Regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti gli insediamenti dell'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università", nonché a tutto il personale di ogni categoria e qualifica ivi operante ed agli utenti di qualsiasi categoria. Nei casi come i Centri Polifunzionali di Pordenone e Gorizia, l'Azienda Agraria Sperimentale "A. Servadei" ed il Policlinico Universitario a gestione diretta e più in generale per quanto concerne le attività svolte presso strutture o insediamenti in gestione da parte di terzi, le rispettive competenze connesse con gli adempimenti di legge e alla gestione della prevenzione saranno stabiliti con apposite convenzioni tra Università e singola struttura.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
b) Prevenzione: complesso delle disposizioni o misure (di natura organizzativa, gestionale, tecnica e comportamentale) adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa (come definita al punto a) per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
c) Ufficio: singola articolazione dell'Amministrazione Centrale avente a capo un responsabile e individuata negli atti dell'amministrazione dell'Ateneo (Ripartizioni, Centri, Servizi, ecc.);
d) Capo ufficio: soggetto responsabile di un Ufficio dell'Amministrazione Centrale;
e) Struttura: unità organizzativa individuata all'art. 22 dello Statuto (Amministrazione centrale, Dipartimenti, Istituti, Presidenze di facoltà, Centri di Servizi, Centri interdipartimentali, ecc.);
f) Responsabile della Struttura: soggetto apicale della Struttura;
g) Unità operativa di ricerca o di didattica: unità o gruppo di soggetti operante con autonomia di ricerca o di didattica nell'ambito di una struttura dell'Università;
h) Responsabile di ricerca o di didattica: soggetto che anche temporaneamente, essendo dotato di propria autonomia, svolge tanto a livello individuale quanto come coordinatore di gruppo attività di ricerca o di didattica;
i) Addetto del sistema di prevenzione: persona che, nell'ambito di una unità strutturale dell'Università, svolge compiti istituzionali di tipo attivo nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
j) Unità funzionale di prevenzione: articolazione di una Struttura (Servizi, Sezioni, ecc.) che svolge istituzionalmente compiti in settori direttamente connessi con la gestione della prevenzione dell'Università;
k) Referente di settore: addetto del sistema di prevenzione dell'Università che opera in una unità funzionale di prevenzione dell'Amministrazione centrale con responsabilità nello svolgimento di compiti in un determinato settore prevezionistico e che funge anche da referente per il Responsabile del Servizio di Prevenzione nello svolgimento delle sue attività di coordinamento e controllo;
l) Referente locale: addetto del sistema di prevenzione dell'Università che opera presso una Struttura diversa dall'Amministrazione centrale con responsabilità nello svolgimento di compiti nel settore prevenzionistico e che funge da referente per il Responsabile del Servizio di Prevenzione nello svolgimento delle sue attività di coordinamento e controllo;
m) Sistema di prevenzione d'Ateneo: insieme delle Unità funzionali di prevenzione e degli Addetti che nello svolgimento delle loro attribuzioni e competenze all'interno delle Strutture operano in modo attivo in settori connessi con la prevenzione. Il "Sistema di prevenzione" si configura di fatto come una organizzazione trasversale di coordinamento di tutti gli Addetti operanti nelle varie Strutture;
n) Servizio di prevenzione e protezione: unità funzionale del sistema di prevenzione costituita dall'insieme delle persone, dei sistemi e mezzi esterni o interni all'Università finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 626/94 (valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, organizzazione della formazione e informazione, consulenza alle Strutture nel settore della prevenzione);
o) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona designata dal datore di lavoro, con capacità e attitudini adeguate che ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 626/94;
p) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;
q) Lavoratore: qualsiasi persona che ha rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione dell'Università (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo), gli utenti, gli allievi e i partecipanti a corsi nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici che fanno uso o accedono a luoghi a rischio (borsisti, dottorandi, studenti, ricercatori e docenti di altri Enti, ecc.);
r) Commissione di coordinamento per la prevenzione: commissione alla quale è affidato l'alto coordinamento, anche gerarchico, del Sistema di prevenzione dell'Università e il controllo delle attività prevenzionistiche di tutte le Strutture dell'Università. Essa è composta da membri decisionali (Rettore e/o da un suo delegato e dal Direttore Amministrativo) membri consulenti (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente), membri consultivi di diritto (Rappresentanti del lavoratori per la sicurezza) e membri consultivi su invito (esperti, referenti di settore, responsabili di struttura). La commissione può riunirsi in forma ridotta (solo membri decisionali e consulenti) o in forma allargata (anche membri consultivi);
s) Disposizione: documento ufficiale che impone l'attuazione di determinate azioni o comportamenti;
t) Procedura: documento ufficiale che indica dettagliatamente le azioni da compiere per realizzare un determinato fine, le persone responsabili, i mezzi da utilizzare nonché la corretta sequenza logico-temporale delle azioni descritte.
