Regolamento scuola interateneo di specializzazione in beni archeologici

Emanato con D.R. n. 152 del 02.03.2023

Regolamento didattico e per il funzionamento della Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici

 

Art. 1 

È istituita presso le Università di Trieste, Udine e Venezia Ca’ Foscari la Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici che ha lo scopo di formare specialisti nel settore dello studio, della tutela, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, in grado di operare con funzioni di elevata responsabilità in strutture pubbliche e/o private.

La Scuola rilascia il Diploma di Specializzazione in Beni Archeologici con l’indicazione del curriculum seguito.

Art. 2 – ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA INTERATENEO

La Scuola Interateneo ha durata biennale e prevede l’acquisizione di 120 CFU, ripartiti tra I e II anno.

La Scuola Interateneo può accettare un numero massimo di 30 iscritti per ciascun anno di corso. La Scuola Interateneo si articola in 4 curricula:

  1. Archeologia preistorica e protostorica
  2. Archeologia classica
  3. Archeologia tardo-antica e medievale
  4. Archeologia orientale.

Art. 3 – ACCESSO

Alla Scuola Interateneo si accede col titolo di:

  1. Diploma di laurea previgente al DM 509/99 in:

- Conservazione dei beni culturali (se dichiarato equipollente alla specialistica 2/S)

- Storia e conservazione dei beni culturali (se dichiarato equipollente alla specialistica 2/S)

- Lettere (se dichiarato equipollente alla specialistica 2/S)

- Lingue e civiltà orientali (se dichiarato equipollente alla specialistica 2/S)

  1. Diploma di laurea specialistica DM 509/99 in:
    - Archeologia (2/S)
  2. Diploma di laurea magistrale DM 270/2004 in:

- Archeologia (LM/2).

I laureati devono aver conseguito un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari dell’ambito caratterizzante del corso di laurea quinquennale.

Sono ammessi alla Scuola Interateneo coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso Università estere equipollente alle lauree magistrali richieste per l’accesso. L’equipollenza del titolo conseguito all’estero è dichiarata, ai soli fini dell’iscrizione, dalla Scuola Interateneo.

Possono accedere alla Scuola Interateneo i laureati in possesso dei titoli di laurea quadriennale del vecchio ordinamento (laurea in Lettere classiche, Storia indirizzo antico, Conservazione dei Beni Culturali con indirizzo archeologico, Lingue e civiltà orientali) equiparati a quelli del nuovo ordinamento.

Art. 4 – AMMISSIONE

Alla Scuola Interateneo si accede mediante concorso per titoli ed esame, le cui modalità vengono espresse nel presente regolamento e nel bando d’ammissione al concorso in uscita ogni anno accademico.

L’esame consiste in:

  1. una prova scritta sulle tematiche attinenti al curriculum prescelto;
  2. una prova orale comprendente una discussione sulla prova scritta, una verifica della preparazione del candidato, una discussione sui titoli presentati.

Il candidato deve dare prova di conoscere le lingue antiche attinenti all’indirizzo prescelto e 2 lingue straniere moderne, a scelta del candidato, che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Durante la prova orale verranno inoltre esaminate le conoscenze del candidato sui manuali di base riguardanti i fondamentali dei quattro indirizzi.

La prova scritta si intende superata e il candidato ammesso alla prova orale quando abbia riportato la sufficienza. Ugualmente la prova orale si intende superata quando abbia ottenuto la sufficienza.

Costituiscono titoli:

  • il voto di laurea;
  • la tesi di laurea;
  • le pubblicazioni scientifiche;
  • le attestazioni di partecipazioni a scavi, convegni e altre attività attinenti alla specializzazione;
  • altri eventuali titoli.

Ai fini della valutazione dei titoli, così come previsto dal DM 31 gennaio 2006 (art. 3, comma 7) si terrà in particolare considerazione il possesso dei Diplomi di archivistica, paleografìa e diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal DM 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell’art. 13, comma 5, DPR 162/82 pubblicato sulla G.U. n. 2/5 del 6/10/1982.

Sono ammessi a frequentare la Scuola Interateneo i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane d’età.

Art. 5 – COMMISSIONE PER L’ESAME DI AMMISSIONE

La Commissione per l’esame di ammissione è composta dal Direttore della Scuola Interateneo, che la presiede, e da 4 membri (uno per ciascun curriculum e almeno 1 per ciascun Ateneo) designati dal Consiglio tra i docenti e i ricercatori che compongono il Consiglio stesso, il quale è tenuto altresì a designare un supplente per ciascuno dei membri effettivi.

