Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Medicina Antica "RIMA"
-
Indice dei contenuti
Art. 1 – IstituzioneArt. 2 - FinalitàArt. 3 - AdesioniArt. 4 - OrganiArt. 5 - Consiglio DirettivoArt. 6 - Funzioni del Consiglio DirettivoArt. 7 - DirettoreArt. 8 - Funzioni del DirettoreArt. 9 - Gestione patrimonialeArt. 10 - Risorse finanziarieArt. 11 - PersonaleArt. 12 - Scioglimento e trasformazioneArt. 13 - Entrata in vigore
Art. 1 – Istituzione
1. Presso l’Università degli Studi di Udine è istituito, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento generale di Ateneo, il Centro di ricerca denominato CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SULLA MEDICINA ANTICA [RIMA]: documenti scritti – scavi archeologici – archeomedicina - archeobiologia.
2. Il Centro si configura come Centro interdipartimentale. Esso rappresenta un’autonoma articolazione scientifica rispetto al Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale (DIUM), Dipartimento di Area Medica (DAME) e Dipartimento di Agroalimentari, ambientali e animali (DI4A) e ha sede presso il Dipartimento DIUM.
3. Il Centro è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.05.2017.
4. La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al Dipartimento DIUM.
Art. 2 - Finalità
1. Scopi del Centro sono:
a. promuovere, svolgere e coordinare attività di ricerca, direttamente o tramite i Dipartimenti partecipanti, da parte dei seguenti profili di specialisti: filologi, storici, esperti di letterature e religioni antiche; antropologi culturali, paleoantropologi, archeologi; storici della medicina di formazione medica (anatomia, patologia, chirurgia, ecc.); paleobiologi e specialisti di genomica applicata; informatici ed esperti delle digital humanities.
In particolare, l'ambito di ricerca affrontato dal Centro si lascia riassumere nella seguente serie di tematiche (in molti casi parzialmente interconnesse):
- Malattie e ambiente geografico (geografia storica, archeologia, paleoantropologia, paleobiologia): condizioni ambientali e igieniche come cause di malattie, alimentazione e regime alimentare, longevità e mortalità;
- Contesto socio-culturale: ruolo sociale degli specialisti della salute, atteggiamenti della società nei confronti di salute, malattia, mortalità, ecc.;
- Educazione e formazione degli specialisti della salute: manuali di studio e testi di consultazione, scuole di medicina, centri di cura, farmacie o simili; differenze nelle figure di specialista in ambito medico; legami tra pratica medica e credenze religiose e/o attività rituali;
- Sintomatologia e diagnosi medica: visite del medico, anamnesi, individuazione dei sintomi, individuazione dell'origine dell'affezione, diagnosi di guarigione o morte; uso e impiego di materia medica, tecniche curative specifiche, elementi extra-medici (rituali, esorcismi, incantesimi, ecc.);
- Prassi chirurgica (attraverso i documenti scritti, i dati archeologici e paleobiologici): strumenti, ambiti e limiti di intervento; conoscenze dell'anatomia interna animale e umana; trattamento di fratture, ferite, ascessi, infezioni; prassi oculistica e odontoiatrica; ostetricia;
- Evoluzione (in senso diacronico e sincronico) di sistemi diagnostici, dall'ambito religioso a quello scientifico; scambi di specialisti ed esperienze tra ambiti geografici e culturali diversi;
- Individuazione dell'origine delle malattie in fattori esterni al corpo: cfr. medicina greca pre-ippocratica e il suo opposto nella teoria degli “umori” della disciplina ippocratica;
- Identificazione tassonomica e molecolare e studio di piante in uso nella farmacopea antica;
- Identificazione e studio evolutivo basato sull'analisi del DNA di microorganismi patogeni;
- Metodologie di studio della medicina antica: approccio tradizionale e storicistico, approccio storico-antropologico, problemi di terminologia tecnica e interpretazione, uso della “diagnosi retrospettiva” e sue limitazioni.
b. favorire attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e mostre, la diffusione delle ricerche nel campo della medicina antica in prospettiva storica, archeologica, archeomedica e archeobiologica, in sé e comparativamente. In particolare, l'attività scientifica del Centro avrà come primi obiettivi: la pubblicazione di volumi dedicati a parti ancora inedite del corpus medico mesopotamico o di altro ambito linguistico-culturale e di studi scientifici comparati su vari settori dell'Antichità; l'organizzazione di convegni e workshop internazionali; la partecipazione costante dei suoi membri ai maggiori convegni internazionali del settore;
c. diffondere nelle forme più opportune la conoscenza delle attività di ricerca realizzate dal Centro o dalle altre strutture dell'Università, nei tempi e nei modi in cui questa possibilità si profili;
d. fornire servizi di sostegno alle ricerche nei diversi settori disciplinari, mediante sue dotazioni di apparecchiature e competenze, ove si profili questa possibilità;
e. sviluppare rapporti di collaborazione scientifica con istituzioni nazionali, straniere e internazionali operanti nei settori della medicina antica;
f. eseguire attività di consulenza e di ricerca a favore di enti e istituzioni interessati alle tematiche del RIMA, ove si profili questa possibilità;
g. eventualmente promuovere, sostenere e organizzare attività didattiche e specialistiche quali corsi di perfezionamento, aggiornamento, formazione, specializzazione, dottorato. Ove si profilassero concrete possibilità di intervento, il RIMA potrebbe concorrere all'allestimento di attività formative a beneficio degli studenti delle lauree afferenti dell'Ateneo (Archeologia, Storia antica, Storia della medicina), e anche della comunità scolare e del territorio in generale.