Capo II
Organizzazione del sistema permanente di gestione della prevenzione
Art. 3 Individuazione del datore di lavoro
1. Ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, il Rettore, quale Organo a rilevanza esterna, Rappresentante legale dell'Università, Presidente del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di datore di lavoro.
2. Il Rettore svolge poteri di direttiva, di indirizzo e coordinamento, nei riguardi dei Responsabili delle singole Strutture.
3. Spetta altresì al Rettore, per il miglior esercizio dei compiti di cui al comma precedente, indicare le direttive per l'emanazione da parte del Direttore Amministrativo di specifici ordini di servizio nei confronti di tutto il personale dell'Università, così come individuato dall'art. 2 lett. a) del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Spetta al Rettore l'alta vigilanza sulle attività di prevenzione e protezione, nonché la promozione dell'aggiornamento tecnico e normativo del personale universitario.
5. Nell'ambito delle attività di coordinamento il Rettore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94, consultando, ove richiesto dalla normativa, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di seguito denominati Rappresentanti dei lavoratori:
b) individua e designa, sentito il Direttore Amministrativo, gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione (di seguito denominato Servizio di prevenzione), ai quali assegna i compiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 626/94, dotando il predetto Servizio delle risorse necessarie, sia umane (competenze e professionalità) che strumentali;
c) designa, su proposta e per tramite il Direttore Amministrativo, i referenti di settore come definiti alla lett k dell'art. 2 e gli addetti al sistema di prevenzione dell'Università che afferiscono a uffici dell'Amministrazione Centrale;
d) designa, su proposta dei Responsabili delle Strutture, i referenti locali come definiti alla lett l dell'art. 2 e gli addetti al sistema di prevenzione dell'Università, operanti direttamente nelle varie Strutture;
e) nomina il/i Medici competenti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94, secondo le modalità e per i fini previsti dal capo IV del medesimo D.Lgs.; detti medici si debbono coordinare con i Responsabili delle Strutture, con il Responsabile del Servizio e con i Rappresentanti dei lavoratori al fine dell'adempimento degli obblighi di legge, previsti dal citato capo IV;
f) nomina i professionisti eventualmente necessari per gli adempimenti imposti dalla legge: esperto qualificato, medico autorizzato, veterinario, consulenti, rilevazioni specialistiche, ecc.;
g) in base alla natura delle attività e nella scelta delle attrezzature e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, valuta i rischi per la sicurezza per la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
h) elabora il documento di cui all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 626/94, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione ed il Medico competente, nell'ambito delle loro attribuzioni;
i) vigila sulla realizzazione dei programmi di attuazione delle misure contenute nel documento di cui alla lettera h),
j) vigila sulle attività di informazione, formazione e aggiornamento del personale ai fini della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro;
k) vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti ed Istituzioni che collaborano con l'Università, venga garantita la sicurezza e la salute del personale universitario;
l) emana, se necessario, le procedure e le opportune disposizioni attuative;
m) cura l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale, per l'adozione dei relativi provvedimenti ai sensi del successivo art. 15;
n) convoca le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94;
o) cura l'aggiornamento del registro degli infortuni a seguito di segnalazione dei Capi ufficio;
p) provvede, qualora due o più Strutture fruiscano di locali comuni a che le stesse addivengano ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, adottando apposito provvedimento.
Art. 4 Il Sistema di prevenzione d'Ateneo
1. Il Sistema di prevenzione dell'Università è l'organizzazione trasversale di collegamento e coordinamento di tutti gli Addetti e delle Unità funzionali di prevenzione (così come definiti all'art. 2, comma primo, lett. i, j).