Art. 6 – ORGANI DELLA SCUOLA INTERATENEO

Sono organi della Scuola Interateneo:

  • il Consiglio
  • il Direttore
  • la Giunta.

Il Consiglio della Scuola Interateneo è composto da tutti i docenti e i ricercatori impegnati nelle attività didattiche della Scuola Interateneo all’interno di ogni ciclo biennale e da 4 rappresentanti degli specializzandi (uno per ciascun curriculum). I rappresentanti degli specializzandi durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Consiglio stabilisce gli indirizzi della Scuola Interateneo, inclusi la programmazione didattica, la designazione dei docenti, l’affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti, la valutazione dei piani di studio. Le riunioni del Consiglio si tengono a rotazione in una delle tre sedi della Scuola Interateneo. La funzionalità del Consiglio è garantita dalla maggioranza relativa dei componenti aventi diritto.

Il Direttore, scelto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che compongono il Consiglio e da questi eletto con voto segreto, dura in carica per un biennio ed è eleggibile solamente 2 volte consecutivamente.

Il Direttore convoca il Consiglio e lo presiede. Può nominare un vicedirettore, scelto tra i docenti e i ricercatori del Consiglio, che, in caso di grave e motivato impedimento ne faccia le veci. Il Direttore presiede e coordina le attività della Giunta. La Giunta è composta da 4 docenti di ruolo (uno per curriculum e almeno 1 per Ateneo) indicati dal Direttore e ratificati dal Consiglio e resta in carica per un biennio. La Giunta affianca il Direttore nella conduzione e gestione della Scuola Interateneo.

Art. 7 - ESAME DI DIPLOMA

Il Diploma di Specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale, che consiste nella discussione di un elaborato con carattere di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione); il giudizio tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nelle verifiche periodiche delle attività di tirocinio e stage.

Il punteggio di diploma sarà così attribuito in 70esimi:

  • fino a un massimo di 3 punti per tesi di carattere compilativo;
  • fino a un massimo di 7 punti per tesi che presentino lavori originali, quali l’edizione di materiale da scavo (inedito), relazioni di scavo, studio analitico-critico di classi di materiali, proposte di allestimenti o di comunicazione degli esiti della ricerca archeologica, studi con ipotesi interpretative;
  • la lode sarà attribuita nei casi di eccellenza, all’unanimità dei membri della commissione.

La Commissione dell’esame di Diploma è costituita dal Direttore, che la presiede, e da non meno di 6 membri.

L’assegnazione dell’argomento della tesi deve essere effettuata non oltre la fine delle lezioni del secondo anno di corso.

Possono essere correlatori, e quindi membri della Commissione, anche docenti a contratto, cultori delle materie esterni alla Scuola Interateneo e personalità di particolare professionalità che abbiano affiancato lo studente nella stesura del proprio elaborato, su indicazione del relatore e comunicazione preventiva alla Giunta della Scuola Interateneo.

La tesi, completa di ogni sua parte, dovrà essere caricata in formato .pdf online entro e non oltre la data fissata dagli uffici e contestualmente inviata al Direttore e ai relatori.

Art. 8 - ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Il piano degli studi della Scuola Interateneo è articolato nei seguenti indirizzi:

  1. Archeologia preistorica e protostorica
  2. Archeologia classica
  3. Archeologia tardo-antica e medievale
  4. Archeologia orientale.

La Scuola Interateneo, con durata biennale, prevede il conseguimento di 120 CFU, distribuiti sulla base del Piano didattico formulato e deliberato dal Consiglio della Scuola Interateneo ogni anno nell’ambito dell’Ordinamento Didattico.

Le attività didattiche e formative comprendono lezioni frontali, seminari, conferenze, esercitazioni, attività di tirocinio e stage e viaggi di istruzione. Il Piano didattico comprende gli insegnamenti relativi all’Ambito 1 caratterizzante ciascun curriculum all’interno del quale devono essere maturati 40 CFU e le discipline degli Ambiti 2, 3, 4 e 5 all’interno delle quali saranno maturati gli ulteriori 30 CFU.

I CFU sono ripartiti, ai sensi del DM 31 gennaio 2006, secondo il seguente rapporto:

  • 25 vincolati a 5 discipline dell’Ambito 1 “Conoscenze e contestualizzazione dei beni archeologici” dell’indirizzo prescelto;
  • 15 a scelta tra le discipline dell’Ambito 1 “Conoscenze e contestualizzazione dei beni archeologici” di altro indirizzo;
  • 10 nelle discipline dell’Ambito 2 “Museografia e tutela e valorizzazione dei beni archeologici del territorio”;
  • 10 nelle discipline dell’Ambito 3 “Diagnostica, conservazione e restauro dei beni culturali”;
  • 5 in una disciplina dell’Ambito 4 “Economia, gestione e comunicazione”;
  • 5 in una disciplina dell’Ambito 5 “Legislazione relativa ai beni culturali”.

