverrà a seguito di verifica della regolare e puntuale esecuzione della prestazione.



ART. 4 DISPOSIZIONI FINALI

 

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente Regolamento per l'affidamento di incarichi per prestazioni strumentali alla ricerca e alla didattica emanato con D.R. n. 196 del 16.03.1998.

 

2. Il presente Regolamento ha natura di regolamento d'Ateneo, ai sensi dell'art. 64, comma 6, dello Statuto.

 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e del Regolamento di amministrazione, finanza e contabillità dell'Ateneo.

 

4. Le strutture possono disciplinare aspetti integrativi e specifici in materia, che comunque non siano in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.