2. Gli Addetti del "Sistema di prevenzione dell'Università" operano sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e sotto il controllo gerarchico della Commissione permanente di coordinamento per la prevenzione così come definita dall'art. 2, comma primo, lett. r e successivo art. 5.
3. Il Rettore, ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dal precedente art. 3, si avvale degli Addetti del Sistema di prevenzione dell'Università cui può affidare, di volta in volta, compiti ispettivi e di vigilanza interna, nonché di pronto intervento, qualora necessario.
Art. 5 Commissione permanente di coordinamento della prevenzione
1. Commissione preposta all'alto coordinamento delle attività di prevenzione e gestione della sicurezza nell'Università con funzioni di snellimento delle procedure in caso di emergenza (in composizione ristretta) informando i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle decisioni assunte e di coinvolgimento attivo e partecipativo dei rappresentanti dei lavoratori (in composizione allargata) secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 6 Servizio di Prevenzione e Protezione
1. Il Servizio di prevenzione e protezione è un Servizio di consulenza e supporto al Rettore, preposto allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 626/94. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 626/94 sarà formato da Addetti in possesso delle capacità professionali necessarie e in numero adeguato alle esigenze e disporrà dei mezzi e del tempo necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il Servizio esplica funzioni di consulenza e di supporto organizzativo alle Strutture.
Art. 7 Designazione degli Addetti al Sistema di prevenzione dell'Università
1. Gli Addetti di cui al punto i) ed k) dell'art. 2 vengono designati dal Rettore sentiti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su indicazione del Direttore Amministrativo e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione specificandone le attribuzioni e competenze in seno al Sistema di prevenzione dell'Università.
2. Gli Addetti di cui al punto l) dell'art. 2 vengono designati dal Rettore sentiti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, su indicazione dei Responsabili delle Strutture e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione specificandone le attribuzioni e competenze in seno al Sistema di prevenzione dell'Università.
3. Le Unità funzionali di prevenzione di cui al punto j) dell'art. 2 sono istituite con apposita disposizione o procedura dal Rettore e dal Direttore Amministrativo sentita la Commissione di coordinamento della prevenzione in forma allargata specificandone le attribuzioni e competenze in seno al Sistema di prevenzione dell'Università.
4. Nella designazione degli Addetti, Il Rettore e/o la Commissione tiene conto delle capacità degli stessi.
Art. 8 Prevenzione incendi e pronto soccorso
1. Il Rettore, sentito il Direttore Amministrativo e il Responsabile del Servizio, designa gli addetti alla prevenzione incendi e pronto soccorso e organizza i piani di emergenza per le varie Strutture.
2. Sulla base della proposte formulate dal Responsabile del Servizio e della valutazione dei rischi nonché delle disposizioni normative vigenti, definisce con opportuna procedura, la composizione e la tipologia delle squadre nei vari insediamenti universitari.
Art. 9 Manuale della sicurezza e procedure
1. L'insieme delle procedure costituirà il Manuale della Sicurezza che rappresenta lo strumento attuativo del presente regolamento.
2. Le procedure saranno emanate dai membri decisionali della Commissione di coordinamento della prevenzione su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e verranno trasmesse a tutte le Strutture in modo da definire in modo univoco le reciproche competenze e funzioni.
3. Nelle more dell'emanazione del Manuale della sicurezza e delle procedure si applica quanto stabilito negli Allegati al presente Regolamento.
Art. 10 Atlante degli immobili
1. La situazione aggiornata delle destinazioni d'uso nelle varie realtà dell'Università sarà mappata in un apposito atlante degli immobili che costituirà il riferimento comune per tutte le Strutture dell'Università. La predisposizione e l'aggiornamento dell'Atlante sono affidate al Servizio di prevenzione il quale dovrà essere tempestivamente aggiornato su tutti i cambi di destinazione d'uso e modifiche degli spazi. I vari locali saranno codificati dal Servizio di Prevenzione e tale codifica sarà utilizzata ogni qualvolta si debba fare riferimento ad un locale o ad un elemento distributivo-funzionale per problemi o comunicazioni connesse con la prevenzione. Nel caso di insediamento in nuovi immobili l'istituzione dell'atlante avverrà preliminarmente all'assegnazione degli spazi, salvo situazioni di urgenza funzionale individuate dal Rettore, nel qual caso, previo comunque un parere della commissione, l'atlante sarà istituito entro i tempi strettamente tecnici ad attività avviata.