La didattica frontale si articolerà in lezioni, esercitazioni, seminari e conferenze suddivisi in cicli di 5 giorni consecutivi nel periodo compreso tra gennaio e giugno di ogni anno accademico, per un totale di almeno 45 giorni.

Le attività didattiche e formative comprendono cicli di attività di tirocinio e stage, che consentono di maturare complessivamente 30 CFU, così ripartiti:

  • 10 CFU per attività di scavo/ricognizione;
  • 10 CFU per attività di laboratorio/museo;
  • 10 CFU per attività di gestione, svolta presso Istituzioni periferiche del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Enti pubblici o privati con compiti istituzionali di tutela e valorizzazione dei Beni culturali e di gestione del territorio.

Tali attività sono programmate e organizzate dalla Scuola Interateneo d’intesa con le competenti autorità, che certificheranno l’attività svolta da ciascun allievo tramite un attestato di frequenza e valutazione; ciascun allievo dovrà ricevere alla fine di ogni attività un attestato, firmato dal tutor interno all’ente ospitante e redatto su carta intestata dell’ente ospitante, in cui vengano sottolineati:

  • Attività svolte;
  • Periodo in cui si sono svolte le attività;
  • Numero complessivo di ore.

Gli attestati dovranno essere inviati dallo studente via mail (didattica.dium@uniud.it) al momento del ricevimento così da farsi registrare le ore di tirocinio sulla propria carriera accademica. Lo studente dovrà inoltre far pervenire una copia cartacea degli attestati al Direttore o al Responsabile designato entro e non oltre la data di consegna della tesi di diploma in Segreteria.

L’attività svolta nel corso dei tirocini, stage e laboratorio può essere argomento di discussione nel corso degli esami di profitto.

Alla tesi di Diploma sono attribuiti 20 CFU; la tesi deve presentare carattere di elaborato originale sotto forma di progetto scientifico-gestionale relativo, ad esempio, alla conoscenza integrata di un territorio, allo scavo, al restauro, alla valorizzazione di aree archeologiche, all’allestimento museale di beni archeologici, alla promozione e comunicazione delle attività relative, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità di specializzato in Beni Archeologici.

Per quanto di competenza della Scuola Interateneo, si esclude la possibilità di sostenere esami extracurriculari di livello triennale o magistrale all’interno del percorso formativo della Scuola Interateneo, tranne in casi particolari di esami previsti nel percorso formativo di altre Scuole di Specializzazione o di altri corsi di III livello, che siano utili alla formazione dello specializzando e che verranno valutati e approvati di volta in volta dal Consiglio.

Art. 9 - ESAMI DI PROFITTO E FINALE

L’Allievo non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso e non può accedere al secondo anno se non ha superato tutti gli esami del primo e non può accedere all’Esame di Diploma se non ha superato gli esami del secondo anno e completato le previste attività di tirocinio e stage.

L’attività didattica frontale sarà svolta nelle sedi che ciascun Ateneo metterà a disposizione della Scuola Interateneo.

Le sessioni degli esami di profitto si svolgeranno in due periodi: la prima nel mese di ottobre e la seconda nel mese di dicembre; è prevista una sessione straordinaria di esami di profitto nel mese di marzo dell’anno accademico successivo.

Le rispettive date verranno stabilite dal Consiglio della Scuola Interateneo entro il mese di luglio dell’anno in corso. Le Commissioni di esame sono composte dai docenti delle materie relative all’anno di corso e presiedute dal Direttore della Scuola Interateneo.

L’esame finale deve avere luogo entro il 30 aprile dell’anno successivo alla conclusione del ciclo didattico.

Nel caso in cui uno studente desideri sostenere un esame al di fuori delle date degli esami di profitto stabilite dal Consiglio della Scuola Interateneo, sarà obbligato a comunicarlo preventivamente alla Direzione motivando la sua specifica richiesta e che delibererà sulla sua legittimità.

Art. 10 - FREQUENZA

La partecipazione a tutte le forme di attività didattica e formativa è obbligatoria per legge; deve essere documentata nell’apposito foglio-firme, timbrato e firmato dal direttore o dal Responsabile designato.

La legittimità di eventuali assenze dovute a causa di forza maggiore e comunque aventi carattere di eccezionalità viene valutata dalla Direzione caso per caso, che si assume l’onere di una decisione non appellabile. L’anno di corso non sarà ritenuto valido nel caso di una percentuale di assenze superiori al 30% del totale delle attività didattiche del proprio anno accademico (compresi seminari e laboratori) e al 25% in singole discipline.

