Ferie e Recupero eccedenze
Autorizzazione ferie e recupero eccedenze
Le ferie sono un diritto irrinunciabile del dipendente e vanno di norma pianificate e fruite entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione, previa autorizzazione del Responsabile della struttura.
Nel caso in cui il dipendente non riesca per esigenze di servizio a esaurire le ferie entro il 31 dicembre, la fruizione di max 10 giorni di ferie potrà essere posticipata al 30 giugno dell’anno successivo.
Qualora il dipendente non rispetti tali termini, l’Amministrazione valuterà l’eventuale collocamento in ferie d’ufficio.
Nel caso di un periodo continuativo di assenza superiore a due giorni non è consentito all’interno dello stesso alternare ferie e recuperi (ad esempio. Lunedì: Ferie, martedì: Recupero, mercoledì: Ferie o viceversa).
Solo in casi eccezionali (periodi di malattia superiori a 45 giorni continuativi o assenze prolungate per maternità) sarà consentito l’utilizzo di max 10 giorni di ferie residue entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Normativa di riferimento
- art.28 CCNL 16.10.2008
- art.7 delle "Disposizioni interne sull'orario di lavoro e sulle assenze dal servizio"
Termini per la richiesta
La richiesta di ferie/recupero deve avvenire preventivamente alla fruizione mediante registrazione della richiesta sul sistema presenze (Start Web).
Procedura
registrare la richiesta di ferie/recupero eccedenze su Start Web.
Per informazioni
Direzione Risorse Umane e Affari generali (Daru)
Via Palladio, 8 - 33100 - Udine