Art. 11 Ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
1. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ha la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione i cui compiti sono quelli dettati dall'art. 9 del D.Lgs. 626/94.
2. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione svolge il ruolo di consulente per il Rettore e per le Strutture nel settore della sicurezza e prevenzione.
3. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione può proporre al Rettore, di emanare disposizioni, procedure specifiche riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro presso l'Università.
4. Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione coordina l'organizzazione del Sistema di prevenzione dell'Università e svolge attività di consulenza agli Addetti.
5. Il Responsabile del Servizio, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti sentiti i Responsabili delle Strutture, può proporre al Rettore di attribuire mansioni specifiche agli Addetti del sistema di prevenzione operanti direttamente nelle Strutture.
Capo III
Obblighi e Responsabilità
Art. 12 Responsabilità nel settore della prevenzione
1. La normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza individua i soggetti titolari di obblighi:
Datore di lavoro: figura (persona fisica) che ha la responsabilità complessiva della gestione della prevenzione e sicurezza dell'Azienda.
Dirigente: figura che ha la responsabilità di un particolare settore in quanto lo gestisce autonomamente (con potere decisionale e di spesa), nel quadro dell'impostazione generale stabilito dal Datore di lavoro e delle risorse umane, strumentali e finanziarie, affidategli.
Preposto: figura che ha la responsabilità di una particolare articolazione della struttura e nell'ambito di questa provvede e sovraintende alla attuazione delle disposizioni del "Dirigente" della struttura a cui risponde.
Lavoratore: qualsiasi persona che ha rapporto di lavoro dipendente con il Datore di lavoro, gli utenti, gli allievi e i partecipanti a corsi nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici che fanno uso o accedono a luoghi a rischio.
2. La corrispondenza dei ruoli sopra elencati con le figure presenti nell'organizzazione dell'Ateneo sono riportate nell'allegato III.
Art. 13 Osservanza degli obblighi
1. Fermo restando quanto disposto nei precedenti articoli il Responsabile della struttura è tenuto all'osservanza di quanto imposto dal Rettore con apposite disposizioni o con le procedure di prevenzione, in specie per l'adempimento di quanto previsto nell'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 626/94.
2. l Responsabile della Struttura di cui all'art. 2 comma f) risponde della corretta gestione delle attività di cui trattasi e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici come individuati dagli ordini di servizio, dalla normativa e dai regolamenti vigenti; egli è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività della Struttura, egli deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature, delle sostanze, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente.
3. Al Responsabile della Struttura spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle norme e regolamenti nell'ambito della propria struttura, anche qualora abbia incaricato, uno o più Preposti.
4. Il Responsabile della Struttura e/o il Preposto, nell'ambito delle funzioni delegate, nello svolgimento di dette attività debbono coordinarsi con il Responsabile del Servizio, con il Medico competente, con i Rappresentanti dei lavoratori e con gli Uffici dell'amministrazione per quanto di competenza.
5. In particolare essi debbono:
b) proporre al Rettore la nomina di uno o più Referenti locali, interni alla Struttura, da affiancare al Servizio di prevenzione e protezione centrale;
c) vigilare sull'adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta nell'ambito della Struttura;
d) evitare di porre in essere attività che possano comportare rischio, prima che siano attuate tutte le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa e dalle presenti disposizioni
e) effettuare le comunicazioni di infortunio all'ufficio competente.
Art. 14 Autoresponsabilizzazione
1. Il lavoratore definito all'art. 2, comma primo, lett. q, che coordina o che pone in atto attività che direttamente danno o possono dare origine a rischi, nell'ambito delle proprie competenze:
b) risponde della corretta prevenzione e protezione dai rischi prodotti durante le attività affidategli o dallo stesso promosse.
2. Detto personale, pertanto, è tenuto a coordinarsi preventivamente con il Responsabile della Struttura di afferenza e/o di appartenenza, al fine di predisporre quanto necessario per ottenere una corretta informazione e formazione degli operatori e protezione degli stessi sul luogo di lavoro.