Ai fini degli obblighi di frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche, il Consiglio della Scuola Interateneo può riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l’attività attinente alla specializzazione, svolta successivamente al conseguimento della laurea specialistica, in Italia e all’estero, in laboratori universitari ed extrauniversitari altamente qualificati.

Il foglio-firme timbrato e sottoscritto è a tutti gli effetti un documento ufficiale attraverso il quale si legittima l’ammissione dello studente ai singoli esami di profitto, all’anno successivo o all’esame di diploma.

Per quanto riguarda il coordinamento dei piani di studio e delle attività formative gli specializzandi saranno seguiti, lungo tutto il periodo di studio, da un tutor per ciascun curriculum, indicato dal Consiglio della Scuola Interateneo.

Art. 11 - CONVENZIONI

Ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e stage, ai sensi del DM 31 gennaio 2006, pubblicato nella GU 15 giugno 2006 n. 137 - Supplemento Ordinario n. 147, la Scuola Interateneo stipula convenzioni con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali, con Enti ed Istituzioni pubbliche e private di particolare qualificazione in ambito nazionale e regionale inerenti allo studio, tutela, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Art. 12 – COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALLIEVI

Per tutte le attività e specificatamente per quelle pratiche e di tirocinio, compresi gli spostamenti fuori sede, deve essere prevista obbligatoriamente per ogni studente, fin dal momento dell’iscrizione alla Scuola Interateneo e per tutta la durata degli studi, un’apposita, adeguata copertura assicurativa per i danni prodotti o subiti. Tale copertura assicurativa è a carico di ciascun allievo.

Art. 13 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA INTERATENEO

Gli Allievi della Scuola Interateneo hanno diritto:

  • a svolgere una adeguata attività didattica e formativa sulla base di quanto programmato dagli Organi della Scuola Interateneo, che sia tale da garantire loro l’acquisizione dei CFU previsti e la preparazione della tesi di specializzazione,
  • ad essere seguiti con costanza dal tutor e dal Relatore della tesi, che assicuri loro una guida costante e la supervisione del lavoro di tesi;
  • ad usufruire delle strutture dipartimentali e d’ateneo con particolare riferimento ai servizi bibliotecari;
  • ad ottenere informazioni complete e tempestive in relazione alle attività didattiche e formative della Scuola Interateneo;
  • a richiedere la convocazione di riunioni del Consiglio della Scuola Interateneo per motivi inerenti all’organizzazione e al funzionamento dei corsi o comunque a questioni di carattere generale relative alla Scuola Interateneo;
  • ad eleggere un rappresentante per ciascun curriculum in seno al Consiglio della Scuola Interateneo; il rappresentante viene eletto tra gli iscritti al primo e al secondo anno e si rinnova annualmente.

 

Gli Allievi della Scuola Interateneo sono tenuti:

  • a rispettare le norme espresse nel presente Regolamento
  • a partecipare con impegno e continuità, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9, alle attività didattiche e formative organizzate dalla Scuola Interateneo e a tenere rapporti costanti con il tutor e il Relatore della tesi di specializzazione;
  • a non assentarsi per periodi prolungati, anche se per motivi inerenti allo svolgimento della propria tesi, senza espressa autorizzazione del Consiglio della Scuola Interateneo;

ad informarsi con tempestività e costanza sulle attività interne della Scuola Interateneo.

Art. 14 – GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ

Qualora uno studente non si attenga a rispettare le norme del presente Regolamento, la sua posizione sarà esaminata dalla Giunta con un apposito OdG. Di questo sarà data comunicazione all’interessato il quale potrà produrre quanto ritiene opportuno per motivare o giustificare l’eventuale contestazione. Nel momento in cui l’irregolarità sarà ritenuta documentata, la Giunta comunicherà il provvedimento adottato.

Art. 15 – VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA

Al termine di ogni insegnamento ogni singolo docente è tenuto a somministrare un questionario relativo al corso stesso. Analoga indagine sarà svolta a fine di ogni anno di corso e verterà sull’insieme del funzionamento della Scuola Interateneo.

I questionari saranno anonimi, obbligatori per accedere agli esami, trattati dalla Direzione. I risultati saranno resi noti in un apposito Consiglio dei Docenti.

Art. 16 – NORME FINALI

Modifiche al presente Regolamento possono essere richieste esclusivamente dai membri di diritto del Consiglio della Scuola Interateneo e sono approvate dal Consiglio stesso per quanto di competenza.