Regolamento scuola di specializzazione "Domenico Lanari"

Emanato con D.R. n. 216 del 08.04.2011

Regolamento interno della Scuola di specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati “Domenico Lanari”

 

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alla Scuola di Specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati “Domenico Lanari”, abilitata alla formazione di specialisti in ambito medico-veterinario. La previsione di detta specializzazione è definita dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi del D.M. n. 270 del 22/10/2004, art. 3, e del D.M. del 27/01/2006 sul “Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria”.

Art. 2 – Finalità della Scuola

1. La Scuola ha lo scopo di formare specialisti in “Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati” e rilascia il titolo di specialista nello specifico settore.
2. Per il conseguimento del titolo di specializzazione è necessaria l’acquisizione di 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso.

Art. 3 – Ammissione

1. Sono ammessi alla scuola i laureati specialisti in Medicina Veterinaria (classe 47/S), i laureati in Medicina Veterinaria dell’ordinamento previgente al DM 509/99 e i laureati magistrali della classe LM-42 ex DM 270/04. Sono ammessi alla Scuola anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso Università straniere, accettato dalle competenti autorità italiane e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini dell’iscrizione a questa Scuola di Specializzazione.
2. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola accetta un numero massimo di iscritti per ogni anno di corso secondo quanto indicato nel bando di ammissione.
3. I candidati cittadini comunitari sono ammessi al concorso alle stesse condizioni dei cittadini italiani. I cittadini non comunitari sono ammessi al concorso in base alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 4 – Concorso di ammissione

1. L’ammissione alla Scuola viene effettuata in base a concorso per titoli ed esami secondo le modalità stabilite nell’apposito bando.
2. La valutazione dei titoli non può superare il 30% del punteggio complessivo attribuibile al candidato.
3. I titoli valutabili sono indicati nel bando di concorso
4. La Commissione per l’esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti designati dal Consiglio della Scuola ed è nominata con Decreto del Rettore.
5. Non si dà luogo ad esami di ammissione allorquando il numero dei candidati sia inferiore al numero massimo di studenti iscrivibili (art.113 comma 8 del Regolamento Didattico di Ateneo).

Art. 5 – Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola (C.S.S.).
2. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti a cui è stato conferito un incarico di insegnamento presso la Scuola stessa, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo la vigente normativa di Ateneo.
3. Concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti:
a) i docenti esterni ai ruoli dell’Ateneo di cui all’art. 23 della Legge 240/2010;
b) i docenti che ricoprono un insegnamento ufficiale mutuato da altri corsi;
c) i rappresentanti degli specializzandi.
4. Il C.S.S. esercita le proprie competenze in materia di coordinamento degli insegnamenti, in particolare:
a) programma e coordina le attività didattiche per il conseguimento del titolo di specializzazione, formula i piani di studio ufficiali, delibera circa il coordinamento dei programmi dei singoli insegnamenti;
b) delibera in merito alle pratiche relative alla carriera degli specializzandi (tirocini, ecc)
c) formula proposte in merito a modifiche al Regolamento del Corso
d) propone al Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria l’attribuzione di eventuali carichi didattici all’interno della programmazione didattica della Scuola a professori e ricercatori, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.
5. Il C.S.S. elegge al suo interno, con voto segreto, il Direttore, scegliendolo tra i professori di ruolo di I fascia dell’Ateneo titolari di incarichi di insegnamento nella Scuola. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto. In caso di mancanza o di motivata indisponibilità di professori di prima fascia, può essere eletto un professore di seconda fascia.
6. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il C.S.S. e lo presiede.
7. Per il funzionamento del C.S.S. si fa riferimento, per analogia e salvo diversa previsione, agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Regolamento della Facoltà di Medicina Veterinaria.