Art. 3 - Adesioni
1. Al Centro possono inoltrare domanda di adesione:
a. altri Dipartimenti dell’Università di Udine (in aggiunta a quelli partecipanti), previa delibera del Consiglio di Dipartimento, che indichi le motivazioni della richiesta di adesione;
b. professori e ricercatori dell’Università di Udine;
c. studiosi ed esperti esterni;
d. Enti, istituzioni e associazioni che operano in ambiti attinenti alle attività del Centro.
2. Sulle domande di adesione, accompagnate, per i soggetti di cui alle lett. b) e c) del comma precedente, dal curriculum scientifico e da ogni altro documento ritenuto utile, delibera il Consiglio Direttivo. La adesione dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente deve essere rinnovata ogni tre anni dalla accettazione.
3. La decadenza opera immediatamente nel caso di mancato rinnovo della domanda, oppure a seguito di decisione da parte del Consiglio Direttivo, in caso di richiesta dell’interessato o in altra ipotesi individuata dagli organi di governo dell’Ateneo.
Art. 4 - Organi
1. Gli organi del Centro sono:
a. il Consiglio Direttivo;
b. il Direttore.
Art. 5 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Direttore, da nove membri, eletti dagli aderenti al Centro, convocati dal Direttore a tale scopo. Almeno i due terzi devono essere professori o ricercatori dell’Università di Udine.
2. Ai fini della elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ciascuno degli enti, istituzioni e associazioni aderenti al Centro designano un rappresentante, individuato secondo le rispettive norme.
3. Il Consiglio dura in carica tre anni accademici. I componenti sono rieleggibili.
4. Nel caso di anticipata cessazione di un componente del Consiglio, il Direttore convoca al più presto gli aderenti, per la nuova elezione.
Art. 6 - Funzioni del Consiglio Direttivo
1. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:
a. eleggere il Direttore;
b. svolgere funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro oltre che di verifica dell’attività svolta;
c. approvare i programmi di ricerca successivi al primo;
d. deliberare sulle richieste di finanziamento;
e. deliberare in merito alla relazione annuale sull’attività del Centro, predisposta dal Direttore del Centro stesso;
f. deliberare sulle domande di adesione;
g. autorizzare le spese;
h. proporre agli organi preposti la stipula di convenzioni;
i. proporre agli organi preposti la modifica del presente Regolamento;
j. deliberare sullo scioglimento del Centro, secondo quanto previsto dall’art. 12.
Art. 7 - Direttore
1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso che appartengono all’Università di Udine a tempo indeterminato.
2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieleggibile consecutivamente per una sola volta.
Art. 8 - Funzioni del Direttore
1. Sono compiti del Direttore:
a. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
b. designare fra i componenti del Consiglio Direttivo il Vice Direttore, incaricato della sua sostituzione;
c. rappresentare il Centro nei rapporti con le autorità accademiche, con gli organi di governo dell’Università e con le istituzioni esterne;
d. curare le attività relative alla gestione amministrativo contabile del Centro ed assumere le relative decisione di sua competenza;
e. dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
f. redigere annualmente la relazione sull’attività del Centro da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, da trasmettere ai Dipartimenti di riferimento.
Art. 9 - Gestione patrimoniale
1. Il Centro opera negli spazi messi a sua disposizione da uno dei Dipartimenti di riferimento o da altre strutture che aderiscono al Centro ai sensi dell’art. 3 comma 1 del presente Regolamento.
2. La responsabilità per i beni assegnati è in capo al Direttore del Centro.
Art. 10 - Risorse finanziarie
1. Il Centro gestisce in autonomia i fondi messi a sua disposizione dai Dipartimenti o reperiti da finanziamenti pubblici e privati.
Art. 11 - Personale
1. Il Centro opera avvalendosi del personale tecnico e amministrativo dei Dipartimenti di riferimento od eventualmente messo a disposizione dal Direttore Generale.
Art. 12 - Scioglimento e trasformazione
1. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento del Centro, la delibera deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.
Art. 13 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, entra in vigore alla data indicata dal Decreto Rettorale di emanazione.