3. Esso è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti in relazione ai quali il docente ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare.
4. I lavoratori definiti all'art. 2, comma primo, lett. q), nonché gli eventuali ospiti ufficiali sono tenuti a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, ed in particolare è tenuto al rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni.
Art. 15 Rispetto e violazione delle normative e delle disposizioni
1. Fermi restando gli obblighi del lavoratore previsti dall'art. 5 del D.Lgs 626/94, all'accertamento da parte dell'Amministrazione Universitaria di eventuali violazioni alle presenti disposizioni impregiudicata l'applicazione delle leggi penali ed amministrative, conseguirà l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste da apposite procedure.
2. Eventuali provvedimenti di urgenza, anche in via cautelare, debbono essere adottati dal Responsabile della Struttura, fatta salva successiva ratifica da parte del Rettore.
Capo IV
Competenze
Art. 16 Competenze degli Uffici e Strutture
1. Nelle more dell'emanazione del Manuale della sicurezza le competenze degli Uffici dell'Amministrazione centrale e delle Strutture sono individuati nell'Allegato III. Con l'emanazione del manuale della sicurezza le competenze saranno oggetto di specifiche procedure.
Art. 17 Formazione degli addetti
1. L'organizzazione della formazione degli addetti del Sistema di prevenzione dell'Università, nonché degli addetti alle squadre di emergenza è demandata al Servizio di prevenzione centrale.
Capo V
Casi particolari
Art. 18 Avvio e modifica di nuove attività
1. Le nuove Strutture, ovvero quelle già esistenti che dovessero porre in atto attività comportanti nuove tipologie di rischio, ovvero le medesime tipologie ma di diversa entità, devono darne preventiva comunicazione al Rettore ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione, conformandosi agli obblighi di legge e predisponendo quanto previsto ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Art. 19 Fruizione di locali comuni
1. Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, le stesse devono addivenire ad una gestione comune, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori e la protezione dell'ambiente. Il Rettore, sentite le strutture interessate, con apposita procedura, individua il Responsabile della Struttura al quale affidare la competenza per la prevenzione, la protezione e il coordinamento, al fine dell'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni.
2. Qualora due o più Strutture ritengano opportuno di addivenire ad una gestione comune, le stesse propongono al Rettore il nominativo del Responsabile della Struttura, il quale provvederà alla designazione con apposita disposizione o procedura.
3. Il Rettore può raggruppare le strutture per tipologia di rischio o altre analogie al fine di promuovere una gestione comune.
Art. 20 Strutture dell'Università o ospitate presso altri Enti ed Enti ospitati
1. Il personale delle Strutture universitarie ospitate presso Enti esterni all'Università deve attenersi alle norme dettate dagli Enti ospitanti in materia prevenzione e protezione.
2. Qualora i Dirigenti degli Enti ospitanti non provvedano, ovvero i Responsabili delle Strutture universitarie ospitate, ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, gli stessi sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti Enti dandone comunicazione contestuale al Rettore.
3. Gli Enti ospitati presso l'Università debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le presenti disposizioni salvo diversa determinazione stabilita con accordi e/o convenzioni. Essi sono responsabili delle applicazioni della normativa per le attività che si svolgono in locali ad essi specificamente assegnati.
Art. 21 Strutture a rischio rilevante
1. Il Rettore può individuare eventuali strutture comportanti rilevanti rischi per le quali debba essere predisposto un apposito Servizio di prevenzione e protezione ovvero una propria particolare organizzazione, ai sensi di legge e delle presenti disposizioni.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 22 Disposizioni interne
1. Il presente regolamento costituisce linea di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute degli operatori sul lavoro e la tutela dell'ambiente; eventuali disposizioni interne in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro devono essere in sintonia con quanto disposto nel presente regolamento.
Art. 23 Natura del presente regolamento
1. Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità specificamente imposti dalle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione definisce i ruoli e gli strumenti di attuazione delle disposizioni di legge e delle misure preventive in materia di prevenzione in seno all'Università.
2. Le prescrizioni del presente regolamento hanno pertanto carattere vincolante.
Art. 24 Efficacia e divulgazione
1. Il presente regolamento ha efficacia immediata e deve essere divulgato al personale interessato.