Art. 6 – Ordinamento degli studi

1. L’ordinamento didattico del corso di specializzazione nell’Università è stabilito nell’allegato "C" al Regolamento didattico d’Ateneo.
2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e deve svolgersi secondo le modalità stabilite dal C.S.S., in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia e come disposto nel Manifesto degli Studi.
3. Il C.S.S. potrà prendere in considerazione modifiche agli obblighi di frequenza su richiesta dell’interessato e per gravi e giustificati motivi.
4. Il calendario dei corsi e delle attività pratiche è stabilito, anno per anno, dal C.S.S.. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Alla fine di ciascun anno lo specializzando deve sostenere un esame finale annuale per il passaggio al successivo anno di corso. Per superare l’esame annuale lo specializzando deve aver acquisito il numero di CFU previsti per l’anno di riferimento e conseguire la votazione minima di 18/30. Ove egli consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all’unanimità.
6. L'accertamento del profitto potrà comprendere valutazioni in itinere nel corso dell'anno.
7. Saranno previsti due appelli dell’esame finale annuale da effettuarsi entro il termine ultimo del 31 ottobre successivo alla conclusione dei corsi.
8. Lo specializzando che non abbia superato l’esame di profitto teorico-pratico e non abbia completato lo svolgimento delle attività pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi.
9. La Commissione per l’esame finale annuale è composta dal Direttore della Scuola che la presiede e dai docenti delle materie relative all’anno di corso in numero non inferiore a due membri effettivi e due membri supplenti designati dal Consiglio della scuola. La Commissione dispone di un massimo di 30 punti.
10. Il corso di specializzazione si conclude con un esame finale di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e confermi le capacità operative collegate alla specifica professionalità. Il piano degli esami finali, predisposto dal CSS, deve prevedere almeno due appelli, l’ultimo dei quali deve aver luogo entro il 30 aprile dell’anno successivo alla conclusione del ciclo didattico.
11. Lo specializzando, per essere ammesso all’esame di diploma, deve aver frequentato le lezioni e le attività pratiche in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed aver effettuato tirocini pratici. Il numero di tirocini e le rispettive ore sono definite dal C.S.S. e indicate nel Manifesto degli Studi.
12. La Commissione giudicatrice dell’esame finale è nominata dal Direttore della Scuola fra i docenti che compongono il Consiglio, ed è costituita da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri effettivi, ivi compreso il Presidente e da un minimo di due ad un massimo di quattro membri supplenti, designati dal Consiglio della Scuola fra i docenti che lo compongono.
13. Per conseguire il diploma di specializzazione il candidato deve ottenere la votazione minima di 66/110. Ove egli consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all’unanimità.

Art. 7 - Trasferimento e rinuncia

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia e previo nulla-osta da parte del C.S.S. nonché dell'Università di destinazione. Il trasferimento è possibile solo dopo il sostenimento dell’esame finale annuale dell'anno in corso, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre.
2. Lo specializzando che intenda rinunciare al proseguimento degli studi è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Università, Ripartizione Didattica, e alla Direzione della Scuola.

Art. 8 - Sospensione della formazione specialistica

1. Lo specializzando può richiedere con apposita istanza scritta la sospensione degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università estere ovvero nel caso di ammissione ad un altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2. Lo studente ha inoltre facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno nel caso di servizio militare, servizio civile, maternità, o altri casi eccezionali come previsto da art.37 comma k del regolamento didattico di ateneo.
3. L’assenza per periodi superiori a tre mesi comporta sempre la sospensione del periodo di formazione.
4. Gli specializzandi che si trovino in una delle sopracitate situazioni e non possono per tali motivi attendere agli obblighi di frequenza, debbono darne tempestiva comunicazione alla Direzione della Scuola ed alla Ripartizione Didattica.
5. Le assenze per partecipazione a corsi, convegni, soggiorni in altre strutture, ecc. devono essere autorizzate dal Consiglio della Scuola che garantisce la loro inerenza e coerenza con l'iter formativo dello specializzando.
6. La sospensione per uno o più anni accademici deliberata dal Consiglio della Scuola implica il recupero delle attività formative e dei relativi CFU nei successivi cicli di insegnamento, compatibilmente con la loro attivazione e con la programmazione didattica, e la posticipazione dell’esame finale di diploma alla prima sessione utile.
7. Nel periodo di sospensione degli studi lo specializzando non paga tasse universitarie e non può sostenere alcun tipo di prova d’esame.

Art. 9 - Modalità di svolgimento della frequenza

1. Le date di inizio e conclusione dei corsi vengono stabilite dal C.S.S. e indicate nel Manifesto degli Studi.
2. L'attività di formazione teorico-pratica dello specializzando deve concludersi in tempo utile per l'espletamento dell'esame finale di diploma, salvi i casi previsti dall’articolo 8.
3. L'attività di formazione teorico-pratica dello specializzando, complessivamente intesa, comporta un impegno pari a 180 CFU.
4. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, lo specializzando è tenuto alla compilazione di un libretto-diario attestante le ore effettivamente svolte.
5. I tutor accademici sono responsabili del regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza dello specializzando ai fini dell’assegnazione dei relativi CFU.
6. Lo specializzando svolge la propria attività formativa teorico-pratica presso le sedi della Scuola e quelle convenzionate con la stessa, sulla base di criteri stabiliti dal C.S.S.. Ai fini di una completa ed armonica formazione professionale, lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal C.S.S. Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del C.S.S. e formale accettazione dell'Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di un anno nell'intero corso degli studi.
7. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, il C.S.S. determina il piano di studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari. L'attività di tirocinio dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa.
8. La valutazione degli specializzandi deve comprendere sia l'acquisizione delle conoscenze teoriche che delle competenze professionali.

Art. 10 - Copertura assicurativa

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per gli infortuni connessi all'attività di formazione degli specializzandi.

Art. 11 - Disposizioni generali

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Udine.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di sua emanazione con Decreto Rettorale.

Art. 12 – Natura del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno della Scuola.